Art. 6 - modalita’ attuative dirette.
1 Tutti gli
interventi che causano trasformazione urbanistica od edilizia del territorio
comunale, di immobili, aree ed edifici, o che determinano mutamenti della
destinazione d’uso degli edifici, o che costituiscono utilizzo delle risorse
naturali, o che consistono nella manutenzione straordinaria degli immobili,
sono soggetti ad atto abilitativo, secondo le norme legislative vigenti.
2 Non sono soggetti ad atto abilitativo:
a) l'esercizio
delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore
che le disciplinano;
b) l'impianto e le modificazioni delle colture
agricole, ivi comprese le serre stagionali prive di opere fisse;
c)
gli
interventi di manutenzione ordinaria;
d)
il
mutamento di destinazione d’uso senza opere delle unità immobiliari non
superiori a 700 mc. che sia compatibile con le norme di Piano e/o degli
strumenti esecutivi;
e)
gli
interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio;
f)
opere
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
3 Gli atti
abilitativi ad edificare deve
indicare se il richiedente intende realizzare direttamente, in tutto o in
parte, le opere di urbanizzazione ed usufruire dello scomputo di cui all’art.
11, 1' comma della legge 28/01/1977 n. 10. In tal caso, deve produrre idoneo progetto delle opere medesime,
nonché proposta di capitolato contenente la specifica indicazione dei caratteri
e delle modalità delle stesse, anche relativamente alla loro realizzazione ed
ai tempi della medesima, nonché ai costi delle opere in oggetto.
4 Modalità e criteri
per il rilascio degli atti abilitativi sono
regolati dal R.E.
5 Nelle aree destinate ad usi extra-agricoli, o ad essi
assimilabili, la cui urbanizzazione non è prevista nell’arco di validità del
programma di attuazione, il titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione per cui è richiesta
l’autorizzazione all’abitabilità o alla usabilità, può essere rilasciata solo
su aree urbanizzate o subordinate all’impegno del richiedente di provvedere
alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto del titolo abilitativo.
La corresponsione dei contributi di legge non ha titolo sostitutivo della
esistenza delle urbanizzazioni.
6 Ai fini
dell’applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle
dotate almeno delle seguenti opere:
a) sistema viario pedonale e/o veicolare, per il
collegamento e l’accesso agli edifici;
b) impianto pubblico o privato di distribuzione
idrica con caratteristiche idonee a sopportare le utenze dell’insediamento;
c) impianto municipale di smaltimento dei rifiuti
liquidi, con caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall’insediamento
o in sua assenza impianto di depurazione privato idoneo ai sensi della L.
319/76;
d) impianto di illuminazione pubblica per il
sistema viario.
7 Nelle aree
destinate ad uso agricolo, l’immobile oggetto del permesso di costruire deve essere
dotato delle opere di cui alle lettere a), b) e c) precedenti.
8 Il disposto di cui
al precedente comma si applica altresì per immobili ricadenti in aree di cui il
programma di attuazione prevede l’urbanizzazione, in riferimento alle reti ed
impianti in progetto.