Art. 32bis - VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO - TECNICO
1 Per
le aree soggette a vincolo idrogeologico si richiamano le norme della L.R.
45/89.
2 Ai
fini dell’adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. nonchè alle
connesse disposizioni regionali, si richiamano le analisi e le prescrizioni di
carattere geologico-tecnico e per quanto non in contrasto, in relazione alla
zonizzazione di carattere geologico-tecnico individuata nelle relative tavole,
valgono le seguenti prescrizioni:
2.1 Classe
II
Sono consentiti tutti gli interventi
edilizi e urbanistici previsti dal P.R.G. con gli accorgimenti da assumere in
relazione alle condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa
classe.
Tutti gli interventi dovranno essere
congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in modo
dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla. Tali accorgimenti
saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in
ottemperanza del D.M. dell’ 11/03/1988,
n. 47 e “realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente
nell’ambito del singolo lotto edificatorio” e dell’intorno circostante
significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo
sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all’edificabilità.
Per
il rio proveniente da località Castello presso Tetti Mundia e per il rio posto
a sud dello stabilimento Sibelco (area P1.2) nelle vicinanze di Tetto Nuovo,
nelle aree di Classe III indifferenziata e Classe II ad essi adiacenti, nel
tratto in cui non è indicato il dissesto Ee fino alla confluenza nel corso
d’acqua principale (per entrambi T. Vermenagna), potranno essere ammessi gli
interventi edilizi consentiti previa indagine volta ad accertare la
pericolosità di detti corsi d’acqua e la compatibilità degli interventi in
progetto.
Si riportano di seguito le principali
tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni di
massima in merito alle indagini geologico-tecniche ed agli accorgimenti tecnici
che dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi:
a)
Dinamica della rete
idrografica:
aree pianeggianti attigue a corsi d’acqua
potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed
altezza non superiore a 30, 40 cm.
Prescrizioni esecutive:
-
soprelevazione del
piano abitabile rispetto al piano campagna in funzione delle altezze potenziali
della lama d’acqua;
-
valutazioni specifiche in
merito all’opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati con
adozione di accorgimenti tecnici adeguati;
-
previsione di
interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi
manutentivi;
-
accertamenti puntuali in
merito alla soggiacenza della falda libera ed alla sua escursione massima;
b)
Dinamica dei
versanti:
costruzioni su pendii, presenza di
materiali argillosi, limosi, molto compressibili e potenzialmente instabili.
Prescrizioni esecutive:
-
regimazione delle acque
superficiali;
-
verifiche di stabilità
delle scarpate, stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte;
-
esecuzione degli scavi
a campioni.
c)
Costruzioni alla
base di pendii
Prescrizioni esecutive:
-
eliminazione e/o minimizzazione
della pericolosità derivante da potenziali processi legati alla instabilità
delle coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del
versante;
-
esecuzione degli scavi
a campione e verifiche di stabilità delle scarpate.
d)
Costruzioni a monte
di pendii.
Prescrizioni esecutive:
-
assoluta regimazione
delle acque evitando infiltrazioni subsuperficiali o profonde;
-
raccolta ed
allontanamento in appositi collettori delle acque;
-
operare in funzione della
stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni possibile forma di
dissesto.
e)
Presenza di coltri
eluvio-colluviali di spessori imprecisati.
Prescrizioni esecutive:
-
esatta valutazione della
potenza dei depositi superficiali mediante sondaggi (pozzetti esplorativi,
prove penetrometriche, carotaggi), con l’eventuale supporto di prove geofisiche
indirette.
2.2 Classe
IIIa (IIIa1 – IIIa2 – IIIa3)
2.2.1 Per le aree ricadenti in classe IIIa, ma
individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto idraulico ed
idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve
eventuali maggiori limitazioni contenute nel comma 2.2.2 seguente:
- aree classificate Fa: art. 9,
comma 2, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Fq: art. 9,
comma 3, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Fs: si applica
la prescrizione derivante dalla classe individuata nella Carta di Sintesi;
- aree classificate Ee: art. 9,
comma 5, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Eb: art. 9,
comma 6, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Em: si applica
la prescrizione derivante dalla classe individuata nella Carta di Sintesi;
- aree classificate Ca: art. 9,
comma 7, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Cp: art. 9,
comma 8, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Cn: si applica
la prescrizione derivante dalla classe individuata nella Carta di Sintesi;
- aree classificate Ve: art. 9,
comma 10, N. di A. del P.A.I.;
- aree classificate Vm: art. 9,
comma 11, N. di A. del P.A.I.
2.2.2 Nelle aree ricadenti in classe IIIa diverse da quelle di cui al
comma 2.2.1 precedente sono ammessi i seguenti interventi:
a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti,
ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla
dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;
b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
- b1) manutenzione
ordinaria;
- b2 ) manutenzione straordinaria;
- b3) restauro e
risanamento conservativo;
- b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio
geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia
la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
- b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%)
del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale;
realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;
- b6) un modesto aumento del carico antropico solo
se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a
seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto
aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a
rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani
superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale
maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità
abitative esistenti.
La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6,
dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento
di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici,
idrogeologici e,qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in
ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo
quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno
contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla
mitigazione dei fattori di rischio presenti.
Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste
forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di
dissesto.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà
quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.
2.3 Classe III indifferenziata
Nelle aree ricadenti in classe III indifferenziata sono
ammessi i seguenti interventi:
a) interventi idraulici
e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa
esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e
alla dinamica dei versanti;
b) relativamente
agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
- b1) manutenzione
ordinaria;
- b2 ) manutenzione
straordinaria;
- b3) restauro e
risanamento conservativo;
- b4) mutamento di destinazione d’uso in
destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del
carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della
N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
- b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento
“una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico,
sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere
e/o volumi pertinenziali;
- b6) un modesto aumento del carico antropico solo
se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a
seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto
aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a
rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani
superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale
maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità
abitative esistenti.
c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso
stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla
conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente
localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve
essere verificata da opportune indagini geologiche;
La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6,
c, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento
di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici,
idrogeologici e,qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in
ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto
indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella
fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei
fattori di rischio presenti.
Per
il rio proveniente da località Castello presso Tetti Mundia e per il rio posto
a sud dello stabilimento Sibelco (area P1.2) nelle vicinanze di Tetto Nuovo,
nelle aree di Classe III indifferenziata e Classe II ad essi adiacenti, nel
tratto in cui non è indicato il dissesto Ee fino alla confluenza nel corso
d’acqua principale (per entrambi T. Vermenagna), potranno essere ammessi gli
interventi edilizi consentiti previa indagine volta ad accertare la
pericolosità di detti corsi d’acqua e la compatibilità degli interventi in
progetto.
Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste
forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di
dissesto.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà
quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.
2.4 Classe
IIIb
In relazione alle diverse condizioni
di pericolosità geomorfologica riscontrabili nell’ambito dei siti urbanizzati,
la classe IIIb è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:
§
Classe IIIb2:
aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto
saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb
s.s.);
§
Classe IIIb3:
aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un
modesto incremento del carico antropico, escludendovi comunque nuove unità
abitative ed interventi di completamento.
§
Classe IIIb4:
aree in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione
indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun
incremento del carico antropico e nelle quali si dovrà continuare ad applicare
quanto previsto al comma 2.4.1 seguente.
L’accertamento delle
condizioni liberatorie previste avverrà, a conclusione delle verifiche sulle
opere esistenti e/o da completare o della realizzazione degli interventi di
riassetto, mediante certificazione, che l’Amministrazione richiederà ai
progettisti, attestante l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della
pericolosità.
2.4.1
Interventi ammessi
transitoriamente nelle varie classi Classe IIIb
Fatta salva
l’applicazione dell’articolo 9 del PAI per le aree interessate da dissesto
attivo in In assenza della verifica
delle opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli
interventi di riassetto e fino alla acquisizione della certificazione di cui al
comma 2.4 precedente, sono consentiti i seguenti interventi:
a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei
versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi
legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;
b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:
b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni
a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico
antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E.
alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia senza aumento di
cubatura per documentate esigenze di adeguamento igienico, sanitario e
funzionale per edifici abitativi.
b6) ristrutturazione edilizia
anche con aumento di superficie coperta per strutture ed attrezzature di
servizio agricolo (fienili, depositi, stalle, etc.) con esclusione tassativa di
locali di abitazione permanente o saltuaria.
La fattibilità degli interventi al punto b5 e b6 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito
dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo
ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale
16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla
C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le
dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio
presenti.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà
quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.
3. In relazione alla classificazione sismica del Comune in zona 3,
si richiamano gli obblighi di cui all’ordinanza P.C.M. 3274/03, alla
D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003 ed alla
circolare P.G.R. 27/04/2004 n. 1/DOP.
4. Decorsi i termini
previsti dall’art. 2 dell’Ordinanza 3274/2003 e s.m.i. e del nuovo D.M.
23/09/05 “Norme tecniche per le costruzioni” (si legga a tal proposito il
comunicato della Regione Piemonte comparso sul BUR n. 45 del 10/11/05), si
dovrà tener conto delle specifiche norme tecniche allegate ai suddetti atti
normativi sia nella fase di scelta dei criteri di progettazione e di
dimensionamento delle fondazioni sia nella successiva fase di verifica delle
stesse.[1]
[1] Modifica a seguito parere espresso ex art. 89 D.P.R. 380/01 reso con nota. n. 40774/25.11 del 11/09/2007