Art. 33bis - DISCIPLINA PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI CUI ALLA L.R. 12.11.99 n. 28 E S. M. E D.C.R. 24.03.06  n.  59-10831

 

 

 

1       L’esercizio di attività commerciale è consentito sul territorio comunale nel rispetto del decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99 e s. m., della D.C.R. 24.03.06 n. 59-10831 (Indirizzi regionali), nonché in base alle presenti norme di attuazione, ai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e alle Norme sul procedimento delle domande relative alle medie strutture di vendita.

 

2       Il P.R.G. individua esclusivamente un addensamento storico rilevante di tipo A1, come topograficamente individuato nella relativa tavola.

L’eventuale riconoscimento di localizzazioni commerciali L1 è effettuato in sede di istruttoria di domande di autorizzazione ai sensi degli Indirizzi regionali.

La compatibilità territoriale delle differenti tipologie delle strutture distributive è fissata inderogabilmente dalla tabella A) allegata.

 

3       All’esterno delle zone di insediamento commerciale l’esercizio di vicinato è ammesso nelle aree in cui il P.R.G. prevede la destinazione commerciale.

 

4       La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia, e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998.

La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili.

Si richiamano in ogni caso le definizioni di cui all’art. 5 degli Indirizzi regionali.

 

5       Per le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 degli indirizzi regionali, lo standard urbanistico delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. è stabilito nella misura del 100% della Sul  ed è attribuito per una quota dell’80% al parcheggio e per il 20% al verde.

Per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq si applica il 2° c. dell’art. 21 della L.R. 56/77  e  s. m. ed i. e le prescrizioni dell’art. 25 della D.C.R. 24.03.06  n. 59-10831.

 

6       Con riferimento all’art. 26 della D.C.R. 24.03.06 n. 59-10831, è ammessa la possibilità della monetizzazione delle aree per servizi nell’addensamento A1, previa documentata dimostrazione della impossibilità di reperire i servizi stessi ed in particolare i parcheggi nell’area di pertinenza dell’intervento; nel caso in cui sussista possibilità di reperire anche solo in parte le aree per servizi, queste dovranno essere previste mediante cessione o asservimento.

 

7       Nelle zone “P” ove è consentito il commercio al dettaglio, la monetizzazione delle aree per servizi non è ammessa.

 

8       In tutte le rimanenti aree di P.R.G. esterne alle zone di insediamento commerciale, ed alle zone produttive (P) di cui al comma 7 precedente, ove è consentito il commercio al dettaglio, è ammessa la monetizzazione delle aree per servizi per gli esercizi di vicinato previa documentata dimostrazione della impossibilità di reperire i servizi stessi ed in particolare i parcheggi nell’area di pertinenza dell’intervento; nel caso in cui sussista possibilità di reperire anche solo in parte le aree per servizi, queste dovranno essere previste mediante cessione o asservimento.

 

9.      Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/77 e s. m. i. e secondo le finalità indicate all’articolo 6, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 114/98.

La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che ricadano nell’addensamento A1 classificato come “centro storico” dal P.R.G. oppure rientrino tra quelli riconosciuti come edifici di particolare interesse storico, sono assoggettati alle specifiche prescrizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio in ordine alla qualità degli interventi.

Gli interventi di cui al comma precedente sono assoggettati alla verifica della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, con  particolare attenzione all’inserimento degli spazi vetrina e degli accessi.

 

 

10.    Si richiamano gli  artt. 23, 24, 25, 26  e  27 della  D.C.R. 24.03.06 n. 59-10831.

 


TABELLA “A”

COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE

ASSUNTA PER VERNANTE

 

 

TIPOLOGIE DELLE

STRUTTURE DISTRIBUTIVE

SUPERFICIE

VENDITA

[mq]

ADDENSAMENTI

LOCALIZZAZIONI

A1

L1

VICINATO

fino a 150

SI

SI

M – SAM 1

151 – 250

SI

SI

M – SAM 2

251 – 900

SI

SI

M – SAM 3

901 – 1.500

NO

SI

M – SE 1

151 – 400

SI

SI

M – SE 2

401 – 900

SI

SI

M – SE 3

901 – 1.500

NO

SI

M – CC

151 – 1.500

SI

SI

G – SM 1

1.501 – 4.500

NO

SI  (1)

G – SM 2

4.501 – 7.500

NO

NO

G – SM 3

7.501 – 12.000

NO

NO

G – SM 4

> 12.000

NO

NO

G – SE 1

1.501 – 3.500

NO

NO

G – SE 2

3.501 – 4.500

NO

NO

G – SE 3

4.501 – 6.000

NO

NO

G – SE 4

> 6.000

NO

NO

G – CC 1

fino a 6.000

NO

SI  (2)

G - CC 2

6.001 - 12.000

NO

NO

G - CC 3

12.001-18.000

NO

NO

G - CC 4

> 18.000

NO

NO

 

 

NOTE:

 

(1)  solo fino a mq. 1.800

(2)  solo fino a mq. 3.000