Art 20 - AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI DI PUBBLICA UTILITÀ' (L di cui all'art. 5)
Sulle tavole di Piano sono indicate le aree già utilizzate per servizi tecnologici o che sono previste
in progetti approvati.
Nuove costruzioni per impianti tecnologici, o ampliamenti di quelle esistenti, sono comunque
ammessi nelle aree residenziali, produttive, commerciali e agricole e per servizi pubblici con la sola
esclusione delle aree di rilevante pregio paesistico e storico ambientale.
Qualora l'opera sia localizzata in area verde di cornice dovrà essere allegato al progetto un idoneo
studio sull'impatto ambientale della stessa.
Nei centri storici sono ammessi ampliamenti degli impianti esistenti ed inserimenti di nuovi
impianti, purché ciò avvenga all'interno di volumi esistenti.
La realizzazione di tali impianti non è soggetta a indici di cubatura, dovrà comunque essere
rispettato un rapporto massimo di copertura di 0,75 mq/mq ed un'altezza massima di m. 10, fatta
eccezione per le attrezzature tecnologiche che per loro natura richiedono altezze inevitabilmente
superiori (torri radio, antenne, ecc.).
I materiali da utilizzare devono essere conformi a quelli descritti per le singole aree in cui gli
impianti si inseriscono.
Nel caso di impianti inseriti in aree apposite non si danno prescrizioni particolari sui materiali da
utilizzarsi.
L'area libera a intervento compiuto dovrà essere sistemata a verde con opportune siepi, cespugli,
ecc.