Art. 17 - AREE VERDI DI CORNICE (H.3. di cui all'art. 5)
Si tratta di aree vicine a centri abitati e che ne costituiscono naturale comice.
Tali aree sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastnitture per l'agricoltura.
In tali aree non si può dar luogo:
a) all'accumulo di
materiale;
b) all'apertura di
discariche;
e) ad altre attività che alterino lo stato dei luoghi.
In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività agricola.
In deroga a quanto indicato in precedenza è concessa la costruzione di impianti tecnologici quali cabine ENEL, TELECOM, ecc. qualora sia accertata l'impossibilità di una diversa localizzazione e sia prodotta un'adeguata valutazione sull'impatto ambientale dell'opera.