Alt. 16 ter - AREE DI RILEVANTE PREGIO PAESISTICO E STORICO AMBIENTALE (H.2. di cui all'art. 5)
Sono aree generalmente lontane dagli abitati pregevoli di per sé e/o di pertinenza di edifici di valore
storico artistico ambientale.
Tali aree sono assimilabili a quelle di cui alla L. 1497/39.
Esse sono delimitate sulle planimetrie di Piano in scala 1:5.000 e 1:2.000.
Tali aree sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastnitture per l'agricoltura.
In esse non si può altresì dare luogo:
a) al
taglio di alberi
per qualsivoglia impiego,
senza averne preventivamente conseguita
l'autorizzazione motivata ai sensi
dell'ultimo comma dell'ari. 15 della L.R. 57/78;
b) all'accumulo di materiali;
e) all'apertura di discariche;
d) altre attività che alterino lo stato dei luoghi.
In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività agricola e lo stato dei luoghi è
immodificabile se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi e alla loro
irrigazione.
Gli edifici compresi in tali aree sono soggetti unicamente a restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 punti 1) e 2) sub. B).