Art. 33bis - DISCIPLINA PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI
CUI ALLA L.R. 12.11.99 n. 28
E S. M. E D.C.R. 24.03.06 n.
59-10831
1 L’esercizio
di attività commerciale è consentito sul territorio comunale nel rispetto del
decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99 e s. m., della D.C.R. 24.03.06 n.
59-10831 (Indirizzi regionali), nonché in base alle presenti norme di
attuazione, ai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita e alle Norme sul procedimento delle domande relative alle
medie strutture di vendita.
2 Il
P.R.G. individua esclusivamente un addensamento storico rilevante di tipo A1,
come topograficamente individuato nella relativa tavola.
L’eventuale riconoscimento di localizzazioni
commerciali L1 è effettuato in sede di istruttoria di domande di autorizzazione
ai sensi degli Indirizzi regionali.
La compatibilità territoriale delle
differenti tipologie delle strutture distributive è fissata inderogabilmente
dalla tabella A) allegata.
3 All’esterno delle zone di insediamento commerciale l’esercizio
di vicinato è ammesso nelle aree in cui il P.R.G. prevede la destinazione
commerciale.
4 La superficie di vendita degli esercizi
commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, delle quali il
venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici,
concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia, e simili), può essere
limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte
rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da
pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie
espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un
atto di impegno d’obbligo tra comune e operatore che costituisce integrazione
alla comunicazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998.
La superficie espositiva è la parte
dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico
accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla
vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili.
Si richiamano in ogni caso le definizioni di
cui all’art. 5 degli Indirizzi regionali.
5 Per le attività di cui al presente
articolo, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 degli indirizzi regionali, lo
standard urbanistico delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.R. n.
56/77 e s.m. ed i. è stabilito nella misura del 100% della Sul ed è attribuito per una quota dell’80% al
parcheggio e per il 20% al verde.
Per
le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400
mq si applica il 2° c. dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. e le
prescrizioni dell’art. 25 della D.C.R. 24.03.06 n. 59-10831.
6 Con riferimento all’art. 26 della D.C.R. 24.03.06 n. 59-10831,
è ammessa la possibilità della monetizzazione delle aree per servizi
nell’addensamento A1, previa documentata dimostrazione della impossibilità di
reperire i servizi stessi ed in particolare i parcheggi nell’area di pertinenza
dell’intervento; nel caso in cui sussista possibilità di reperire anche solo in
parte le aree per servizi, queste dovranno essere previste mediante cessione o
asservimento.
7 Nelle zone “P” ove è consentito il commercio al dettaglio, la
monetizzazione delle aree per servizi non è ammessa.
8 In tutte le rimanenti aree
di P.R.G. esterne alle zone di insediamento commerciale, ed alle zone
produttive (P) di cui al comma 7 precedente, ove è consentito il commercio al
dettaglio, è ammessa la monetizzazione delle aree per servizi per gli esercizi
di vicinato previa documentata dimostrazione della impossibilità di reperire i
servizi stessi ed in particolare i parcheggi nell’area di pertinenza
dell’intervento; nel caso in cui sussista possibilità di reperire anche solo in
parte le aree per servizi, queste dovranno essere previste mediante cessione o
asservimento.
9. Le attività commerciali si
svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai
sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/77 e s. m. i. e secondo le finalità
indicate all’articolo 6, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 114/98.
La
nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di
vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi
su edifici che ricadano nell’addensamento A1 classificato come “centro storico”
dal P.R.G. oppure rientrino tra quelli riconosciuti come edifici di particolare
interesse storico, sono assoggettati alle specifiche prescrizioni del P.R.G. e
del Regolamento Edilizio in ordine alla qualità degli interventi.
Gli
interventi di cui al comma precedente sono assoggettati alla verifica della
corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, con particolare attenzione all’inserimento degli
spazi vetrina e degli accessi.
10. Si richiamano gli artt.
23, 24, 25, 26 e 27 della
D.C.R. 24.03.06 n. 59-10831.
TABELLA “A”
COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLE
STRUTTURE DISTRIBUTIVE
ASSUNTA PER VERNANTE
TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE |
SUPERFICIE VENDITA [mq] |
ADDENSAMENTI |
LOCALIZZAZIONI |
A1 |
L1 |
||
VICINATO |
fino a 150 |
SI |
SI |
M – SAM 1 |
151 – 250 |
SI |
SI |
M – SAM 2 |
251 – 900 |
SI |
SI |
M – SAM 3 |
901 – 1.500 |
NO |
SI |
M – SE 1 |
151 – 400 |
SI |
SI |
M – SE 2 |
401 – 900 |
SI |
SI |
M – SE 3 |
901 – 1.500 |
NO |
SI |
M – CC |
151 – 1.500 |
SI |
SI |
G – SM 1 |
1.501 – 4.500 |
NO |
SI (1) |
G – SM 2 |
4.501 – 7.500 |
NO |
NO |
G – SM 3 |
7.501 – 12.000 |
NO |
NO |
G – SM 4 |
> 12.000 |
NO |
NO |
G – SE 1 |
1.501 –
3.500 |
NO |
NO |
G – SE 2 |
3.501 –
4.500 |
NO |
NO |
G – SE 3 |
4.501 –
6.000 |
NO |
NO |
G – SE 4 |
> 6.000 |
NO |
NO |
G – CC 1 |
fino a 6.000 |
NO |
SI (2) |
G - CC 2 |
6.001 -
12.000 |
NO |
NO |
G - CC 3 |
12.001-18.000 |
NO |
NO |
G - CC 4 |
> 18.000 |
NO |
NO |
NOTE:
(1) solo fino a
mq. 1.800
(2) solo fino a
mq. 3.000