Art. 22 -        DISPOSIZIONI FINALI

II presente P.R.G. entrerą in vigore dopo l'approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e da tale data rimangono abrogate tutte le norme locali che risultassero in contrasto con esso, salvo quelle pił restrittive eventualmente contenute in regolamenti Comunali disciplinanti materie diverse.

A decorrere dalla data di adozione del progetto preliminare del P.R.G. valgono le misure di salvaguardia di cui al 2° comma, 3° comma e 6° comma dell'art. 58 della L.R. 56/77 e sue successive modificazioni ed integrazioni.