Art. 28 - AUTORIMESSE
PRIVATE, DEPOSITI E GARAGES INTERRATI.
1 La costruzione di
autorimesse o depositi nelle aree asservite ad edifici è sempre ammessa, fatte
salve le altre prescrizioni delle presenti norme, ed in particolare quanto
previsto agli articoli relativi alle aree R1 e AR e borgate minori e nel
rispetto dei seguenti limiti:
a) fuori terra, per un’altezza in gronda delle
costruzioni non superiore a mt. 2,50 se individuali, o secondo norme di legge
se collettive; in ogni caso, non dovrà essere superato il rapporto di copertura
complessivo prescritto nelle singole zone; alle costruzioni di cui alla
presente lettera a), si applicano le distanze dai fabbricati e dai confini
previste per la nuova costruzione;
b) interrate totalmente o parzialmente semprechè
l’estradosso del solaio di copertura non sia a quota superiore a cm. 100 dal
piano del sedime stradale e/o delle banchine pedonali esistenti o previste nei
progetti esecutivi o in loro assenza dei terreni limitrofi. In tal caso si
applicano le distanze dai fabbricati e dai confini previste dal codice civile.
2 Sono fatte salve le
disposizioni contenute nella legge 24.3.89 nr. 122.
3 All’interno delle
aree asservite ad edifici è ammessa la realizzazione di piccoli ricoveri per
attrezzi, legname od altro materiale, purché siano contenuti nella misura
massima di 15 mq., siano realizzati in struttura di legno, con copertura a
falda semplice o doppia e risultino decorosamente inseriti nei confronti
dell’edificio esistente.
L’altezza non potrà essere superiore a
mt. 2,50; per quanto concerne distanze da fabbricati e confini si richiama la
lettera b) del 1° comma precedente.
4 Nel caso in cui
l’autorimessa sia realizzata al piano terra dell’edificio principale, ai fini
dell’esclusione della stessa dal calcolo della S.U.L. di cui all’art. 18, 2°
comma, lett. e) del R.E., l’altezza massima interna non dovrà essere superiore
a m 2,40.