Art.   34  -  NORME SPECIFICHE PER PARTICOLARI AREE.

 

 

 

 

1       Nelle aree previste per campeggio sono consentiti gli interventi per la realizzazione delle opere e degli impianti per complessi ricettivi all’aperto classificati come campeggi di tipo A o C ai sensi dell'art. 2 della L.R. 31 agosto 1979, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2       Le aree comprese nella Riserva Regionale di Palanfrè, topograficamente individuate dal P.R.G. sono soggette alla normativa regionale vigente in materia.

 

3       L’area agricola contrassegnata nelle tavole di P.R.G. con asterisco rappresenta il comprensorio sciabile del Comune di Vernante all’interno del quale sono ammessi gli interventi strutturali e infrastrutturali necessari per l’utilizzazione a fini turistico-sportivi dell’intera zona, anche in connessione con il comprensorio sciabile di Limone Piemonte.

Gli interventi predetti sono definiti ed attuati mediante S.U.E. di iniziativa pubblica.

Nel caso in cui, oltre ad infrastrutture e semplici strutture di servizio strettamente necessarie per la fruizione dell’area sciabile, si prevedono anche strutture di tipo ricettivo, tali S.U.E. comporteranno apposite varianti al P.R.G.

In assenza degli strumenti di cui al precedente capoverso sull’area sono ammessi gli interventi necessari per fini agro-silvo-pastorali e gli interventi sugli edifici esistenti ai sensi delle presenti norme di attuazione; per gli impianti di risalita esistenti sono comunque consentiti interventi di ammodernamento e rinnovo; sono altresì consentiti interventi di costruzione di nuovi impianti e degli accessori indispensabili purché motivati dalla necessità di stretta integrazione tecnico-funzionale dell’area sciabile esistente.

Si richiamano le disposizioni di cui al 4° comma dell’art. 26 precedente.

 

4       Per i fabbricati esistenti in zona P1.1 ad ulteriore specificazione dell’art. 32bis, per la situazione di pericolosità idraulica esistente, al piano terra lato Vermenagna non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamenti, mentre possono essere ammessi sul lato strada alla quota della S.S. 20.

 

5       Area R4.1

          L’idoneità delle scelte progettuali specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988  n. 47.

 

6       Area R4.2

Mantenere una distanza minima di 15 metri dalla sponda destra del Torrente Vermenagna.

L’idoneità delle scelte progettuali specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988  n. 47.

Inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella “Relazione idrologica e idraulica” redatta dall’Ing. Ferrari in data 19 febbraio 2003 ed allegata al PEC.

 

7       Area R4.8

          L’idoneità delle scelte progettuali specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988  n. 47 e con uno studio di verifica di stabilità del versante tenendo anche conto dei fenomeni di amplificazione sismica. All’atto edificatorio, bisognerà inoltre predisporre opportune canalizzazioni per la raccolta delle acque in modo da non appesantire il versante.

 

8       Area R4.9

          L’idoneità delle scelte progettuali specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988  n. 47.

 

9       Area R4.11

          Sarà necessario comunque escludere la realizzazione di locali interrati o seminterrati e la nuova edificazione dovrà avvenire alla quota del piano stradale.

          L’idoneità delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e geotecnica in ottemperanza al D.M. 11/03/1988, che individui le caratteristiche geotecniche dei livelli interessati dalle fondazioni.

 

10     Area R5.2

          Mantenere una fascia inedificabile di 15 metri dalla sponda destra del Torrente Vermenagna.

          La documentazione progettuale dovrà essere integrata da indagini geognostiche e dalla relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. dell’11/03/1988  n. 47.

          Inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella “Relazione idrologica e idraulica”  redatta dall’Ing. Ferrari in data 19 febbraio 2003 ed allegata al PEC.

 

11     Area T2.1  Area  R5.3

          Sarà necessario comunque escludere la realizzazione di locali interrati o seminterrati nell’area prossima al Torrente Vermenagna.

          L’idoneità delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e geotecnica in ottemperanza al D.M. 11/03/1988, che individui le caratteristiche geotecniche dei livelli interessati dalle fondazioni, nonché la realizzazione di opere di protezione per la messa in sicurezza di blocchi interessati da possibili fenomeni di crollo a monte del lotto edificatorio.

          Potrà essere valutata alla base del pendio la realizzazione di rilevati paramassi o reti metalliche paramassi posti a monte della futura area di edificazione.

Preventivamente alla realizzazione di ogni intervento edificatorio dovrà essere progettato (da un tecnico abilitato) un sistema di difesa e messa in sicurezza dell’area (disgaggi, chiodature e protezione tramite reti) con riferimento al potenziale fenomeno di crollo di porzioni delle pareti rocciose sovrastanti.[1]

 

 

 

 



[1] Modifica a seguito  parere espresso ex art. 89 D.P.R. 380/01 reso con nota. n. 40774/25.11 del 11/09/2007