Art. 4 - STRUMENTI
URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.)
1 Il rilascio
dell’atto di assenso all’edificazione è subordinato alla previa formazione ed
approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo:
a) nei casi di cui al secondo comma del
precedente articolo;
b) nei casi in cui la legge impone
l’autorizzazione a lottizzare o comunque l’approvazione di uno strumento
urbanistico attuativo;
c) negli ulteriori casi in cui - in sede di esame
di una o più istanze di atto di assenso ad
edificare - l’Autorità comunale, sentita la commissione edilizia comunale,
ritenga necessario l’inquadramento dell’intervento oggetto dell’istanza in un
progetto a carattere territoriale, procedendo in tal caso ai sensi del 2° comma
dell’art. 32, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.
2 Qualora gli
elaborati grafici del P.R.G. riportino dettagliate previsioni all’interno di
aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo, le indicazioni di
dettaglio suddette hanno valore indicativo dei requisiti dell’impianto
urbanistico, e potranno essere modificate, nel rispetto delle quantità di aree per
servizi, dei parametri urbanistici ed edilizi indicati nelle tabelle di zona
allegate alle presenti N. di A., per le esigenze di organizzazione dell’area
che saranno documentate dallo strumento urbanistico esecutivo stesso.
3 Il perimetro delle
aree soggette a S.U.E. individuato dal P.R.G. può subire modeste variazioni in
sede attuativa al fine di adeguarlo allo stato di fatto e di compromissione
fondiaria esistente, applicandosi in tal caso quanto previsto alla lettera c,
8° comma, art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..