Art.      4  -  STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.)

 

 

 

 

1       Il rilascio dell’atto di assenso all’edificazione è subordinato alla previa formazione ed approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo:

 

a)  nei casi di cui al secondo comma del precedente articolo;

 

b) nei casi in cui la legge impone l’autorizzazione a lottizzare o comunque l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo;

 

c) negli ulteriori casi in cui - in sede di esame di una o più istanze di atto di assenso ad edificare - l’Autorità comunale, sentita la commissione edilizia comunale, ritenga necessario l’inquadramento dell’intervento oggetto dell’istanza in un progetto a carattere territoriale, procedendo in tal caso ai sensi del 2° comma dell’art. 32, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.

 

2       Qualora gli elaborati grafici del P.R.G. riportino dettagliate previsioni all’interno di aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo, le indicazioni di dettaglio suddette hanno valore indicativo dei requisiti dell’impianto urbanistico, e potranno essere modificate, nel rispetto delle quantità di aree per servizi, dei parametri urbanistici ed edilizi indicati nelle tabelle di zona allegate alle presenti N. di A., per le esigenze di organizzazione dell’area che saranno documentate dallo strumento urbanistico esecutivo stesso.

 

3       Il perimetro delle aree soggette a S.U.E. individuato dal P.R.G. può subire modeste variazioni in sede attuativa al fine di adeguarlo allo stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente, applicandosi in tal caso quanto previsto alla lettera c, 8° comma, art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..