Art 20 -        AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI DI PUBBLICA UTILITÀ' (L di cui all'art. 5)

Sulle tavole di Piano sono indicate le aree già utilizzate per servizi tecnologici o che sono previste

in progetti approvati.

Nuove costruzioni per impianti tecnologici, o ampliamenti di quelle esistenti, sono comunque

ammessi nelle aree residenziali, produttive, commerciali e agricole e per servizi pubblici con la sola

esclusione delle aree di rilevante pregio paesistico e storico ambientale.

Qualora l'opera sia localizzata in area verde di cornice dovrà essere allegato al progetto un idoneo

studio sull'impatto ambientale della stessa.

Nei centri storici sono ammessi ampliamenti degli impianti esistenti ed inserimenti di nuovi

impianti, purché ciò avvenga all'interno di volumi esistenti.

La realizzazione di tali impianti non è soggetta a indici di cubatura, dovrà comunque essere

rispettato un rapporto massimo di copertura di 0,75 mq/mq ed un'altezza massima di m. 10, fatta

eccezione per le attrezzature tecnologiche che per loro natura richiedono altezze inevitabilmente

superiori (torri radio, antenne, ecc.).

I materiali da utilizzare devono essere conformi a quelli descritti per le singole aree in cui gli

impianti si inseriscono.

Nel caso di impianti inseriti in aree apposite non si danno prescrizioni particolari sui materiali da

utilizzarsi.

L'area libera a intervento compiuto dovrà essere sistemata a verde con opportune siepi, cespugli,

ecc.