Art. 14 - ANNUCLEAMENTI RURALI (F di cui all'ari 5)
Sulle tav. 0.7 sono indicate le delimitazioni degli annucleamenti rurali.
A. Destinazioni d'uso
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
-
residenza rurale e civile
-
destinazione agricola
-
allevamento di animali di qualsiasi genere purché non in
grande scala (v. art. 13)
-
artigianale produttivo o di servizio se con lavorazioni
che non producono immissioni anche solo
moleste
e/o con numero di addetti inferiore a 5
-
servizi sociali e attrezzature di interesse pubblico
-
ogni altra attività che risulti compatibile con il
carattere prevalentemente agricolo dell'area.
Tutte le costruzioni con destinazioni escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività relative trasferite in apposite aree.
B. Tipi di intervento
Sono consentiti interventi di:
1) mutamento di
destinazione d'uso purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area
2) manutenzione
ordinaria e straordinaria
3) ristrutturazione
edilizia di tipo B di cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84. Nell'ambito di tali
interventi sono
ammesse modificazioni delle
quote di imposta
delle coperture per
il
raggiungimento
delle altezze minime di legge per i vani abitabili, con un innalzamento massimo
dim. 1
4) demolizione di
edifici e manufatti purché non aventi valore storico-artistico o documentario
5) ricostruzione o
nuova costruzione di bassi fabbricati, con un rapporto di copertura max di 1/3
comprensivo
dei fabbricati già esistenti sul lotto e altezza max
m. 5 e con destinazione ammessa,
escludendo
ogni destinazione comportante capacità insediativa residenziale aggiuntiva
6) nuova costruzione di
aziende agricole, volumi tecnici agricoli e stalle secondo quanto indicato
all'art.
13, il rapporto di copertura s'intende fissato nei limiti di cui al precedente
punto 5
7) nuova costruzione e/o ampliamenti di
stalle purché site ad una distanza non inferiore a m. 20
dall'abitazione del confinante.
Il rapporto di copertura si intende fissato nei limiti di cui al precedente punto 5. L'altezza massima è fissata in m. 7,00
8) nuova costruzione o ampliamento di residenze
rurali. Valgono le stesse disposizioni di cui all'art.
13 sub. B) punto 1) 2° comma.
Il rapporto di copertura massimo comprensivo dei fabbricati esistenti, non potrà superare il valore di 1/3
9) nuova costruzione di residenza civile nei lotti
delimitati e numerati in cartografia e con i
parametri di cui alle schede di
intervento
10) ampliamento una tantum delle abitazioni per
adeguamento igienico sanitario o funzionale non
eccedente il 20% della superficie
utile esistente, con un massimo di mq. 30. In caso tale
ampliamento avvenga in edifici a
tipologia rurale, esso dovrà prioritariamente rientrare in quanto
stabilito al successivo 3° comma.
Per gli edifici riconosciuti come aventi valore storico-artistico o documentario (individuati sulle tav. di progetto e sulle planimetrie relative allo stato di fatto) valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B) 2° comma punto 1).
Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è ammesso il recupero alla residenza, o ad altra destinazione ammessa, delle parti chiuse o aperte coperte delle falde dal tetto del corpo principale dell'edificio (in genere stalle e fienili), purché tale recupero soddisfi le seguenti due condizioni:
1) Nel caso in cui la
parte aperta sia costituita da porticato o loggia ad archi tradizionali, la
chiusura
per
il recupero dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e
strutturali (conservazione
integrale di eventuali volte) e comunque ad una profondità dal filo esterno di
fabbricazione non
inferiore
a m. 0,50.
2) Le volumetrie
complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso a fini residenziali
devono
rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.
11 mutamento di destinazione d'uso, di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo, è
consentito in tutti gli edifici ad eccezione di quelli vincolati al mantenimento della destinazione
d'uso agricola.
In caso tale mutamento comporti l'utilizzo a fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad
altro uso o inutilizzati, la volumetria residenziale interessata dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle
presenti N. d'A.
Per gli edifici la cui destinazione d'uso non sia ammessa sono consentiti solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
C. Modalità di intervento
Gli interventi di cui al sub. B) punti 1) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) e 3° comma, eccetto gli interventi di cui
all'art. 3 2° comma punto 1) sub. C) sono ammessi a concessione singola.
In particolare le concessioni relative agli interventi di cui al sub. B) punto 8) sono rilasciate solo ai
soggetti di cui al precedente art. 13 sub. B) 3° comma.
Gli interventi di cui al sub. B) punti 2) e 4) eccettuati gli interventi di manutenzione ordinaria, sono
ammessi ad autorizzazione.
D- Materiali da utilizzare
Per gli interventi su edifici esistenti a tipologia rurale sono da utilizzare i materiali di cui all'art. 7.
Per interventi su edifici esistenti a tipologia residenziale e per nuove costruzioni, anche residenziali,
sono da utilizzarsi i materiali di cui all'art. 8.
Per interventi su bassi fabbricati o nuove edificazioni di bassi fabbricati o di attrezzature a servizio
dell'agricoltura e di stalle, sono da utilizzarsi i materiali di cui all'art. 9.
E' altresì possibile utilizzare coperture leggere tipo fibrocemento o lamiera grecata, colore bruno.
Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, rete metallica, legno o metallo, con semplice
disegno.
In particolare è fatto obbligo di restaurare i soffitti in gesso.