Art. 25 - AREE
DESTINATE ALLA VIABILITA’, IL TRASPORTO PUBBLICO E INFRASTRUTTURE RELATIVE.
1 Il P.R.G. indica nelle
tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità esistente e in
progetto.
2 Il tracciato viario
in progetto può subire limitate variazioni, all’interno delle rispettive fasce
di rispetto, senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di
progettazione esecutiva, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.
Le aree destinate alla viabilità e non
utilizzate, a norma del presente comma, assumono la destinazione e le
caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla
viabilità; le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo
la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G.
Nella realizzazione degli interventi
previsti dal P.R.G., i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti
ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove stabilite, si
richiama l’art. 46 del R.E.
3 Fuori del perimetro
delle zone di trasformazione urbanistica ed edilizia previste dal P.R.G. e
delle borgate minori, nelle aree destinate all’attività agricola, gli
interventi di nuova edificazione devono essere rispettati i seguenti
arretramenti minimi dal ciglio delle strade:
- mt. 40 per la strada statale del Colle di
Tenda;
- mt. 30 per le strade provinciali e comunali
aventi larghezza della sede superiore a mt. 10,50;
- mt. 20 per le strade provinciali e comunali
aventi larghezza della sede inferiore e mt. 10,50;
- mt. 5 per le strade vicinali di uso pubblico.
In caso di intervento di ristrutturazione edilizia,
anche con aumento di superficie coperta, di fabbricati agricoli, sia ad uso
residenziale che accessorio (deposito, fienile, stalla, etc....), in prossimità
di borgate o nuclei perimetrati, è consentito mantenere i fili di fabbricazione
esistenti anche per eventuali ampliamenti.
L’esecuzione di
recinzioni è ammessa con arretramento, dal ciglio delle strade pubbliche o di
uso pubblico, pari a mt. 3 riducibili a 0,75 a giudizio dell’Amministrazione
competente e con l’impegno da parte del richiedente alla demolizione senza indennizzo del manufatto nel caso di
allargamento dei sedimi stradali.
Le recinzioni dovranno essere realizzate
conformemente a quanto previsto all’art. 52 del R.E.; quando non riguardino
aree asservite ad un fabbricato, dove si applicano le norme del successivo 4°
comma, ma fondi agricoli liberi, dovranno essere realizzate secondo la
tipologia prevista alle lett. d), e), f) del 3° comma dell’art. 52 del R.E.
4 In tutte le altre
parti del territorio comunale, diverse dalle zone agricole, ove il P.R.G. non
precisi con vincolo topografico le fasce inedificabili, l’allineamento dei
fabbricati è definito in sede di rilascio del titolo abilitativo, tenendo
conto, ove non risulti opportuno far rispettare allineamenti già esistenti, dei
seguenti distacchi:
- mt.
5 da strade con larghezza inferiore a mt. 7;
- mt.
6 da strade con larghezza superiore a tra mt. 7;
- mt.
10 dalla strada statale nr. 20.
L’esecuzione di recinzioni è ammessa con
arretramento definito in sede di rilascio dell’atto di assenso.
Le recinzioni
dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto all’art. 52 del R.E.
e nel dettaglio:
-
nelle zone R1 e R2 secondo le tipologie di cui alle lett. a) e
c) del 3° comma, art. 52 succitato;
-
nelle zone produttive, verso spazi pubblici secondo la
tipologia di cui alla lett. c) del 3° comma, art. 52 succitato, mentre fra
proprietà private potrà essere adottata anche la tipologia b) del 3° comma,
art. 52 succitato;
-
in tutte le altre zone di piano, secondo le tipologie di cui
alle lett. c) e d) del 3° comma, art. 52 succitato.
5 E’ data facoltà
all’Autorità comunale in occasione di interventi edilizi in aree urbanizzate o
urbanizzande di imporre per motivate esigenze ed anche in assenza di S.U.E. la
rettifica di allineamenti stradali per una profondità non maggiore di mt. 3
dalla linea di fabbricazione e di recinzioni esistenti.
6 Nelle aree
pertinenti alla viabilità e nelle relative fasce di rispetto sono anche ammessi
percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, opere accessorie alla strada,
impianti per la distribuzione di carburanti e relativi accessori, impianti e
infrastrutture per la trasformazione di energia elettrica, attrezzature e reti
per l’erogazione di servizi pubblici.
7 Le aree di demanio
delle FF.SS. e degli enti gestori possono essere utilizzate unicamente per
infrastrutture connesse al servizio erogato.
E’ data applicazione alle disposizioni
del D.P.R. 11/7/80 nr. 753.
8 Si intendono
comunque fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo Codice della strada”, modificato con D.L. 10 settembre 1993, n. 360, e
del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147.