Art. 18 -        AREE DI TUTELA A FINI idrogeologici dissestate o

POTENZIALMENTE DISSESTABILI ED AREE BOSCATE

(H.4. di cui all'ari. 5)

 

1)      Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico individuate nelle tavole di stato di
fatto, in scala 1:5.000, valgono le prescrizioni di cui al 3° comma dell'ari 30 della L.R. 56/77
della L.R. 45/89 e sue loro successive integrazioni e modificazioni.

2)      Nelle aree individuate come aree con frana, aree potenzialmente dissestatali e aree esondabili in

seguito a eventi di piena eccezionali dissestate o potenzialmente dissestaci non sono consentite nuove costruzioni, ivi comprese le costruzioni al servizio dell'agricoltura, né opere di urbanizzazione,

salvo studi di dettaglio ai sensi del D.M. 21.1.81 da comprendersi nella relazione di cui al precedente articolo e con preventiva esecuzione delle opere di difesa e consolidamento necessario.

3)   Sono vietate nuove costruzioni nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione nelle aree
boscate o di rimboschimento.

In mancanza di una puntuale individuazione cartografica delle stesse sulla planimetria di PRGI si deve far riferimento allo studio aree boscate e cave edito dal C SI in scala 1:100.000.