Art. 23 - NORME GENERALI E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
1) Superfìcie Territoriale
La superficie territoriale è data dalla superficie dell'area di intervento al lordo delle aree per infrastrutture e spazi pubblici esistenti o previsti.
2) Superficie Fondiaria
La superficie fondiaria di pertinenza di un determinato intervento edilizio è la superficie della porzione di territorio che è suscettibile, nel rispetto delle prescrizioni di piano, di impiego edificatorio. Essa pertanto viene a coincidere con l'area catastale di proprietà al netto delle aree per infrastrutture e spazi pubblici esistenti o previsti dal P.R.G.I. o dagli strumenti urbanistici esecutivi.
3) Volume residenziale edificabilc
La presente normativa di P.R.G.I. indica nelle tabelle che seguono la volumetria residenziale
edificabilc sui singoli lotti o aree di intervento.
Il volume residenziale edificabilc è dato dal prodotto dell'indice di cubatura, indicato sulle tabelle
allegate, per la superficie dell'area edificabilc, e non potrà comunque superare la quantità massima
indicata per ogni lotto o area di intervento sulle tabelle allegate alla voce "Volumetria residenziale
edificabilc".
Nel caso di edifici ad esclusivo uso residenziale, o ad esso accessorio, il volume edificabilc sarà
computato come il volume del solido emergente dal terreno naturale o dal piano strada se
confinante, o, in caso di sbancamenti e riporti, dal profilo artificiale ad intervento ultimato, qualora
questo risulti inferiore alla quota del terreno naturale.
Come solido emergente si intende l'insieme di tutte le parti di fabbrica calcolate dal piano di
campagna all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.
Sono esclusi dal conteggio i porticati, le logge aperte, i piani pilotis, le sovrastrutture tecniche, i
sottotetti non abitabili.
Qualora si realizzi un fabbricato composto da un piano terreno destinato a locali artigianali,
commerciali o direzionali, ed uno o più piani sovrastanti a destinazione residenziale, il piano
terreno, purché rientrante nei limiti di altezza previsti per i bassi fabbricati nelle diverse aree, non
sarà computato nel conteggio della volumetria residenziale, ma rientrerà nel solo computo della
superficie coperta.
4) Superficie coperta
Si definisce superficie coperta di una costruzione la superficie della proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno dell'edificio. Rientra nel computo della superficie coperta anche la proiezione a terra del massimo perimetro esterno di bassi fabbricati e di fabbricati seminterrati. Non sono computati esclusivamente i fabbricati totalmente interrati, cioè i volumi senza alcuna facciata emergente dal terreno sistemato (cantine e simili).
5) Rapporto di copertura
E1 dato dal rapporto tra la superficie coperta di tutti i fabbricati insistenti su di un determinato lotto (comprensiva quindi dei bassi fabbricati e dei fabbricati seminterrati) e la superficie fondiaria del lotto stesso.
6) Altezza massima di una costruzione
Si definisce altezza massima di un fabbricato il massimo dislivello, misurato sulle fronti, esistente
tra l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile (o l'intradosso della gronda se a
quota più elevata) ed il punto più basso del terreno naturale o artificiale se posto a quota inferiore.
In caso di terreni a forte acclività l'altezza massima stabilita per ogni fabbricato dovrà essere
rispettata a partire dal piano stradale.
Sul fronte opposto al piano stradale il fabbricato potrà emergere dal terreno sistemato per una
misura pari all'altezza massima consentita maggiorata di m. 1,50.
Non sono da considerarsi le maggiori altezze dovute a rampe e scale di accesso ai piani interrati se
l'attacco di tali elementi alla fronte interessata non supera i mt. 4.
7) Distanza dai confini
La distanza di un fabbricato da un confine è la minima distanza, misurata su di un piano di
proiezione orizzontale, intercorrente tra il confine stesso e la massima proiezione delle superfici
edificate fuori terra comprensiva di cornicioni, logge e balconi se aggettanti più di 1 metro dalla
parete.
Tale distanza non dovrà mai essere inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio stesso con un
minimo di m. 5.
Nel caso di bassi fabbricati tale valore è ridotto a m. 3. E' consentita la costruzione a confine, sia
d'edifici sia di bassi fabbricati o fabbricati seminterrati o interrati, previo assenso scritto dal privato
confinante.
Le disposizioni di cui sopra sono da applicarsi anche in caso di confine costituito da delimitazione
di zona (aree RR, R, RM, ecc.).
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, o soggetti a Piano di Recupero, o di interventi
da assoggettarsi ad allineamento predeterminato si potrà costruire a confine.
Si potrà, comunque, costruire a confine in presenza di altro edificio preesistente a confine.
8) Distanza tra fabbricati
La distanza tra due fabbricati è la distanza minima misurabile tra due rispettive pareti o spigoli dei
due edifici.
Per i limiti di distanza tra i fabbricati si richiamano le norme di cui all'ari 9 del D.M. 2.4.1968 n.
1444.
Tali distanze valgono anche fra edifici insistenti su di uno stesso lotto.
Non si potranno aprire vedute su altre proprietà in edifici esistenti se a distanza dai fabbricati
confinanti inferiore a m. 10,00.
9) Tipi di interveoto edilizio
Per le definizioni degli interventi edilizi riportate nelle presenti norme si richiamano i disposti di cui all'ari 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Circolare 5/SG/ URB del 27.04.1984.
AREE RESIDENZIALI: Dati normativi
Area o lotto |
Superfici e fondiaria |
Indice di copertura |
Indice di cubatura |
Volume residenziale edificabilc |
Altezza max edifìci |
Altezza max bassi fabbricati |
Modalità intervento |
Cessione area |
|
(mq.) |
(mq./mq.) |
mc./mq.) |
(me.) |
(m.) |
(m.) |
(m.) |
mq |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 2*4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
825 |
0,30 |
0,50 |
413 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
2 |
960 |
0,20 |
0,50 |
490 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
3 |
2172 |
0,20 |
0,50 |
1086 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
4 |
1028 |
0,20 |
0,50 |
514 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
5 |
8540 |
0,20 |
0,50 |
4270 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
6(1) |
770 |
0,20 |
0,50 |
385 |
7,00 |
3,00 |
I C.S. |
— |
7 |
528 |
0,30 |
0,50 |
264 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
8PE |
3120 |
0,20 |
0,50 |
1560 |
7,00 |
3,00 |
P.E. |
— |
10 |
1300 |
0,30 |
0,50 |
650(2) |
7,00 |
3,00 |
P.E. |
— |
11 |
615 |
0,20 |
/ |
780(3) |
7,00 |
4,00 |
CS. |
|
12 |
3769 |
0,30 |
0,30 |
1131 |
7,00 |
4,00 |
P.E.(4) |
204 |
13 |
980 |
0,20 |
0,50 |
490 |
7,00 |
3,00 |
C.S. |
— |
14 |
900 |
0,30 |
— |
450 |
7,00 |
4,00 |
C.S. (5) |
— |
15 |
3910 |
0,30 |
0,50 |
1955 |
7,00 |
3,00 |
P.E. |
352 |
TOT. |
29417 |
/ |
/ |
14438 |
/ |
/ |
/ |
556 |
|
||||||||
C.S. RR R RM |
21200 32400 17860 2212 |
/ 0,33 0,20 0,40 |
/ [ / i / [ / |
/ [ / [ / [ / |
/ [ / / [ / |
/ 4,00 3,00 4,50 |
C.S. C.S C.S. C.S. |
|
TOT. |
73672 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
(1)
Volumetria per l'ultimazione
della struttura esistente
(2)
Volumetria derivante dalla demolizione di fabbricato residenziale e di
porticato agricolo = me. 905 di cui me.
335 destinati a fabbricato residenziale e
me. 570 destinati a porticato agricolo.
(3)
Volumetria aggiuntiva per completamento struttura esistente
(4)
Obbligo di cessione di terreno per l'allargamento della SP per Cinzano;
Obbligo di realizzazione delle eventuali opere di sostegno conseguenti alla realizzazione dell'allargamento stradale a carico dei privati;
Obbligo di realizzazione, all'interno dell'area di idonea area di svolta e manovra, anche in parziale difformità da quanto indicato sulla cartografia di Piano, all'interno dell'area privata.
(5) Volumetrìa assegnata; dovrà essere realizzato un unico accesso dalla strada comunale vecchia
N.B. TUTTI GLI INTERVENTI DOVRANNO RISPETTARE LE INDICAZIONI GEOLOGICHE RIPORTATE IN CALCE ALLE PRESENTI NORME.
VOLUMETRIA MASSIMA RECUPERABILE AD USO RESIDENZIALE me. 7.800