Art. 23 - AR -
ANNUCLEAMENTI RURALI E BORGATE MINORI.
1 Negli annucleamenti
rurali e nelle borgate minori individuati dal P.R.G. sono ammessi interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente mediante gli interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia nell’ambito dei volumi esistenti, anche con cambio di
destinazione d’uso all’interno di quelle ammesse.
2 Gli annucleamenti e
le borgate minori sono da considerarsi zona agricola ai fini di cui all’art. 9,
L. 10/77 per interventi realizzati da imprenditori agricoli a titolo
principale.
3 Le aree in
questione sono considerate zona di recupero ai fini e per gli effetti degli
artt. 27 e segg. della L. 457/78; in esse oltre a quanto previsto al precedente
art. 11 sono ammessi gli usi e le destinazioni connessi all’attività
agro-silvo-pastorale quali: lavorazione, trasformazione, commercializzazione,
deposito e stoccaggio dei prodotti agricoli; fatte salve le stalle esistenti,
per le quali si ammettono interventi manutentivi e di adeguamento
igienico-funzionale, all’interno degli edifici esistenti non è consentito il
ricovero di bestiame se non in forma saltuaria in locali convenientemente
sistemati in uso ad aziende agricole per esigenze di cura ed assistenza del
bestiame stesso; possono essere utilizzate aree libere per lo stazzo del
bestiame purché il transito del bestiame utilizzi, per quanto possibile,
percorsi indipendenti da quelli veicolari e pedonali interni alla borgata; i
liquami siano intercettati mediante apposite canalette e convogliati in fosse a
tenuta stagna; sia garantita una distanza da fabbricati ad uso residenziale non
inferiore a m. 8; siano realizzate o potenziate ove possibile barriere alberate
tra le aree a stazzo e le aree edificate al fine di ridurre eventuali disturbi
alle altre destinazioni esistenti.
4 All’interno degli
interventi edilizi ammessi sono concessi modesti ampliamenti al fine di
migliorare le condizioni igienico-funzionali dei fabbricati, comunque contenuti
nel 20% della S.U.L. del volume esistente; 25 mq. 75
mc. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.
Gli ampliamenti in questione sono
ammessi esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di
soddisfare alle mutate esigenze igienico-funzionali all’interno delle strutture
edilizie esistenti.