Art. 22 - E2 -
AREE AGRICOLE DI RISPETTO DEGLI ABITATI.
1 Le aree agricole di
rispetto degli abitati, individuate come aree E2, sono finalizzate alla
conservazione di zone marginali al tessuto edilizio esistente per garantire
future ordinate espansioni urbane; in esse si applicano le norme di cui al
precedente art. 21.