Art.   23  -  AR - ANNUCLEAMENTI RURALI E BORGATE MINORI.

 

 

 

 

1       Negli annucleamenti rurali e nelle borgate minori individuati dal P.R.G. sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nell’ambito dei volumi esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso all’interno di quelle ammesse.

 

2       Gli annucleamenti e le borgate minori sono da considerarsi zona agricola ai fini di cui all’art. 9, L. 10/77 per interventi realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale.

 

3       Le aree in questione sono considerate zona di recupero ai fini e per gli effetti degli artt. 27 e segg. della L. 457/78; in esse oltre a quanto previsto al precedente art. 11 sono ammessi gli usi e le destinazioni connessi all’attività agro-silvo-pastorale quali: lavorazione, trasformazione, commercializzazione, deposito e stoccaggio dei prodotti agricoli; fatte salve le stalle esistenti, per le quali si ammettono interventi manutentivi e di adeguamento igienico-funzionale, all’interno degli edifici esistenti non è consentito il ricovero di bestiame se non in forma saltuaria in locali convenientemente sistemati in uso ad aziende agricole per esigenze di cura ed assistenza del bestiame stesso; possono essere utilizzate aree libere per lo stazzo del bestiame purché il transito del bestiame utilizzi, per quanto possibile, percorsi indipendenti da quelli veicolari e pedonali interni alla borgata; i liquami siano intercettati mediante apposite canalette e convogliati in fosse a tenuta stagna; sia garantita una distanza da fabbricati ad uso residenziale non inferiore a m. 8; siano realizzate o potenziate ove possibile barriere alberate tra le aree a stazzo e le aree edificate al fine di ridurre eventuali disturbi alle altre destinazioni esistenti.

 

4       All’interno degli interventi edilizi ammessi sono concessi modesti ampliamenti al fine di migliorare le condizioni igienico-funzionali dei fabbricati, comunque contenuti nel 20% della S.U.L. del volume esistente; 25 mq. 75 mc. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.

Gli ampliamenti in questione sono ammessi esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di soddisfare alle mutate esigenze igienico-funzionali all’interno delle strutture edilizie esistenti.