Art. 19 - AREE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE LOCALE (art. 21 L.R. 56/77)
(I di cui all'ari 5)
L'acquisizione delle aree, da parte del comune o di Enti pubblici istituzionalmente operanti nel
settore dei servizi, o il loro assoggettamento ad uso pubblico, potrà avvenire o direttamente, nei
modi e forme di Legge, od indirettamente, contestualmente ad interventi di iniziativa privata di
trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come
condizione apposta al rilascio della concessione nei casi previsti dalla legislazione vigente in
materia.
Una quota di aree destinate a servizi sociali di interesse locale con un massimo di mq. 4851 5229 può
essere costituita da aree non acquisite al patrimonio pubblico, ma da aree private assoggettate ad
uso pubblico tramite apposita convenzione tra i privati e l'Ente pubblico, secondo i disposti di cui
all'art. 211° comma punto 1) della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni.
Nelle aree per servizi sociali (1.2. di cui all'art. 5) sono ammessi gli interventi necessari al
funzionamento ed alla realizzazione degli edifici, delle attrezzature e degli impianti conformi alle
specifiche destinazioni indicate dal Piano.
Le aree a servizi sono edifìcabili secondo le norme previste da Leggi di settore ed i parametri di cui
al R.E. in via di formazione, in via transitoria valgono le norme del Codice Civile. Dovrà essere
predisposta una specifica Relazione geologico-tecnica per verificare la compatibilita degli
interventi con l'assetto strutturale del sito.