Art. 16 -        AREE INEDIFICABILI PER FASCE E ZONE DI RISPETTO

(H.1 di cui all'art. 5)

a) Zone di rispetto cimiteriale (H.1.1 di cui all'art. 5)

La cartografia di Piano individua le zone di rispetto dei cimiteri, generalmente di profondità di mt.

150; salvo casi particolari di riduzione in cui la situazione orografica o l'assetto degli abitati e gli

edifici esistenti non consentono tale profondità, per le motivazioni addotte caso per caso nella

Relazione Illustrativa allegata al presente P.R.G.i.

In tali zone è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia di tipo

A di cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84 degli edifici esistenti, senza aumento di volume.

E' consentita la realizzazione delle infrastnitture di cui al 5° comma dell'ari 27 della L.R. 56/77 e

successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ampliamento del cimitero in esecuzione di

progetti a norma del paragrafo 16 del R.D. 1880 del 21.12.1942.

b) Fasce di rispetto delle strade (H.1.2. di cui all'art. 5)

A protezione dei nastri e degli incroci stradali (all'esterno dei centri edificati) sono previste le fasce di rispetto di cui al D.M. 19.4.1968 n. 1404 e di cui al 2° comma ari. 27 L.R. 56/77 e dal D.L. n. 285 del 30/4/1992 Nuovo Codice della Strada come modificato dal D.P.R. n. 147 del 26/4/1993 e del relativo Regolamento (D.P.R. 495 del 16.12.1992).

In tutti gli edifici esistenti in tali fasce sono consentiti:

1)     Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia del tipo previsto
per le aree in cui ricadono gli edifici stessi. Nel caso di edifici (individuati sulle tavole di
progetto e sulle planimetrie stato di fatto) aventi valore storico-artistico o documentario, o
inclusi in ambiti di valore ambientale valgono le disposizioni di cui all'art. 6 sub. B) punti 1) o 2)
rispettivamente.

2)     Negli edifici rurali (ad uso residenziale e non) aumenti di volume non superiori al 20% del
volume esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare di Piano, con un massimo di mq.
30, per sistemazioni igieniche tecniche e funzionali, tali aumenti di volume assentibili una
tantum dovranno avvenire sul lato opposto a quello della strada.

Nel caso in cui il suddetto aumento di volume avvenga a chiusura di vani a loggia o porticati ad archi, valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B) comma 6° con l'uso dei materiali di cui allo stesso art. 6.

Sono ammesse le destinazioni di cui all'art. 27, 3° e ultimo comma della L.R. 56/77 e sue successive modificazioni e la costruzione, a titolo precario, di impianti per la distribuzione di carburante opportunamente intervallati. Le costruzioni di cui al comma precedente dovranno distare dal ciglio stradale m. 3,00.

Anche se non indicato in cartografia tutte le nuove costruzioni dovranno distare m. 10 dalle strade vicinali.

e) Fasce di rispetto dei rii e dei laghi artificiali (H.1.3. di cui all'art. 5)

Sulla cartografia di Piano in scala 1:5.000 (tav. 0.7) sono indicate le fasce di rispetto ai sensi

dell'ari. 29 L.R. 56/77 e della Legge 431/85.

Ove tali fasce sono ridotte a m. 15 il rilascio di ogni concessione o autorizzazione ad edificare nella

fascia compresa tra m. 15 e m. 100 dalle sponde del corso d'acqua è subordinato all'esecuzione

delle opere di difesa indicate nell'apposita relazione.

Dai corsi d'acqua pubblici vigono le seguenti fasce di rispetto:

m. 10,00 per sponda, assolutamente inedificabili, ai sensi dell'art. 96 T.U. 523 del

20.07.1904

-         m. 15,00 per sponda, come indicato sulla Carta di Sintesi dello studio geologico

-         m. 150,00 per sponda, di carattere ambientale, ai sensi della Legge n°431 del 21.09.1984

In tutti gli edifici esistenti in tali fasce sono consentiti:

D

1 ) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia del tipo previsto per le aree in cui ricadono gli edifici stessi. D

Nel caso di edifici (individuati sulle tavole di progetto e sulle planimetrie relative allo stato di fatto) aventi valore storico-artistico o documentario, o inclusi in ambiti di valore ambientale, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 sub. B) punti 1) o 2) rispettivamente, con l'uso dei materiali di cui allo stesso art. 6.

Nelle fasce suddette è consentita la realizzazione delle infrastnitture di cui al 3° ed ultimo comma dell'ari. 27 delta L.R. 56/77 e sue successive modificazioni e integrazioni.

d) Altre zone di rispetto (H. 1.4. di cui all'art. 5)

Sono previste zone di rispetto:

1)      per gli impianti di depurazione delle acque di scarico mt. 100, fatte salve distanze minori
autorizzate dalle autorità competenti;

2)  per le pubbliche discariche mt. 1000;

3)      per le opere di presa degli acquedotti mt. 200;

4)  per gli impianti industriali nocivi o molesti mt. 100.

Tali profondità minime delle fasce di rispetto devono essere rispettate, anche ove non individuate nelle cartografie di P.R.G. e per nuovi impianti oggi non prevedibili.


Le aree sopra individuate devono essere piantumate a bosco ceduo o fustate con essenze a foglia

caduca.

In tutti gli edifici esistenti in tali fasce sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ristrutturazione del tipo previsto per le aree in cui ricadono gli edifici stessi.

Nei confronti degli elettrodotti sono stabilite le seguenti fasce di rispetto della proiezione al suolo

dei conduttori più esterni.

mt. 25 per parte per impianti da 50 a 380 KV

mt. 50 per parte per impianti oltre 380 KV

In queste fasce non sono consentiti interventi di nuova edificazione, né la coltivazione arborea di

alto fusto.

e) Zone di rispetto degli abitati (H. 1.5. di cui all'art. 5)

E' prevista una fascia di rispetto della profondità di mt. 100 dagli abitati perimetrati indicata sulle

tavole 082b e 07.

Nel caso specifico per perimetro degli abitati si intende il perimetro delle aree CS; RR; R; RM e

aree di nuovo insediamento residenziale.

In tali zone di rispetto è vietata qualsiasi costruzione, anche ad uso agricolo.