Alt. 16 ter - AREE DI RILEVANTE PREGIO PAESISTICO E STORICO AMBIENTALE (H.2. di cui all'art. 5)

Sono aree generalmente lontane dagli abitati pregevoli di per sé e/o di pertinenza di edifici di valore

storico artistico ambientale.

Tali aree sono assimilabili a quelle di cui alla L. 1497/39.

Esse sono delimitate sulle planimetrie di Piano in scala 1:5.000 e 1:2.000.

Tali aree sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastnitture per l'agricoltura.

In esse non si può altresì dare luogo:

a) al   taglio   di   alberi  per  qualsivoglia  impiego,   senza  averne  preventivamente  conseguita
l'autorizzazione motivata ai sensi dell'ultimo comma dell'ari. 15 della L.R. 57/78;

b)  all'accumulo di materiali;
e) all'apertura di discariche;

d) altre attività che alterino lo stato dei luoghi.

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività agricola e lo stato dei luoghi è

immodificabile se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi e alla loro

irrigazione.

Gli edifici compresi in tali aree sono soggetti unicamente a restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 punti 1) e 2) sub. B).