Art. 13 -        AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ' AGRICOLA (E di cui all'art. 5)

A.        Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

-   destinazioni agricole (compresa la residenza rurale);

-   allevamenti di animali di ogni genere;

-   artigianale produttivo e/o di servizio con un massimo di 5 addetti e che non produca immissioni
nocive o anche solo moleste, limitatamente ad edifici esistenti e con l'esclusione dei nuovi
insediamenti in costruzioni ex novo.

E' altresì ammessa la destinazione d'uso a residenza civile limitatamente agli edifici esistenti alla data di adozione da parte del Consorzio del presente P.R.G.

Tutte le costruzioni con destinazioni d'uso non ammesse nell'area dovranno essere gradualmente trasformate e le attività relative trasferite in apposite aree.

B.         Tipi di intervento

Gli interventi ammessi, che non potranno comunque superare il valore di 1/3 del rapporto di copertura sul lotto oggetto di intervento, i 2 p.f.t. nel caso di edifici a destinazione residenziale e i 7,00 m. di altezza nel caso di stalle, magazzini e fienili a servizio di aziende agricole e fabbricati ad uso artigianale, sono diversificati in base all'oggetto dell'intervento stesso, in particolare:

1)       Interventi che hanno per oggetto le aziende agricole Sono ammessi i seguenti interventi:

-   nuova costruzione o ampliamento di residenze rurali;

-   nuova costruzione o ampliamento di attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura quali silos, serre,
magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della
conduzione dei fondi;

-   manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti di tipo B di
cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84. Nell'ambito di tali interventi sono ammesse modificazioni
delle quote di imposta delle coperture, per il raggiungimento delle altezze minime di legge per i
vani abitabili, con un innalzamento massimo di m. 1,00.

La concessione alla edificazione di residenze rurali può essere ottenuta esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli o associati:

a)   imprenditori agricoli, ai sensi delle leggi 9.5.75 n. 153, 10.5.76 n. 352 e delle L.R. 12.5.75 n. 27
e 23.8.82 n. 18, anche quali soci di cooperative;

b)  proprietari dei fondi o chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla
lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

e) imprenditori agricoli a titolo non principale ai sensi del penultimo ed ultimo comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del 2° comma art. 25 L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno domicilio e residenza nell'azienda interessata. Gli imprenditori agricoli non a titolo principale potranno quindi solo ampliare o ristrutturare il fabbricato ad uso abitativo già esistente.

I predetti soggetti devono adempiere alle prescrizioni di cui al 7° comma art. 25 della L.R. 56/77 e
successive modificazioni e integrazioni.

Gli indici di densità fondiaria per le residenze rurali non possono superare i limiti fissati dal 12°

comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della definizione del volume edificabile, si applicano le disposizioni di cui al 16°, 17°, 18°,

19° comma dell'art. 25 della citata legge regionale con un massimo di 1500 me. per ogni residenza

rurale.  I  terreni  asserviti  alla costruzione della residenza rurale risulteranno vincolati  alla

inedificabilità ex art.25 punto 19.

Sulle tavole di Piano sono evidenziate le aree utilizzate a fini edificatori alla data di redazione

del Piano che il Comune aggiornerà e terrà in pubblica visione.

II         mutamento di destinazione d'uso da residenza rurale a residenza civile è consentito, ai sensi dei
commi 10 e 11 art. 25 L.R. 56/77 s.m.i., solo in caso di morte, di invalidità o di cessazione
dell'attività per causa di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura e
solo previo pagamento degli oneri dovuti per la concessione edilizia.

Le concimaie, i pozzi neri ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto debbono essere posti

lontano da pozzi e serbatoi di acqua potabile non meno di mt. 50 e a non meno di mt. 30 dalle

abitazioni altrui.

Sono fatte salve le distanze delle suddette concimaie dalle opere di presa degli acquedotti e per cui

valgono le norme di cui al successivo art. 16.

Per gli edifici agricoli isolati individuati sulle tavole di progetto e sulle planimetrie di stato di fatto,

come aventi valore storico artistico o documentario, o come inseriti in ambiti di valore ambientale,

valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B) punti 1) o 2) rispettivamente.

2)        Interventi relativi a stalle.

E' consentita la costruzione ex-novo di stalle "a carattere agricolo", purché ad una distanza di almeno mt. 50 dagli edifici residenziali del confinante e mi. 100 dalle zone perimetrate. Nel caso di annucleamenti rurali vale la distanza di m. 50 dall'abitazione del confinante. Per stalle "a carattere agricolo" si intendono stalle con una capacità non superiore a 100 capi bovini

30 capi suini 1000 capi avicunicoli 100 capi ovini e caprini

20 capi equini

Per stalle con capacità superiore a quanto stabilito al comma precedente ("di grande scala") la concessione può essere rilasciata (comunque nel rispetto delle distanze minime sopra indicate) su parere favorevole del Consiglio Comunale interessato sentito il parere delle Amministrazioni Comunali dei comuni contermini e sentito altresì il parere della Commissione per i Piani agricolo-zonali, tenendo conto dell'accessibilità, della direzione dei venti dominanti, delle possibilità e dei programmi di smaltimento dei rifiuti, della distanza dagli abitati e dai singoli edifici esistenti ecc. Negli elaborati di progetto per la richiesta di concessione dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ai sensi della legislazione vigente.

L'avvenuta esecuzione di tali opere è condizione al rilascio della autorizzazione alla agibilità degli edifici e degli impianti.

In   area agricola sono consentiti ampliamenti delle stalle esistenti fino al raggiungimento delle soglie massime di cui al 3° comma del presente punto 2.

3)         Interventi su edifici o parti di edifici rurali abbandonati o non più necessari alle
esigenze delle aziende agricole.

E' consentito il recupero di tali edifici, ed il loro mutamento di destinazione d'uso, anche a fine di residenza civile, purché l'edificio in oggetto soddisfi le seguenti condizioni:

a)        sia inserito in un nucleo abitato servito dalle principali opere di urbanizzazione primaria

b)   sia coperto dalle falde del tetto del corpo di fabbrica principale

e) nel caso in cui la parte oggetto di recupero sia costituita da porticato o loggia ad archi tradizionali, la chiusura per il recupero dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali (conservazione integrale di eventuali volte), e comunque ad una profondità dal filo esterno di fabbricazione non inferiore a m. 0,50

d) le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso a fini residenziali devono rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.

E' altresì consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia di tipo B degli edifici esistenti, fatto salvo il caso di edifici riconosciuti come aventi valore storico-artistico o documentario o come inseriti in ambiti di valore ambientale, individuati sulle tavole di progetto e sulle planimetrie di stato di fatto, in tal caso, infatti, valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B) punti 1) o 2) rispettivamente.

4)        Interventi su edifici destinati a residenza civile

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia senza mutamento di destinazione d'uso, nonché ampliamenti una tantum delle abitazioni per adeguamento igienico sanitario e funzionale non eccedenti il 20% della superficie utile esistente, con un massimo di mq. 30.

5)         Interventi aventi per oggetto bassi fabbricati non a servizio di aziende agricole (8)

(8) Per basso fabbricato si intende una costruzione aperta o chiusa, che si elevi per una altezza non superiore a m. 3,00 dal piano di campagna alla linea di gronda.

 

 

 

Sui bassi fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

ristrutturazione edilizia e mutamento di destinazione d'uso purché si tratti di destinazione ammessa

e con esclusione di destinazioni comportanti capacità insediativa residenziale aggiuntiva.

Per bassi fabbricati inseriti in ambiti di valore ambientale valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B)

punto 2).

Sono altresì consentiti interventi di nuova costruzione una tantum di bassi fabbricati esclusivamente

a servizio della residenza e con una superficie utile massima di mq. 50.

I bassi fabbricati possono essere ubicati rispetto ai confini ed agli altri fabbricati secondo le norme

del Codice Civile.

In caso trattasi di costruzioni aperte in aderenza ad edifici esistenti è consentito derogare al limite

di altezza stabilito per i bassi fabbricati e proseguire la linea di gronda della copertura dell'edificio

principale.

6)        Interventi su edifici destinati ad attività produttive o di servizio

Sugli   edifici   esistenti   sono   consentiti   interventi   di  manutenzione   ordinaria,   straordinaria,

ristrutturazione edilizia, ampliamenti una tantum pari al 50% della superficie coperta e comunque

non superiori a mq. 250.

E' inoltre consentito il mutamento di destinazione d'uso di tali edifìci o parti di essi in altre

destinazioni consentite nell'area. Qualora avvenga una trasformazione in residenza civile, la

volumetria oggetto di mutamento di destinazione d'uso dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle

presenti Norme di Attuazione.

I requisiti per la ruralità degli edifici di zona agricola devono essere quelli di cui all'art. 9 del D.L.

30.12.1993 557 convcrtito in Legge 26.2.1994 133.

E' altresì ammessa, anche per i non aventi titolo, purché proprietari e conduttori di terreni

agricoli con colture in atto, con lotto di superficie non inferiore a mq 2000, la realizzazione

"una tantum" di strutture per ricovero attrezzi, purché non in zona di tutela ambientale o

paesaggistica.

Tali strutture, soggette al rilascio di concessione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

-         altezza non superiore a mt 2,50 misurata dal profilo naturale del terreno alla linea di
gronda

-         superficie utile interna non superiore a mq 10,00

copertura a falda con manto in tegole o coppi su orditura in legno

max 1 apertura finestrata della dimensione massima di mt. 1,00 * 1,00, serramenti in

legno o ferro

intonaci esterni a calce o intonaci lisci, colori terrosi.

-     Distanza minima dal confine di altra proprietà di metri 5,00

-     C. Modalità di intervento

D Tutti gli interventi di cui al sub. B) sono consentiti con le modalità di cui all'art 3.

D.       Materiali da utilizzare

Nel caso di interventi su edifici esistenti a tipologia agricola sono da utilizzare i materiali di cui

all'art, 7.

Nel caso di interventi su edifici a tipologia residenziale o di nuove edificazioni per residenza rurale

sono da utilizzare i materiali di cui all'art. 9.

Nel caso di interventi su bassi fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione di cui al precedente sub.

B) punto 5) i materiali da utilizzare sono quelli di cui all'art. 8.

Nel caso di interventi di nuova edificazione di fabbricati ed attrezzature a servizio dell'agricoltura o

per stalle, sono da utilizzare i materiali di cui all'art. 9.

Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, rete metallica, legno o metallo, con semplice

disegno.

In particolare è fatto obbligo di restaurare i soffitti in gesso.