Art. 8 - INTERVENTI
EDILIZI E LORO DEFINIZIONI
1 Ai sensi dell’art. 31
della L. 457/78, dell’art. 13 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., nonché
della circ. della G.R. 5/S.G./URB del 27.4.84, fatte salve le ulteriori
specificazioni previste dalle presenti norme, gli interventi edilizi si
intendono classificati e definiti come appresso.
2 A) MANUTENZIONE
ORDINARIA (M.O.)
Gli interventi di manutenzione ordinaria
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi
locali né modifiche alle strutture od all’organismo edilizio.
Essi comprendono:
FINITURE ESTERNE;
- Riparazione, rinnovamento e sostituzione
parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri
originari, tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione
parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di
intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali,
comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di
copertura.
ELEMENTI STRUTTURALI;
- Riparazione e sostituzione parziale
dell’orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.
FINITURE INTERNE;
- Riparazione e sostituzione delle finiture,
purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici,
logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.
IMPIANTI ED APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI;
- Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento
di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;
- Riparazione, sostituzione e parziale
adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di
impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino
alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione
di volumi tecnici.
Ove nelle opere esterne sopradescritte
non si preveda l’impiego di materiali
originari, l’intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto
soggetto a denuncia di inizio attività.
Qualora i caratteri delle finiture siano
già stati parzialmente alterati, l’intervento di manutenzione ordinaria
consente di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni
delle sole parti alterate, fatto comunque salvo quanto prescritto in R.E.
3 B) MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (M.S.).
Gli interventi di manutenzione
straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso.
Essi comprendono:
FINITURE ESTERNE;
- Rifacimento e nuova formazione di intonaci e
rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione
e rifacimento totale del manto di copertura.
ELEMENTI
STRUTTURALI;
- Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di
parti limitate di elementi strutturali degradati. E’ ammesso il rifacimento di
parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
MURATURE
PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;
- Rifacimento di
parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa
l’alterazione dei prospetti né l’eliminazione o la realizzazione di aperture.
TRAMEZZI E
APERTURE INTERNE;
- Realizzazione o
eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché
non venga modificato l’assetto distributivo dell’unità immobiliare, né venga
frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate
modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei
servizi igienico- sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei
relativi disimpegni.
FINITURE INTERNE;
- Riparazione e sostituzione delle finiture delle
parti comuni.
IMPIANTI ED
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;
- Installazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
IMPIANTI
TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;
- Installazione degli impianti tecnologici e
delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno
dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e
distributivo dello stesso.
4 C) RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
Il P.R.G. definisce due sottoclassi di
intervento e precisamente:
4.1. C1) RESTAURO
CONSERVATIVO O RESTAURO SCIENTIFICO (R.S.)
Gli interventi di restauro conservativo
sono finalizzati alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri
degli edifici di interesse storico-artistico, ed hanno per oggetto le sole
operazioni di restauro statico ed architettonico degli edifici, il ripristino e
la conservazione degli elementi originari o coerenti con l’insieme, senza
alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, con
la tassativa eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il
significato artistico e di testimonianza storica.
4.2. C2) RISANAMENTO CONSERVATIVO (R.C.)
Gli interventi di risanamento
conservativo, sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso
ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio.
In particolare è ammesso:
FINITURE ESTERNE;
- Ripristino, sostituzione e integrazione delle
finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte
alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi
di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.
ELEMENTI STRUTTURALI;
- Ripristino e
consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia
possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e
la ricostruzione degli stessi, limitatamente alla parti degradate o crollate.
E‘ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti
qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento
originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i
caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli
elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze
d’uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano
impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. Non
sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma.
MURATURE
PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;
- Ripristino e valorizzazione dei prospetti,
nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei
caratteri originari. E‘ ammesso il rifacimento di parti limitate di
tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia
mantenuto il posizionamento.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;
- Ripristino e valorizzazione degli ambienti
interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di
elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e
pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso,
modificazioni dell’assetto planimetrico che non interessino gli elementi
strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri
portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari
anche su piani diversi purchè non alterino l’impianto distributivo
dell’edificio, con riguardo per le parti comuni e le parti strutturali di
pregio architettonico.
FINITURE INTERNE;
- Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò
non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con
l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e
tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo
alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato
decorativo.
IMPIANTI ED
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;
- Realizzazione e
integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle
limitazioni di cui ai precedenti punti.
IMPIANTI
TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;
- Installazione degli impianti tecnologici e
delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno
dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e
distributivo dello stesso.
5 D) RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA.
Il P.R.G. definisce le seguenti
sottoclassi di intervento:
5.1. D1) RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA INTERNA O PARZIALE (R.I.)
Gli interventi di ristrutturazione
edilizia interna hanno per oggetto il recupero degli edifici alla destinazione
d’uso ammessa dal P.R.G. nel rispetto delle seguenti precisazioni:
FINITURE ESTERNE;
- Rifacimento e nuova formazione delle finiture,
con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
ELEMENTI
STRUTTURALI;
- Consolidamento, sostituzione ed integrazione
degli elementi strutturali verticali ed orizzontali con tecniche appropriate.
E‘ ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti
qualora siano degradate o crollate, senza produrre significative modifiche alla
sagoma originaria.
Deve essere
assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se di pregio.
MURATURE
PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;
- Conservazione e valorizzazione dei prospetti.
Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle
aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
TRAMEZZI E
APERTURE INTERNE;
- Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o
d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione e la
suddivisione di unità immobiliari.
FINITURE INTERNE;
- Rifacimento e nuova
formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di
pregio.
IMPIANTI ED
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;
- Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
IMPIANTI
TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;
- Installazione degli impianti tecnologici e
delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati
preferibilmente all’interno dell’edificio.
E’ ammesso
introdurre accessori e scale di limitate dimensioni e non prospicienti spazi
pubblici, che non compromettano la struttura dell’edificio, semprechè non si
dia luogo alla formazione di volumi tecnici che modifichino la sagoma;
soprelevare la quota di gronda e di colmo per un massimo di cm. 50.
E’ altresì ammesso
il recupero di porzioni aperte di edifici esistenti alla data di adozione del
P.R.G., semprechè chiaramente definite all’interno della sagoma d’ingombro
dello stesso.
5.2. D2) RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA TOTALE (R.T.)
Gli interventi di ristrutturazione
edilizia totale sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il
ripristino, la sostituzione o l’eliminazione degli elementi degradati
dell’edificio, nonché l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Congiuntamente a tale tipo di intervento
possono essere consentite nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni
di ciascun ambito normativo, le integrazioni e gli ampliamenti intesi al
miglioramento ed alla razionalizzazione delle condizioni igienico-funzionali
degli edifici. E‘ pure ammessa la soprelevazione delle quote di gronda e di
colmo delle coperture comunque contenuta in cm. 50.
5.3. D3) DEMOLIZIONE CON
RICOSTRUZIONE (D.R.)
E‘ l’intervento riguardante edifici
pericolanti o sprovvisti di caratteristiche che ne giustifichino la
conservazione, e dei quali è ammessa la ricostruzione nel rispetto delle
esigenze ambientali; è consentita mediante la ricostruzione, la realizzazione
di un volume non superiore a quello preesistente, fatti salvi ogni diversa
indicazione delle tabelle di zona o gli ampliamenti e le soprelevazioni ammessi
nei singoli ambiti normativi.
L’intervento di cui alla presente norma
può essere consentito, ove si verifichi, per caso fortuito, il crollo di
fabbricati interessati da interventi di cui al comma precedente, nel solo caso
in cui venga documentato - mediante relazione di tecnico competente, asseverata
avanti all’autorità giudiziaria - l’imprevedibilità del crollo stesso.
5.4. D4) RICOSTRUZIONE DI RUDERI
In presenza di ruderi o edifici in
precarie condizioni strutturali può essere autorizzata salvo diversa indicazione
del P.R.G. la ricostruzione mirante a ripristinare le forme, le tipologie e
consistenza originale con uso di materiali tradizionali locali e nel rispetto
dell’art. 32 del R.E.
La consistenza originaria deve essere
documentata mediante vecchie illustrazioni, se reperibili, oppure mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al progetto; in caso
contrario la ricostruzione farà riferimento all’ingombro planimetrico catastale
ed assumendo in progetto due orizzontamenti oltre all’inviluppo della copertura
riferita come forma e pendenza a quelle attigue esistenti.
6 E) EDIFICI IN DEMOLIZIONE.
Gli edifici di cui è prescritta la
demolizione con vincolo topograficamente definito nelle tavole di P.R.G., fino
all’attuazione delle previsioni possono essere soggetti solo ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, escluso ogni mutamento della
destinazione d’uso.
7 F) AMPLIAMENTO E SOPRELEVAZIONE.
Sono gli interventi volti ad aumentare
il volume di edifici esistenti mediante estensione in senso orizzontale del
fabbricato oppure mediante estensione in senso verticale del fabbricato.
Tali interventi fatta salva la
soprelevazione nei limiti ammessi dai precedenti commi, per la quale non
occorrono verifiche di alcun tipo, sono regolati dai disposti dei singoli
ambiti normativi.