Art.      8  -  INTERVENTI EDILIZI E LORO DEFINIZIONI

 

 

 

 

1       Ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78, dell’art. 13 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., nonché della circ. della G.R. 5/S.G./URB del 27.4.84, fatte salve le ulteriori specificazioni previste dalle presenti norme, gli interventi edilizi si intendono classificati e definiti come appresso.

 

2       A) MANUTENZIONE ORDINARIA (M.O.)

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all’organismo edilizio.

Essi comprendono:

 

FINITURE ESTERNE;

- Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.

 

ELEMENTI STRUTTURALI;

- Riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.

 

FINITURE INTERNE;

- Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.

 

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;

- Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.

 

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;

- Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.

Ove nelle opere esterne sopradescritte non si preveda l’impiego di materiali originari, l’intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto a denuncia di inizio attività.

Qualora i caratteri delle finiture siano già stati parzialmente alterati, l’intervento di manutenzione ordinaria consente di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate, fatto comunque salvo quanto prescritto in R.E.

 

3       B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA (M.S.).

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Essi comprendono:

 

FINITURE ESTERNE;

- Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.

 

ELEMENTI STRUTTURALI;

- Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

 

MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;

- Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l’alterazione dei prospetti né l’eliminazione o la realizzazione di aperture.

 

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;

- Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l’assetto distributivo dell’unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico- sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.

 

FINITURE INTERNE;

- Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.

 

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;

- Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

 

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;

- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso.

 

4       C) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

 

Il P.R.G. definisce due sottoclassi di intervento e precisamente:

 

4.1.   C1) RESTAURO CONSERVATIVO O RESTAURO SCIENTIFICO (R.S.)

 

Gli interventi di restauro conservativo sono finalizzati alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, ed hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico ed architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione degli elementi originari o coerenti con l’insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, con la tassativa eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica.

 

4.2. C2) RISANAMENTO CONSERVATIVO (R.C.)

         

Gli interventi di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

In particolare è ammesso:

 

FINITURE ESTERNE;

- Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.

 

ELEMENTI STRUTTURALI;

- Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alla parti degradate o crollate. E‘ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma.

 

MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;

- Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E‘ ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

 

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;

- Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari anche su piani diversi purchè non alterino l’impianto distributivo dell’edificio, con riguardo per le parti comuni e le parti strutturali di pregio architettonico.

 

FINITURE INTERNE;

- Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.

 

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;

- Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.

 

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;

- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso.

 

5       D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

 

Il P.R.G. definisce le seguenti sottoclassi di intervento:

 

5.1.   D1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INTERNA O PARZIALE (R.I.)

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia interna hanno per oggetto il recupero degli edifici alla destinazione d’uso ammessa dal P.R.G. nel rispetto delle seguenti precisazioni:

 

FINITURE ESTERNE;

- Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

 

ELEMENTI STRUTTURALI;

- Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali verticali ed orizzontali con tecniche appropriate. E‘ ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, senza produrre significative modifiche alla sagoma originaria.

Deve essere assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se di pregio.

 

MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI;

- Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.

 

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE;

- Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.

 

FINITURE INTERNE;           

- Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

 

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI;

- Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

 

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI;

- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all’interno dell’edificio.

 

E’ ammesso introdurre accessori e scale di limitate dimensioni e non prospicienti spazi pubblici, che non compromettano la struttura dell’edificio, semprechè non si dia luogo alla formazione di volumi tecnici che modifichino la sagoma; soprelevare la quota di gronda e di colmo per un massimo di cm. 50.

E’ altresì ammesso il recupero di porzioni aperte di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., semprechè chiaramente definite all’interno della sagoma d’ingombro dello stesso.

 

5.2.   D2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TOTALE (R.T.)

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia totale sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino, la sostituzione o l’eliminazione degli elementi degradati dell’edificio, nonché l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Congiuntamente a tale tipo di intervento possono essere consentite nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di ciascun ambito normativo, le integrazioni e gli ampliamenti intesi al miglioramento ed alla razionalizzazione delle condizioni igienico-funzionali degli edifici. E‘ pure ammessa la soprelevazione delle quote di gronda e di colmo delle coperture comunque contenuta in cm. 50.

 

5.3.   D3) DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE (D.R.)

 

E‘ l’intervento riguardante edifici pericolanti o sprovvisti di caratteristiche che ne giustifichino la conservazione, e dei quali è ammessa la ricostruzione nel rispetto delle esigenze ambientali; è consentita mediante la ricostruzione, la realizzazione di un volume non superiore a quello preesistente, fatti salvi ogni diversa indicazione delle tabelle di zona o gli ampliamenti e le soprelevazioni ammessi nei singoli ambiti normativi.

L’intervento di cui alla presente norma può essere consentito, ove si verifichi, per caso fortuito, il crollo di fabbricati interessati da interventi di cui al comma precedente, nel solo caso in cui venga documentato - mediante relazione di tecnico competente, asseverata avanti all’autorità giudiziaria - l’imprevedibilità del crollo stesso.

 

5.4. D4) RICOSTRUZIONE DI RUDERI

 

In presenza di ruderi o edifici in precarie condizioni strutturali può essere autorizzata salvo diversa indicazione del P.R.G. la ricostruzione mirante a ripristinare le forme, le tipologie e consistenza originale con uso di materiali tradizionali locali e nel rispetto dell’art. 32 del R.E.

La consistenza originaria deve essere documentata mediante vecchie illustrazioni, se reperibili, oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al progetto; in caso contrario la ricostruzione farà riferimento all’ingombro planimetrico catastale ed assumendo in progetto due orizzontamenti oltre all’inviluppo della copertura riferita come forma e pendenza a quelle attigue esistenti.

 

 

6 E) EDIFICI IN DEMOLIZIONE.

 

Gli edifici di cui è prescritta la demolizione con vincolo topograficamente definito nelle tavole di P.R.G., fino all’attuazione delle previsioni possono essere soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, escluso ogni mutamento della destinazione d’uso.

 

 

7 F) AMPLIAMENTO E SOPRELEVAZIONE.

 

Sono gli interventi volti ad aumentare il volume di edifici esistenti mediante estensione in senso orizzontale del fabbricato oppure mediante estensione in senso verticale del fabbricato.

Tali interventi fatta salva la soprelevazione nei limiti ammessi dai precedenti commi, per la quale non occorrono verifiche di alcun tipo, sono regolati dai disposti dei singoli ambiti normativi.