Art. 14 -        ANNUCLEAMENTI RURALI (F di cui all'ari 5)

Sulle tav. 0.7 sono indicate le delimitazioni degli annucleamenti rurali.

A.       Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

-  residenza rurale e civile

-  destinazione agricola

-  allevamento di animali di qualsiasi genere purché non in grande scala (v. art. 13)

-  artigianale produttivo o di servizio se con lavorazioni che non producono immissioni anche solo
moleste e/o con numero di addetti inferiore a 5

-  servizi sociali e attrezzature di interesse pubblico

-  ogni altra attività che risulti compatibile con il carattere prevalentemente agricolo dell'area.

Tutte le costruzioni con destinazioni escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività relative trasferite in apposite aree.

 

 

B.        Tipi di intervento

Sono consentiti interventi di:

1)      mutamento di destinazione d'uso purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area

2)  manutenzione ordinaria e straordinaria

3)      ristrutturazione edilizia di tipo B di cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84. Nell'ambito di tali
interventi   sono  ammesse  modificazioni  delle   quote  di   imposta  delle   coperture  per   il
raggiungimento delle altezze minime di legge per i vani abitabili, con un innalzamento massimo
dim. 1

4)      demolizione di edifici e manufatti purché non aventi valore storico-artistico o documentario

5)      ricostruzione o nuova costruzione di bassi fabbricati, con un rapporto di copertura max di 1/3
comprensivo dei fabbricati già esistenti sul lotto e altezza max m. 5 e con destinazione ammessa,
escludendo ogni destinazione comportante capacità insediativa residenziale aggiuntiva

6)      nuova costruzione di aziende agricole, volumi tecnici agricoli e stalle secondo quanto indicato
all'art. 13, il rapporto di copertura s'intende fissato nei limiti di cui al precedente punto 5

7)      nuova costruzione e/o ampliamenti di stalle purché site ad una distanza non inferiore a m. 20
dall'abitazione del confinante.

Il rapporto di copertura si intende fissato nei limiti di cui al precedente punto 5. L'altezza massima è fissata in m. 7,00

8)  nuova costruzione o ampliamento di residenze rurali. Valgono le stesse disposizioni di cui all'art.
13 sub. B) punto 1) 2° comma.

Il rapporto di copertura massimo comprensivo dei fabbricati esistenti, non potrà superare il valore di 1/3

9)  nuova costruzione di residenza civile nei lotti delimitati e numerati in cartografia e con i
parametri di cui alle schede di intervento

10) ampliamento una tantum delle abitazioni per adeguamento igienico sanitario o funzionale non
eccedente il 20% della superficie utile esistente, con un massimo di mq. 30. In caso tale
ampliamento avvenga in edifici a tipologia rurale, esso dovrà prioritariamente rientrare in quanto
stabilito al successivo 3° comma.

Per gli edifici riconosciuti come aventi valore storico-artistico o documentario (individuati sulle tav. di progetto e sulle planimetrie relative allo stato di fatto) valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B) 2° comma punto 1).

Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è ammesso il recupero alla residenza, o ad altra destinazione ammessa, delle parti chiuse o aperte coperte delle falde dal tetto del corpo principale dell'edificio (in genere stalle e fienili), purché tale recupero soddisfi le seguenti due condizioni:

1)      Nel caso in cui la parte aperta sia costituita da porticato o loggia ad archi tradizionali, la chiusura
per il recupero dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali (conservazione
integrale di eventuali volte) e comunque ad una profondità dal filo esterno di fabbricazione non
inferiore a m. 0,50.

2)  Le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso a fini residenziali
devono rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.

11 mutamento di destinazione d'uso, di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo, è

consentito in tutti gli edifici ad eccezione di quelli vincolati al mantenimento della destinazione

d'uso agricola.

In caso tale mutamento comporti l'utilizzo a fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad

altro uso o inutilizzati, la volumetria residenziale interessata dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle

presenti N. d'A.

Per gli edifici la cui destinazione d'uso non sia ammessa sono consentiti solo interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria.

C.       Modalità di intervento

Gli interventi di cui al sub. B) punti 1) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) e 3° comma, eccetto gli interventi di cui

all'art. 3 2° comma punto 1) sub. C) sono ammessi a concessione singola.

In particolare le concessioni relative agli interventi di cui al sub. B) punto 8) sono rilasciate solo ai

soggetti di cui al precedente art. 13 sub. B) 3° comma.

Gli interventi di cui al sub. B) punti 2) e 4) eccettuati gli interventi di manutenzione ordinaria, sono

ammessi ad autorizzazione.

D-       Materiali da utilizzare

Per gli interventi su edifici esistenti a tipologia rurale sono da utilizzare i materiali di cui all'art. 7.

Per interventi su edifici esistenti a tipologia residenziale e per nuove costruzioni, anche residenziali,

sono da utilizzarsi i materiali di cui all'art. 8.

Per interventi su bassi fabbricati o nuove edificazioni di bassi fabbricati o di attrezzature a servizio

dell'agricoltura e di stalle, sono da utilizzarsi i materiali di cui all'art. 9.

E' altresì possibile utilizzare coperture leggere tipo fibrocemento o lamiera grecata, colore bruno.

Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, rete metallica, legno o metallo, con semplice

disegno.

In particolare è fatto obbligo di restaurare i soffitti in gesso.