Art. 32 - VINCOLI
DI INTERVENTO.
1 Il P.R.G. individua
topograficamente nelle carte alle varie scale vincoli di intervento, per i
quali valgono le prescrizioni dei seguenti commi.
2 Facciate di edifici
da conservare.
Nei casi individuati, il fronte esistente
dovrà essere oggetto di manutenzione o di restauro e risanamento conservativo
finalizzati alla conservazione, al ripristino ed alla ricomposizione dei
caratteri originari.
E’ prescritta la conservazione di
cornici, lesene o altri elementi figurativi o costruttivi.
E’ di norma vietata la realizzazione di
nuove aperture e la modifica delle esistenti.
In sede di richiesta di intervento dovrà
essere prodotta idonea documentazione sia sullo stato di fatto che su tecniche,
materiali e colori di progetto.
3 Verde privato
inedificabile.
Nelle aree a verde privato individuate
dal P.R.G. sono consentite le colture orticole agricole e la sistemazione a
giardino e parco privato.
Nelle aree in questione è ammessa la
realizzazione di modeste strutture (capanni, gazebi e simili) finalizzati alla
loro manutenzione e fruizione, purché realizzati con materiali e disegno idonei
e di superficie complessivamente comunque non superiore a 15 mq.; sono altresì
ammesse sistemazioni del suolo per il gioco e lo sport di carattere privato,
con esclusione di strutture chiuse, o anche solo coperte, in elevazione.
5 Vincoli
geologico-tecnici.
Le
prescrizioni contenute nella relazione geologico- tecnica allegata al P.R.G. e
contenente le verifiche condotte sulle singole aree suscettibili di
trasformazioni urbanistiche od edilizie ai sensi del Piano regolatore, sono
vincolanti.
L’attuazione
degli interventi di trasformazione è soggetta alla applicazione delle
prescrizioni medesime.
Si richiama il
successivo art. 32 bis.