Art. 17 -        AREE VERDI DI CORNICE (H.3. di cui all'art. 5)

Si tratta di aree vicine a centri abitati e che ne costituiscono naturale comice.

Tali aree sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastnitture per l'agricoltura.

In tali aree non si può dar luogo:

a)  all'accumulo di materiale;

b) all'apertura di discariche;

e) ad altre attività che alterino lo stato dei luoghi.

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività agricola.

In deroga a quanto indicato in precedenza è concessa la costruzione di impianti tecnologici quali cabine ENEL, TELECOM, ecc. qualora sia accertata l'impossibilità di una diversa localizzazione e sia prodotta un'adeguata valutazione sull'impatto ambientale dell'opera.