Art. 3 - ATTUAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.
1 Il Piano si attua
mediante la realizzazione delle opere pubbliche previste e mediante gli
interventi - soggetti a titolo abilitativo rilasciato dall’Autorità comunale
e/o a denuncia di inizio attività - definiti nel successivo art. 6.
2 Il Piano stesso
determina ed indica le parti del territorio in cui il rilascio del titolo
abilitativo è subordinato alla
formazione e all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.
3 Il Piano regolatore
generale assicura la dotazione di aree per servizi, pubbliche o di uso
pubblico, richiesta dalle disposizioni di legge in relazione all’entità degli
insediamenti esistenti e previsti, attraverso alle modalità ed ai mezzi
specificati nei successivi commi.
4 La dotazione
predetta è garantita, nelle aree per insediamenti residenziali:
a) per le aree destinate all’istruzione ed alle
attrezzature di interesse comune, mediante gli spazi pubblici rappresentati
negli elaborati grafici del Piano regolatore;
b) per le aree destinate a parcheggio, verde e
parco, gioco e sport:
b.1) mediante gli spazi pubblici rappresentati
negli elaborati grafici del P.R.G.;
b.2) mediante la cessione o l’asservimento
gratuiti di aree, da effettuarsi, a norma di legge, nell’ambito degli strumenti
urbanistici esecutivi, nei casi in cui esse sono previste dal Piano regolatore
generale.
5 Il P.R.G. indica,
quali sono le aree soggette a strumento urbanistico esecutivo in cui è fatto
obbligo di cedere od asservire aree ai sensi del precedente c. 4, lettera b.2,
in misura pari alla dotazione minima, espressa in metri quadrati per abitante
insediato o insediabile, stabilita dalle norme di legge con riferimento agli
spazi aventi la destinazione di cui al c. 4 che precede, lettera b.
6 Per gli
interventi di nuova costruzione soggetti a S.U.E., nonché per gli interventi soggetti
a P. di R. qualora prevedano la demolizione con ricostruzione ovvero
determinino un carico urbanistico maggiore dell’esistente, in riferimento
all’incremento previsto, il corrispettivo per l’urbanizzazione (oneri
urbanizzativi), di cui le convenzioni o le norme degli strumenti urbanistici
attuativi devono prevedere il pagamento al Comune, dovrà comprendere anche
l’equivalente monetario della cessione di tutte le aree di cui alla lettera b)
del precedente comma 4, di estensione pari alla dotazione minima stabilita
dalla legge ed espressa in metri quadrati per abitante insediato o insediabile. Si richiama per quanto
attiene al commercio al dettaglio l’art. 33 bis
seguente.
7 Nei casi definiti dal
comma 5 che precede, l’equivalente monetario delle cessioni o degli
asservimenti intervenuti sarà dedotto dal corrispettivo descritto nel
precedente comma 6.
8 Nelle aree per
insediamenti industriali, artigianali, commerciali e terziari in genere, le dotazioni
degli spazi pubblici prescritte dalla legge per ciascuno di tali tipi di
insediamento è garantita:
a) mediante gli spazi pubblici rappresentati
negli elaborati grafici del P.R.G.;
b) mediante la cessione o l’asservimento gratuiti
di aree contestuali all’insediamento.
9 Il Piano regolatore
indica quali sono le aree, di cui al precedente comma, in cui è fatto obbligo,
in sede di strumento attuativo o di permesso di costruire per nuovo impianto o per ampliamento, di cedere od asservire
superfici, ai sensi della lettera b) che precede, in misura pari alla dotazione
minima stabilita dalle norme di legge.
10 Nelle
aree di cui al comma 8 che precede, diverse da quelle definite al comma 9, il
corrispettivo per l’urbanizzazione (oneri urbanizzativi) dovrà comprendere
anche l’equivalente monetario della cessione di tutte le aree di cui alla
lettera b) del precedente comma 4, di estensione pari alla dotazione minima
stabilita dalla legge.
11 Il Comune provvede
all’adeguamento delle tabelle e delle norme relative agli oneri di
urbanizzazione, tenendo conto delle disposizioni che precedono.
12 Le cessioni o
dismissioni od asservimenti di aree per l’urbanizzazione, specificatamente
statuite da singole norme del presente P.R.G., sono gratuite.
13 Le disposizioni che
precedono non limitano né derogano alla facoltà, che il Comune conserva, di
acquisire nelle forme e con i mezzi di legge le aree necessarie per la
realizzazione di impianti ed opere pubbliche, anche anteriormente alla
formazione degli strumenti urbanistici attuativi.
14 La dotazione minima
di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico cui si fa
riferimento nel presente articolo è quella indicata all’art. 21 della L.R.
56/77 e succ. mod. ed int. per i vari tipi di insediamento ivi contemplati. Per
quanto concerne le attrezzature ricettive si fissa uno standard minimo per aree
e attrezzature pubbliche pari al 80% della S.U.L. prevista.
Si richiama per quanto attiene al
commercio al dettaglio l’art. 33 bis seguente.
15 In sede di attuazione
del P.R.G. dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine nella
realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei
titoli abilitativi l’Autorità comunale accerta che sia garantita l’osservanza
delle norme vigenti in materia.