Art. 31 - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1 Gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente debbono uniformarsi in modo critico
ed attento alle tradizioni costruttive locali, alle tipologie ed all’ambiente
circostante, adottando soluzioni e materiali che vi si accostino con estrema sobrietà
e uniformità.
Negli interventi su fabbricati ricadenti
nelle aree di interesse storico-ambientale, negli annucleamenti rurali e
borgate minori, nonché su fabbricati di origine rurale sparsi sul territorio
agricolo debbono essere applicate le prescrizioni contenute all’art. 32 del
R.E.; saranno invece applicate discrezionalmente con valutazioni da motivare di
volta in volta, negli interventi edilizi su fabbricati di recente costruzione o
già sostanzialmente trasformati da interventi edilizi in epoca recente, pur
ricadenti nelle aree suddette.