Art. 32bis - VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO - TECNICO

 

 

1       Per le aree soggette a vincolo idrogeologico si richiamano le norme della L.R. 45/89.

 

 

2       Ai fini dell’adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. nonchè alle connesse disposizioni regionali, si richiamano le analisi e le prescrizioni di carattere geologico-tecnico e per quanto non in contrasto, in relazione alla zonizzazione di carattere geologico-tecnico individuata nelle relative tavole, valgono le seguenti prescrizioni:

 

2.1    Classe II

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici previsti dal P.R.G. con gli accorgimenti da assumere in relazione alle condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa classe.

Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza del D.M. dell’ 11/03/1988,  n. 47 e “realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio” e dell’intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all’edificabilità.

Per il rio proveniente da località Castello presso Tetti Mundia e per il rio posto a sud dello stabilimento Sibelco (area P1.2) nelle vicinanze di Tetto Nuovo, nelle aree di Classe III indifferenziata e Classe II ad essi adiacenti, nel tratto in cui non è indicato il dissesto Ee fino alla confluenza nel corso d’acqua principale (per entrambi T. Vermenagna), potranno essere ammessi gli interventi edilizi consentiti previa indagine volta ad accertare la pericolosità di detti corsi d’acqua e la compatibilità degli interventi in progetto.

 

Si riportano di seguito le principali tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni di massima in merito alle indagini geologico-tecniche ed agli accorgimenti tecnici che dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi:

a)     Dinamica della rete idrografica:

aree pianeggianti attigue a corsi d’acqua potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed altezza non superiore a 30, 40 cm.

Prescrizioni esecutive:

-         soprelevazione del piano abitabile rispetto al piano campagna in funzione delle altezze potenziali della lama d’acqua;

-         valutazioni specifiche in merito all’opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati con adozione di accorgimenti tecnici adeguati;

-         previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi manutentivi;

-         accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza della falda libera ed alla sua escursione massima;

 

b)     Dinamica dei versanti:

costruzioni su pendii, presenza di materiali argillosi, limosi, molto compressibili e potenzialmente instabili.

Prescrizioni esecutive:

-         regimazione delle acque superficiali;

-         verifiche di stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte;

-         esecuzione degli scavi a campioni.

 

c)     Costruzioni alla base di pendii

Prescrizioni esecutive:

-         eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità derivante da potenziali processi legati alla instabilità delle coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del versante;

-         esecuzione degli scavi a campione e verifiche di stabilità delle scarpate.

 

d)     Costruzioni a monte di pendii.

Prescrizioni esecutive:

-         assoluta regimazione delle acque evitando infiltrazioni subsuperficiali o profonde;

-         raccolta ed allontanamento in appositi collettori delle acque;

-         operare in funzione della stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni possibile forma di dissesto.

 

e)     Presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori imprecisati.

Prescrizioni esecutive:

-         esatta valutazione della potenza dei depositi superficiali mediante sondaggi (pozzetti esplorativi, prove penetrometriche, carotaggi), con l’eventuale supporto di prove geofisiche indirette.

 

 

2.2    Classe IIIa (IIIa1 – IIIa2 – IIIa3)

         

2.2.1 Per le aree ricadenti in classe IIIa, ma individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori limitazioni contenute nel comma 2.2.2 seguente:

-       aree classificate Fa:   art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Fq:   art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Fs:   si applica la prescrizione derivante dalla classe individuata nella Carta di Sintesi;

-       aree classificate Ee:   art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Eb:   art. 9, comma 6, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Em:  si applica la prescrizione derivante dalla classe individuata nella Carta di Sintesi;

-       aree classificate Ca:   art. 9, comma 7, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Cp:   art. 9, comma 8, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Cn:   si applica la prescrizione derivante dalla classe individuata nella Carta di Sintesi;

-       aree classificate Ve:   art. 9, comma 10, N. di A. del P.A.I.;

-       aree classificate Vm:  art. 9, comma 11, N. di A. del P.A.I.

 

 

2.2.2 Nelle aree ricadenti in classe IIIa diverse da quelle di cui al comma 2.2.1 precedente sono ammessi i seguenti interventi:

a)    interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)   relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

- b1)    manutenzione ordinaria;

- b2 )   manutenzione straordinaria;

- b3)    restauro e risanamento conservativo;

- b4)    mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

- b5)    ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;

- b6)    un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti.

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e,qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

2.3    Classe III indifferenziata

       Nelle aree ricadenti in classe III indifferenziata sono ammessi i seguenti interventi:

          a)      interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

          b)      relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

- b1)    manutenzione ordinaria;

- b2 )   manutenzione straordinaria;

- b3)    restauro e risanamento conservativo;

- b4)    mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

- b5)    ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;

- b6)    un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti.

c)      la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche;

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e,qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Per il rio proveniente da località Castello presso Tetti Mundia e per il rio posto a sud dello stabilimento Sibelco (area P1.2) nelle vicinanze di Tetto Nuovo, nelle aree di Classe III indifferenziata e Classe II ad essi adiacenti, nel tratto in cui non è indicato il dissesto Ee fino alla confluenza nel corso d’acqua principale (per entrambi T. Vermenagna), potranno essere ammessi gli interventi edilizi consentiti previa indagine volta ad accertare la pericolosità di detti corsi d’acqua e la compatibilità degli interventi in progetto.

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

 

2.4    Classe IIIb

          In relazione alle diverse condizioni di pericolosità geomorfologica riscontrabili nell’ambito dei siti urbanizzati, la classe IIIb è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:

§        Classe IIIb2: aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.);

§        Classe IIIb3: aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, escludendovi comunque nuove unità abitative ed interventi di completamento.

§        Classe IIIb4: aree in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico e nelle quali si dovrà continuare ad applicare quanto previsto al comma 2.4.1 seguente.

 

L’accertamento delle condizioni liberatorie previste avverrà, a conclusione delle verifiche sulle opere esistenti e/o da completare o della realizzazione degli interventi di riassetto, mediante certificazione, che l’Amministrazione richiederà ai progettisti, attestante l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

 

 

 

2.4.1  Interventi ammessi transitoriamente nelle varie classi Classe IIIb

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 9 del PAI per le aree interessate da dissesto attivo in In assenza della verifica delle opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli interventi di riassetto e fino alla acquisizione della certificazione di cui al comma 2.4 precedente, sono consentiti i seguenti interventi:

a)      interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)      relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)    manutenzione ordinaria;

b2)    manutenzione straordinaria;

b3)    restauro e risanamento conservativo;

b4)    mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)    ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura per documentate esigenze di adeguamento igienico, sanitario e funzionale per edifici abitativi.

b6)    ristrutturazione edilizia anche con aumento di superficie coperta per strutture ed attrezzature di servizio agricolo (fienili, depositi, stalle, etc.) con esclusione tassativa di locali di abitazione permanente o saltuaria.

La fattibilità degli interventi al punto b5 e b6 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

 

3.      In relazione alla classificazione sismica del Comune in zona 3, si richiamano gli obblighi di cui all’ordinanza P.C.M. 3274/03, alla D.G.R.  61-11017 del 17/11/2003 ed alla circolare P.G.R.  27/04/2004  n. 1/DOP.

 

4.      Decorsi i termini previsti dall’art. 2 dell’Ordinanza 3274/2003 e s.m.i. e del nuovo D.M. 23/09/05 “Norme tecniche per le costruzioni” (si legga a tal proposito il comunicato della Regione Piemonte comparso sul BUR n. 45 del 10/11/05), si dovrà tener conto delle specifiche norme tecniche allegate ai suddetti atti normativi sia nella fase di scelta dei criteri di progettazione e di dimensionamento delle fondazioni sia nella successiva fase di verifica delle stesse.[1]

 

 

 

 

 



[1] Modifica a seguito  parere espresso ex art. 89 D.P.R. 380/01 reso con nota. n. 40774/25.11 del 11/09/2007