Art. 27 - EDIFICI
RICADENTI IN ZONA IMPROPRIA.
1 Negli edifici
aventi destinazione d’uso non corrispondente alla destinazione di zona, sono
ammessi i seguenti interventi, ferme restando altre più specifiche prescrizioni
recate dal presente Piano:
a) negli edifici a destinazione residenziale
ricadenti in zone a destinazione non residenziale, gli interventi di cui
all’articolo 14 relativo alle aree R3;
b) negli edifici, impianti ed attrezzature
prevalentemente destinati ad attività produttive extra-agricole, nonché ad
attività commerciale, turistica, sportiva, ricreativa, sociale ed
assistenziale, ricadenti in zona agricola, gli interventi di restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, ampliamento non superiore al 50% della
superficie di calpestio, e comunque non superiore a 500 mq. complessivi - tra
esistente ed ampliamento -, semprechè la superficie coperta non ecceda il 50%
dell’area di proprietà; una volta venuto meno l’uso produttivo, è sempre
ammessa - negli edifici di cui alla presente lettera b) - la destinazione
abitativa;
c) i fabbricati agricoli non più utilizzati come
tali, esistenti in zona agricola e quelli che vengano dismessi per la
cessazione dell’attività agricola, a seguito dell’accertamento da parte della
Commissione Comunale per l’agricoltura ex L.R. 63/78 e succ. mod. ed int.
possono essere recuperati per destinazione residenziali mediante interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
interna con aumento di volume per esigenze igienico-funzionali contenuto nella
misura del 20% del volume esistente; 75 mc. sono comunque consentiti; alle
stesse condizioni sono altresì ammesse, previa verifica di compatibilità da
parte della Commissione Agricola Comunale, destinazioni turistico-sportive,
ricreative, di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizio
all’agricoltura, di servizio sociale e sanitario in caso di gestione di Enti o
associazioni istituzionalmente o statutariamente operanti nel settore. Gli
aumenti di volume consentiti dovranno essere ottenuti recuperando strutture o
parti rustiche se esistenti;
d) negli edifici ricadenti nelle aree
agricole di interesse ambientale (E1) e di rispetto degli abitati (E2), sono
ammessi gli interventi di cui alle lettere precedenti riferiti alla prevalente
destinazione in atto esclusi gli ampliamenti di cui alla lett. b); negli
impianti, edifici ed attrezzature a servizio all’attività agricola, sono
altresì ammessi ampliamenti nella misura del 50% della superficie coperta.
2 Gli interventi di
ampliamento di cui al presente articolo sono concessi una-tantum.