Art.   32  -  VINCOLI DI INTERVENTO.

 

 

 

 

1       Il P.R.G. individua topograficamente nelle carte alle varie scale vincoli di intervento, per i quali valgono le prescrizioni dei seguenti commi.

 

 

2       Facciate di edifici da conservare.

 

Nei casi individuati, il fronte esistente dovrà essere oggetto di manutenzione o di restauro e risanamento conservativo finalizzati alla conservazione, al ripristino ed alla ricomposizione dei caratteri originari.

E’ prescritta la conservazione di cornici, lesene o altri elementi figurativi o costruttivi.

E’ di norma vietata la realizzazione di nuove aperture e la modifica delle esistenti.

In sede di richiesta di intervento dovrà essere prodotta idonea documentazione sia sullo stato di fatto che su tecniche, materiali e colori di progetto.

 

 

3       Verde privato inedificabile.

 

Nelle aree a verde privato individuate dal P.R.G. sono consentite le colture orticole agricole e la sistemazione a giardino e parco privato.

Nelle aree in questione è ammessa la realizzazione di modeste strutture (capanni, gazebi e simili) finalizzati alla loro manutenzione e fruizione, purché realizzati con materiali e disegno idonei e di superficie complessivamente comunque non superiore a 15 mq.; sono altresì ammesse sistemazioni del suolo per il gioco e lo sport di carattere privato, con esclusione di strutture chiuse, o anche solo coperte, in elevazione.

 

 

5       Vincoli geologico-tecnici.

 

Le prescrizioni contenute nella relazione geologico- tecnica allegata al P.R.G. e contenente le verifiche condotte sulle singole aree suscettibili di trasformazioni urbanistiche od edilizie ai sensi del Piano regolatore, sono vincolanti.

L’attuazione degli interventi di trasformazione è soggetta alla applicazione delle prescrizioni medesime.

Si richiama il successivo art. 32 bis.