Art. 9 - DISTACCHI
TRA FABBRICATI E DISTANZE DA CONFINI.
1 Nelle zone di
recupero per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, nonché in ogni altra
zona, quando si operi su edifici esistenti che vengono conservati si applicano,
in ordine a distacchi tra fabbricati e da confini, le norme del vigente Codice
Civile.
2 Fatto salvo il
disposto di cui al comma precedente, nelle aree assimilate alle zone di tipo
“B” di cui al D.M. 02.04.68 nr. 1444 è prescritto un distacco minimo fra pareti
finestrate di edifici antistanti pari a m. 10. Tale limitazione si applica
anche quando una sola parete sia finestrata; il distacco da confini è
prescritto in misura minima pari a mt. 5.
3 Nelle altre zone di
trasformazione urbanistica ed edilizia, fatto salvo il disposto di cui al primo
comma precedente, il distacco minimo tra pareti finestrate è pari all’altezza
del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10; il distacco dai confini dovrà
essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato previsto, con un minimo di
mt. 5.
4
Si richiamano le norme di cui all’art. 9 del D.M. 01.04.68 nr.
1444.
5 Eventuali nuove
costruzioni di attrezzature e servizi pubblici da realizzare su piazze
pubbliche potranno essere edificate a confine di piazza, viabilità o rispetto a
confini di terzi purché sia rispettata la confrontanza diretta fra pareti
finestrate pari ad un minimo di mt. 10.