Art. 26 - FASCE
DI RISPETTO. EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.
1 Il P.R.G. oltre
alle fasce di rispetto della viabilità, della ferrovia di cui al precedente
art. 25, individua e richiama:
- le fasce di rispetto cimiteriale, pari alla
indicazione cartografica ai sensi della riduzione vigente;
- le fasce di rispetto dei torrenti e canali di
mt. 7,5 15 dal ciglio superiore
risultante da rilievo aggiornato alla data del progetto di intervento, fatti
salvi maggiori distacchi topograficamente individuati.
2 Le fasce di
rispetto di cui al 1' comma sono inedificabili; vi si applicano le prescrizioni
di cui ai commi 3', 5', 10', 12', 13' dell’art. 27 e dei commi 3' e 4'
dell’art. 29 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. con le specificazioni e
le limitazioni ivi previste.
3 Per le zone di
tutela e fasce di rispetto da pozzi e sorgenti di captazione di acqua di
acquedotti pubblici si richiama il D.P.R. nr. 236 del 24.05.88.
Relativamente alla sorgente di S.
Macario e le relative zone di tutela assoluta (ZTA) e di rispetto ristretta
(ZRR) si richiama la Determinazione 714, Regione Piemonte, Direzione ambiente
“Regolamento regionale 15/R/2006 Definizione dell’area di salvaguardia della Sorgente
di S. Macario, in Comune di Vernante (CN)”.
4 Per gli impianti di
risalita e le piste sciistiche si richiama quanto previsto al comma 8, art. 27,
L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., all’interno del comprensorio sciabile.
4
L’edificazione su aree attigue alla linea ferroviaria
esistente dovrà rispettare le norme di cui al D.P.R. 11.7.80 nr. 753.
6 Ai sensi del
R.D. 523/04, art. 96, lett. f, si impone una fascia di inedificabilità assoluta
per tutti i corsi d’acqua ricompresi nell’elenco delle aree pubbliche e quelli
a sedime demaniale per una estensione di m 10 in tutto il territorio comunale.