Art.      9  -  DISTACCHI TRA FABBRICATI E DISTANZE DA CONFINI.

 

 

 

 

1       Nelle zone di recupero per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, nonché in ogni altra zona, quando si operi su edifici esistenti che vengono conservati si applicano, in ordine a distacchi tra fabbricati e da confini, le norme del vigente Codice Civile.

 

2       Fatto salvo il disposto di cui al comma precedente, nelle aree assimilate alle zone di tipo “B” di cui al D.M. 02.04.68 nr. 1444 è prescritto un distacco minimo fra pareti finestrate di edifici antistanti pari a m. 10. Tale limitazione si applica anche quando una sola parete sia finestrata; il distacco da confini è prescritto in misura minima pari a mt. 5.

 

3       Nelle altre zone di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatto salvo il disposto di cui al primo comma precedente, il distacco minimo tra pareti finestrate è pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10; il distacco dai confini dovrà essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato previsto, con un minimo di mt. 5.

 

4               Si richiamano le norme di cui all’art. 9 del D.M. 01.04.68 nr. 1444.

 

5       Eventuali nuove costruzioni di attrezzature e servizi pubblici da realizzare su piazze pubbliche potranno essere edificate a confine di piazza, viabilità o rispetto a confini di terzi purché sia rispettata la confrontanza diretta fra pareti finestrate pari ad un minimo di mt. 10.