Art. 21 - E1 -
AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
1 Le aree agricole di
salvaguardia ambientale, individuate dal P.R.G. come aree E1, sono finalizzate
alla conservazione di particolari ambiti significativi sotto il profilo
ambientale e paesistico o di interesse etnografico.
2 Dette aree sono
utilizzabili ai fini del vincolo e del trasferimento della cubatura per
l’edificabilità delle aziende agricole; in esse eccetto gli interventi ammessi
sugli edifici esistenti a norma del successivo articolo 27 non sono ammesse
nuove costruzioni.