Art. 24 - SP -
AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI.
1 La previsione di
tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento
di una soddisfacente qualità dell’ambiente nel rispetto degli standards di cui
all’art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per
attrezzature e servizi di interesse comunale (SP) al servizio di insediamenti
residenziali ed aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi e
terziari.
2 Le specifiche
destinazioni sono topograficamente individuate mediante simbolo nelle tavole di
P.R.G.; in sede attuativa tuttavia le specifiche destinazioni possono essere
scambiate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso ai sensi del 4° comma,
art. 1, L. 03.01.78 nr. 1.
3 Le opere di
urbanizzazione primaria ed indotta di cui all’art. 51, lettere b), c), d), e),
f), g), s), t), v), della legge reg. 56/77 e succ. mod., possono essere
realizzate anche su aree non specificatamente destinate a tale scopo, senza che
ciò costituisca variante al P.R.G. semprechè tali aree siano disponibili
all’ente attuatore e la previsione non comporti vincoli preordinati
all’esproprio.
Le aree destinate a servizi pubblici
sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni secondo i
fabbisogni e le norme di settore.
4 Nelle aree
destinate a parcheggio e verde, ove con indicazione topografica il P.R.G.
ammette la costruzione di autorimesse private interrate totalmente o
parzialmente (G), queste potranno essere realizzate dai proprietari interessati
mediante apposita convenzione che dovrà specificamente contemplare le modalità
di esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree al fine di assicurare
l’uso pubblico del soprasuolo e di quanto non interessato dalle autorimesse. In
ogni caso dovranno essere assicurate le quantità di aree pubbliche previste dal
P.R.G.
5 Nell’area a verde
pubblico in borgata Palanfrè sono ammessi in quanto attivati direttamente dal
Comune o dalla Riserva Regionale, anche mediante convenzione con privati, gli
usi a campeggio estivo, ai sensi dell’art. 34, comma 1 successivo.