Art.   24  -  SP - AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI.

 

 

 

 

1       La previsione di tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell’ambiente nel rispetto degli standards di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per attrezzature e servizi di interesse comunale (SP) al servizio di insediamenti residenziali ed aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi e terziari.

 

2       Le specifiche destinazioni sono topograficamente individuate mediante simbolo nelle tavole di P.R.G.; in sede attuativa tuttavia le specifiche destinazioni possono essere scambiate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso ai sensi del 4° comma, art. 1, L. 03.01.78 nr. 1.

 

3       Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all’art. 51, lettere b), c), d), e), f), g), s), t), v), della legge reg. 56/77 e succ. mod., possono essere realizzate anche su aree non specificatamente destinate a tale scopo, senza che ciò costituisca variante al P.R.G. semprechè tali aree siano disponibili all’ente attuatore e la previsione non comporti vincoli preordinati all’esproprio.

Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni secondo i fabbisogni e le norme di settore.

 

4       Nelle aree destinate a parcheggio e verde, ove con indicazione topografica il P.R.G. ammette la costruzione di autorimesse private interrate totalmente o parzialmente (G), queste potranno essere realizzate dai proprietari interessati mediante apposita convenzione che dovrà specificamente contemplare le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree al fine di assicurare l’uso pubblico del soprasuolo e di quanto non interessato dalle autorimesse. In ogni caso dovranno essere assicurate le quantità di aree pubbliche previste dal P.R.G.

 

5       Nell’area a verde pubblico in borgata Palanfrè sono ammessi in quanto attivati direttamente dal Comune o dalla Riserva Regionale, anche mediante convenzione con privati, gli usi a campeggio estivo, ai sensi dell’art. 34, comma 1 successivo.