Art. 5 - UTILIZZAZIONE
DEL SUOLO.
1 Le tabelle precisano,
per ogni ambito normativo, le quantità di edificazione ammesse.
2 L’utilizzazione
totale degli indici di densità corrispondenti ad una determinata superficie,
esclude l’accoglimento di successive richieste di altri titoli abilitativi ad edificare sulle superfici stesse,
anche quando siano intervenuti frazionamenti e passaggi di proprietà.
3 Il calcolo del
volume o della superficie che è consentito realizzare su di un’area edificabile
deve tener conto della cubatura o della superficie già edificata, che va
detratta anche se l’edificio già costruito insiste su di una parte dell’area
frazionata ed autonoma ai fini della proprietà privata, tenendo conto della
situazione di pertinenza alla data di adozione del presente P.R.G.
4 Non è ammesso il trasferimento
di volume o di superficie edificabile fra aree appartenenti ad ambiti diversi,
né fra aree non contigue salvo che in caso di strumento urbanistico esecutivo.
5 La limitazione di
cui al precedente comma non si applica negli ambiti normativi di tipo agricolo.
6 Il Comune
istituisce e conserva un archivio delle mappe catastali vigenti, su cui sono
riportate le aree ed i vincoli di Piano Regolatore, archivio da aggiornarsi con
continuità, anche in sede di rilascio dei permessi di costruire e di approvazione degli strumenti
urbanistici esecutivi.
7 Sulle mappe
descritte nel precedente comma devono essere riportati ed evidenziati gli
edifici esistenti e le superfici i cui indici hanno già avuto utilizzazione;
quindi, gli edifici oggetto di atto abilitativo e le superfici che in tale sede vengono vincolate per il rispetto
degli indici edificatori.
8 Ogni progetto
tendente ad ottenere il rilascio di un atto abilitativo di nuova costruzione, ampliamento o che comunque modifichi
l’ingombro al suolo del fabbricato esistente, deve essere corredato di una
planimetria aggiornata da utilizzare ai fini di cui ai precedenti commi.
9 L’istanza diretta
ad ottenere l’atto abilitativo e/o la denuncia di inizio attività per
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento
conservativo, deve essere valutata anche in rapporto ad altri interventi
precedentemente assentiti sulla stessa unità immobiliare o sullo stesso
edificio nell’ambito del triennio precedente la data del deposito dell’istanza
stessa, al fine di stabilire quale tipo di intervento edilizio venga in realtà
determinato dalla somma dei singoli interventi conservativi assentiti e
richiesti.