Art. 34 - NORME SPECIFICHE
PER PARTICOLARI AREE.
1 Nelle aree previste
per campeggio sono consentiti gli interventi per la realizzazione delle opere e
degli impianti per complessi ricettivi all’aperto classificati come campeggi di
tipo A o C ai sensi dell'art. 2 della L.R. 31 agosto 1979, n. 54 e successive
modifiche ed integrazioni.
2 Le aree comprese
nella Riserva Regionale di Palanfrè, topograficamente individuate dal P.R.G.
sono soggette alla normativa regionale vigente in materia.
3 L’area agricola
contrassegnata nelle tavole di P.R.G. con asterisco rappresenta il comprensorio
sciabile del Comune di Vernante all’interno del quale sono ammessi gli
interventi strutturali e infrastrutturali necessari per l’utilizzazione a fini
turistico-sportivi dell’intera zona, anche in connessione con il comprensorio
sciabile di Limone Piemonte.
Gli interventi predetti sono definiti ed
attuati mediante S.U.E. di iniziativa pubblica.
Nel caso in cui, oltre ad infrastrutture
e semplici strutture di servizio strettamente necessarie per la fruizione
dell’area sciabile, si prevedono anche strutture di tipo ricettivo, tali S.U.E.
comporteranno apposite varianti al P.R.G.
In assenza degli strumenti di cui al
precedente capoverso sull’area sono ammessi gli interventi necessari per fini
agro-silvo-pastorali e gli interventi sugli edifici esistenti ai sensi delle
presenti norme di attuazione; per gli impianti di risalita esistenti sono comunque
consentiti interventi di ammodernamento e rinnovo; sono altresì consentiti
interventi di costruzione di nuovi impianti e degli accessori indispensabili
purché motivati dalla necessità di stretta integrazione tecnico-funzionale
dell’area sciabile esistente.
Si richiamano le disposizioni di cui al
4° comma dell’art. 26 precedente.
4 Per i fabbricati esistenti in zona P1.1
ad ulteriore specificazione dell’art. 32bis, per la situazione di pericolosità
idraulica esistente, al piano terra lato Vermenagna non sono ammesse nuove
costruzioni né ampliamenti, mentre possono essere ammessi sul lato strada alla
quota della S.S. 20.
5 Area R4.1
L’idoneità delle scelte progettuali
specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e
geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988
n. 47.
6 Area
R4.2
Mantenere una distanza minima di 15
metri dalla sponda destra del Torrente Vermenagna.
L’idoneità delle scelte progettuali
specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita relazione geologica e
geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988
n. 47.
Inoltre dovranno essere rispettate le
prescrizioni contenute nella “Relazione idrologica e idraulica” redatta
dall’Ing. Ferrari in data 19 febbraio 2003 ed allegata al PEC.
7 Area
R4.8
L’idoneità
delle scelte progettuali specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita
relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988 n. 47 e con uno studio di verifica di
stabilità del versante tenendo anche conto dei fenomeni di amplificazione
sismica. All’atto edificatorio, bisognerà inoltre predisporre opportune
canalizzazioni per la raccolta delle acque in modo da non appesantire il
versante.
8 Area
R4.9
L’idoneità
delle scelte progettuali specifiche adottate dovrà essere motivata con apposita
relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M. 11/03/1988 n. 47.
9 Area
R4.11
Sarà
necessario comunque escludere la realizzazione di locali interrati o
seminterrati e la nuova edificazione dovrà avvenire alla quota del piano
stradale.
L’idoneità
delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione geologica
e geotecnica in ottemperanza al D.M. 11/03/1988, che individui le
caratteristiche geotecniche dei livelli interessati dalle fondazioni.
10 Area
R5.2
Mantenere
una fascia inedificabile di 15 metri dalla sponda destra del Torrente
Vermenagna.
La
documentazione progettuale dovrà essere integrata da indagini geognostiche e
dalla relazione geologica e geotecnica in ottemperanza del D.M.
dell’11/03/1988 n. 47.
Inoltre
dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella “Relazione
idrologica e idraulica” redatta
dall’Ing. Ferrari in data 19 febbraio 2003 ed allegata al PEC.
11 Area T2.1 Area
R5.3
Sarà necessario
comunque escludere la realizzazione di locali interrati o seminterrati
nell’area prossima al Torrente Vermenagna.
L’idoneità
delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione geologica
e geotecnica in ottemperanza al D.M. 11/03/1988, che individui le
caratteristiche geotecniche dei livelli interessati dalle fondazioni, nonché la
realizzazione di opere di protezione per la messa in sicurezza di blocchi
interessati da possibili fenomeni di crollo a monte del lotto edificatorio.
Potrà essere valutata alla base del pendio la realizzazione
di rilevati paramassi o reti metalliche paramassi posti a monte della futura
area di edificazione.
Preventivamente alla
realizzazione di ogni intervento edificatorio dovrà essere progettato (da un
tecnico abilitato) un sistema di difesa e messa in sicurezza dell’area
(disgaggi, chiodature e protezione tramite reti) con riferimento al potenziale
fenomeno di crollo di porzioni delle pareti rocciose sovrastanti.[1]
[1] Modifica a seguito parere espresso ex art. 89 D.P.R. 380/01 reso con nota. n. 40774/25.11 del 11/09/2007