Art.   27  -  EDIFICI RICADENTI IN ZONA IMPROPRIA.

 

 

 

1       Negli edifici aventi destinazione d’uso non corrispondente alla destinazione di zona, sono ammessi i seguenti interventi, ferme restando altre più specifiche prescrizioni recate dal presente Piano:

 

a)  negli edifici a destinazione residenziale ricadenti in zone a destinazione non residenziale, gli interventi di cui all’articolo 14 relativo alle aree R3;

 

b) negli edifici, impianti ed attrezzature prevalentemente destinati ad attività produttive extra-agricole, nonché ad attività commerciale, turistica, sportiva, ricreativa, sociale ed assistenziale, ricadenti in zona agricola, gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento non superiore al 50% della superficie di calpestio, e comunque non superiore a 500 mq. complessivi - tra esistente ed ampliamento -, semprechè la superficie coperta non ecceda il 50% dell’area di proprietà; una volta venuto meno l’uso produttivo, è sempre ammessa - negli edifici di cui alla presente lettera b) - la destinazione abitativa;

 

c) i fabbricati agricoli non più utilizzati come tali, esistenti in zona agricola e quelli che vengano dismessi per la cessazione dell’attività agricola, a seguito dell’accertamento da parte della Commissione Comunale per l’agricoltura ex L.R. 63/78 e succ. mod. ed int. possono essere recuperati per destinazione residenziali mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna con aumento di volume per esigenze igienico-funzionali contenuto nella misura del 20% del volume esistente; 75 mc. sono comunque consentiti; alle stesse condizioni sono altresì ammesse, previa verifica di compatibilità da parte della Commissione Agricola Comunale, destinazioni turistico-sportive, ricreative, di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizio all’agricoltura, di servizio sociale e sanitario in caso di gestione di Enti o associazioni istituzionalmente o statutariamente operanti nel settore. Gli aumenti di volume consentiti dovranno essere ottenuti recuperando strutture o parti rustiche se esistenti;

 

d)           negli edifici ricadenti nelle aree agricole di interesse ambientale (E1) e di rispetto degli abitati (E2), sono ammessi gli interventi di cui alle lettere precedenti riferiti alla prevalente destinazione in atto esclusi gli ampliamenti di cui alla lett. b); negli impianti, edifici ed attrezzature a servizio all’attività agricola, sono altresì ammessi ampliamenti nella misura del 50% della superficie coperta.

 

2       Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono concessi una-tantum.