Art.      6  -  modalita’ attuative dirette.

 

 

 

 

1       Tutti gli interventi che causano trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, di immobili, aree ed edifici, o che determinano mutamenti della destinazione d’uso degli edifici, o che costituiscono utilizzo delle risorse naturali, o che consistono nella manutenzione straordinaria degli immobili, sono soggetti ad atto abilitativo, secondo le norme legislative vigenti.

 

2       Non sono soggetti ad atto abilitativo:

          a)    l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;

          b)    l'impianto e le modificazioni delle colture agricole, ivi comprese le serre stagionali prive di opere fisse;

c)       gli interventi di manutenzione ordinaria;

d)       il mutamento di destinazione d’uso senza opere delle unità immobiliari non superiori a 700 mc. che sia compatibile con le norme di Piano e/o degli strumenti esecutivi;

e)       gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

f)        opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

 

3       Gli atti abilitativi ad edificare deve indicare se il richiedente intende realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione ed usufruire dello scomputo di cui all’art. 11, 1' comma della legge 28/01/1977 n. 10. In tal caso, deve produrre idoneo progetto delle opere medesime, nonché proposta di capitolato contenente la specifica indicazione dei caratteri e delle modalità delle stesse, anche relativamente alla loro realizzazione ed ai tempi della medesima, nonché ai costi delle opere in oggetto.

 

4       Modalità e criteri per il rilascio degli atti abilitativi sono regolati dal R.E.

 

5       Nelle aree destinate ad usi extra-agricoli, o ad essi assimilabili, la cui urbanizzazione non è prevista nell’arco di validità del programma di attuazione, il titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione per cui è richiesta l’autorizzazione all’abitabilità o alla usabilità, può essere rilasciata solo su aree urbanizzate o subordinate all’impegno del richiedente di provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto del titolo abilitativo. La corresponsione dei contributi di legge non ha titolo sostitutivo della esistenza delle urbanizzazioni.

 

6       Ai fini dell’applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere:

 

a)  sistema viario pedonale e/o veicolare, per il collegamento e l’accesso agli edifici;

 

b) impianto pubblico o privato di distribuzione idrica con caratteristiche idonee a sopportare le utenze dell’insediamento;

 

c) impianto municipale di smaltimento dei rifiuti liquidi, con caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall’insediamento o in sua assenza impianto di depurazione privato idoneo ai sensi della L. 319/76;

 

d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario.

 

7       Nelle aree destinate ad uso agricolo, l’immobile oggetto del permesso di costruire deve essere dotato delle opere di cui alle lettere a), b) e c) precedenti.

 

8       Il disposto di cui al precedente comma si applica altresì per immobili ricadenti in aree di cui il programma di attuazione prevede l’urbanizzazione, in riferimento alle reti ed impianti in progetto.