Art.    21  - E1 - AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

 

 

 

 

1       Le aree agricole di salvaguardia ambientale, individuate dal P.R.G. come aree E1, sono finalizzate alla conservazione di particolari ambiti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico o di interesse etnografico.

 

2       Dette aree sono utilizzabili ai fini del vincolo e del trasferimento della cubatura per l’edificabilità delle aziende agricole; in esse eccetto gli interventi ammessi sugli edifici esistenti a norma del successivo articolo 27 non sono ammesse nuove costruzioni.