Art.   33  -  DEROGHE.

 

 

 

 

1       E’ previsto l’esercizio dei poteri di deroga limitatamente al caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e con l’osservanza dell’art. 3, L. 21.12.1955 n. 1357, o comunque delle norme vigenti in materia.