Art.   22  - E2 - AREE AGRICOLE DI RISPETTO DEGLI ABITATI.

 

 

 

 

1       Le aree agricole di rispetto degli abitati, individuate come aree E2, sono finalizzate alla conservazione di zone marginali al tessuto edilizio esistente per garantire future ordinate espansioni urbane; in esse si applicano le norme di cui al precedente art. 21.