Art.   26  -  FASCE DI RISPETTO. EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.

 

 

 

 

1       Il P.R.G. oltre alle fasce di rispetto della viabilità, della ferrovia di cui al precedente art. 25, individua e richiama:

 

- le fasce di rispetto cimiteriale, pari alla indicazione cartografica ai sensi della riduzione vigente;

- le fasce di rispetto dei torrenti e canali di mt. 7,5 15 dal ciglio superiore risultante da rilievo aggiornato alla data del progetto di intervento, fatti salvi maggiori distacchi topograficamente individuati.

 

2       Le fasce di rispetto di cui al 1' comma sono inedificabili; vi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3', 5', 10', 12', 13' dell’art. 27 e dei commi 3' e 4' dell’art. 29 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. con le specificazioni e le limitazioni ivi previste.

 

3       Per le zone di tutela e fasce di rispetto da pozzi e sorgenti di captazione di acqua di acquedotti pubblici si richiama il D.P.R. nr. 236 del 24.05.88.

Relativamente alla sorgente di S. Macario e le relative zone di tutela assoluta (ZTA) e di rispetto ristretta (ZRR) si richiama la Determinazione 714, Regione Piemonte, Direzione ambiente “Regolamento regionale 15/R/2006 Definizione dell’area di salvaguardia della Sorgente di S. Macario, in Comune di Vernante (CN)”.

 

4       Per gli impianti di risalita e le piste sciistiche si richiama quanto previsto al comma 8, art. 27, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., all’interno del comprensorio sciabile.

 

4               L’edificazione su aree attigue alla linea ferroviaria esistente dovrà rispettare le norme di cui al D.P.R. 11.7.80 nr. 753.

 

6       Ai sensi del R.D. 523/04, art. 96, lett. f, si impone una fascia di inedificabilità assoluta per tutti i corsi d’acqua ricompresi nell’elenco delle aree pubbliche e quelli a sedime demaniale per una estensione di m 10 in tutto il territorio comunale.