Art.      3  -  ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

 

 

 

 

1       Il Piano si attua mediante la realizzazione delle opere pubbliche previste e mediante gli interventi - soggetti a titolo abilitativo rilasciato dall’Autorità comunale e/o a denuncia di inizio attività - definiti nel successivo art. 6.

 

2       Il Piano stesso determina ed indica le parti del territorio in cui il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla formazione e all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.

 

3       Il Piano regolatore generale assicura la dotazione di aree per servizi, pubbliche o di uso pubblico, richiesta dalle disposizioni di legge in relazione all’entità degli insediamenti esistenti e previsti, attraverso alle modalità ed ai mezzi specificati nei successivi commi.

 

4       La dotazione predetta è garantita, nelle aree per insediamenti residenziali:

 

a)  per le aree destinate all’istruzione ed alle attrezzature di interesse comune, mediante gli spazi pubblici rappresentati negli elaborati grafici del Piano regolatore;

 

b) per le aree destinate a parcheggio, verde e parco, gioco e sport:

 

b.1)   mediante gli spazi pubblici rappresentati negli elaborati grafici del P.R.G.;

b.2)   mediante la cessione o l’asservimento gratuiti di aree, da effettuarsi, a norma di legge, nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi, nei casi in cui esse sono previste dal Piano regolatore generale.

 

5       Il P.R.G. indica, quali sono le aree soggette a strumento urbanistico esecutivo in cui è fatto obbligo di cedere od asservire aree ai sensi del precedente c. 4, lettera b.2, in misura pari alla dotazione minima, espressa in metri quadrati per abitante insediato o insediabile, stabilita dalle norme di legge con riferimento agli spazi aventi la destinazione di cui al c. 4 che precede, lettera b.

 

6       Per gli interventi di nuova costruzione soggetti a S.U.E., nonché per gli interventi soggetti a P. di R. qualora prevedano la demolizione con ricostruzione ovvero determinino un carico urbanistico maggiore dell’esistente, in riferimento all’incremento previsto, il corrispettivo per l’urbanizzazione (oneri urbanizzativi), di cui le convenzioni o le norme degli strumenti urbanistici attuativi devono prevedere il pagamento al Comune, dovrà comprendere anche l’equivalente monetario della cessione di tutte le aree di cui alla lettera b) del precedente comma 4, di estensione pari alla dotazione minima stabilita dalla legge ed espressa in metri quadrati per abitante insediato o insediabile. Si richiama per quanto attiene al commercio al dettaglio l’art. 33 bis seguente.

 

7       Nei casi definiti dal comma 5 che precede, l’equivalente monetario delle cessioni o degli asservimenti intervenuti sarà dedotto dal corrispettivo descritto nel precedente comma 6.

 

8       Nelle aree per insediamenti industriali, artigianali, commerciali e terziari in genere, le dotazioni degli spazi pubblici prescritte dalla legge per ciascuno di tali tipi di insediamento è garantita:

 

a)  mediante gli spazi pubblici rappresentati negli elaborati grafici del P.R.G.;

b) mediante la cessione o l’asservimento gratuiti di aree contestuali all’insediamento.

 

9       Il Piano regolatore indica quali sono le aree, di cui al precedente comma, in cui è fatto obbligo, in sede di strumento attuativo o di permesso di costruire per nuovo impianto o per ampliamento, di cedere od asservire superfici, ai sensi della lettera b) che precede, in misura pari alla dotazione minima stabilita dalle norme di legge.

 

10     Nelle aree di cui al comma 8 che precede, diverse da quelle definite al comma 9, il corrispettivo per l’urbanizzazione (oneri urbanizzativi) dovrà comprendere anche l’equivalente monetario della cessione di tutte le aree di cui alla lettera b) del precedente comma 4, di estensione pari alla dotazione minima stabilita dalla legge.

 

11     Il Comune provvede all’adeguamento delle tabelle e delle norme relative agli oneri di urbanizzazione, tenendo conto delle disposizioni che precedono.

 

12     Le cessioni o dismissioni od asservimenti di aree per l’urbanizzazione, specificatamente statuite da singole norme del presente P.R.G., sono gratuite.

 

13     Le disposizioni che precedono non limitano né derogano alla facoltà, che il Comune conserva, di acquisire nelle forme e con i mezzi di legge le aree necessarie per la realizzazione di impianti ed opere pubbliche, anche anteriormente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi.

 

14     La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico cui si fa riferimento nel presente articolo è quella indicata all’art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. per i vari tipi di insediamento ivi contemplati. Per quanto concerne le attrezzature ricettive si fissa uno standard minimo per aree e attrezzature pubbliche pari al 80% della S.U.L. prevista.

Si richiama per quanto attiene al commercio al dettaglio l’art. 33 bis seguente.

 

15     In sede di attuazione del P.R.G. dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine nella realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei titoli abilitativi l’Autorità comunale accerta che sia garantita l’osservanza delle norme vigenti in materia.