Art.    31  -  DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

 

 

 

1       Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono uniformarsi in modo critico ed attento alle tradizioni costruttive locali, alle tipologie ed all’ambiente circostante, adottando soluzioni e materiali che vi si accostino con estrema sobrietà e uniformità.

Negli interventi su fabbricati ricadenti nelle aree di interesse storico-ambientale, negli annucleamenti rurali e borgate minori, nonché su fabbricati di origine rurale sparsi sul territorio agricolo debbono essere applicate le prescrizioni contenute all’art. 32 del R.E.; saranno invece applicate discrezionalmente con valutazioni da motivare di volta in volta, negli interventi edilizi su fabbricati di recente costruzione o già sostanzialmente trasformati da interventi edilizi in epoca recente, pur ricadenti nelle aree suddette.