Art. 23 -        NORME GENERALI E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1) Superfìcie Territoriale

La superficie territoriale è data dalla superficie dell'area di intervento al lordo delle aree per infrastrutture e spazi pubblici esistenti o previsti.

2) Superficie Fondiaria

La superficie fondiaria di pertinenza di un determinato intervento edilizio è la superficie della porzione di territorio che è suscettibile, nel rispetto delle prescrizioni di piano, di impiego edificatorio. Essa pertanto viene a coincidere con l'area catastale di proprietà al netto delle aree per infrastrutture e spazi pubblici esistenti o previsti dal P.R.G.I. o dagli strumenti urbanistici esecutivi.

3) Volume residenziale edificabilc

La presente normativa di P.R.G.I. indica nelle tabelle che seguono la volumetria residenziale

edificabilc sui singoli lotti o aree di intervento.

Il volume residenziale edificabilc è dato dal prodotto dell'indice di cubatura, indicato sulle tabelle

allegate, per la superficie dell'area edificabilc, e non potrà comunque superare la quantità massima

indicata per ogni lotto o area di intervento sulle tabelle allegate alla voce "Volumetria residenziale

edificabilc".

Nel caso di edifici ad esclusivo uso residenziale, o ad esso accessorio, il volume edificabilc sarà

computato come il volume del solido emergente dal terreno naturale o dal piano strada se

confinante, o, in caso di sbancamenti e riporti, dal profilo artificiale ad intervento ultimato, qualora

questo risulti inferiore alla quota del terreno naturale.

Come solido emergente si intende l'insieme di tutte le parti di fabbrica calcolate dal piano di

campagna all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Sono esclusi dal conteggio i porticati, le logge aperte, i piani pilotis, le sovrastrutture tecniche, i

sottotetti non abitabili.

Qualora si realizzi un fabbricato composto da un piano terreno destinato a locali artigianali,

commerciali o direzionali, ed uno o più piani sovrastanti a destinazione residenziale, il piano

terreno, purché rientrante nei limiti di altezza previsti per i bassi fabbricati nelle diverse aree, non

sarà computato nel conteggio della volumetria residenziale, ma rientrerà nel solo computo della

superficie coperta.

4) Superficie coperta

 

Si definisce superficie coperta di una costruzione la superficie della proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno dell'edificio. Rientra nel computo della superficie coperta anche la proiezione a terra del massimo perimetro esterno di bassi fabbricati e di fabbricati seminterrati. Non sono computati esclusivamente i fabbricati totalmente interrati, cioè i volumi senza alcuna facciata emergente dal terreno sistemato (cantine e simili).

5) Rapporto di copertura

E1 dato dal rapporto tra la superficie coperta di tutti i fabbricati insistenti su di un determinato lotto (comprensiva quindi dei bassi fabbricati e dei fabbricati seminterrati) e la superficie fondiaria del lotto stesso.

6) Altezza massima di una costruzione

Si definisce altezza massima di un fabbricato il massimo dislivello, misurato sulle fronti, esistente

tra l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile (o l'intradosso della gronda se a

quota più elevata) ed il punto più basso del terreno naturale o artificiale se posto a quota inferiore.

In caso di terreni a forte acclività l'altezza massima stabilita per ogni fabbricato dovrà essere

rispettata a partire dal piano stradale.

Sul fronte opposto al piano stradale il fabbricato potrà emergere dal terreno sistemato per una

misura pari all'altezza massima consentita maggiorata di m. 1,50.

Non sono da considerarsi le maggiori altezze dovute a rampe e scale di accesso ai piani interrati se

l'attacco di tali elementi alla fronte interessata non supera i mt. 4.

7) Distanza dai confini

La distanza di un fabbricato da un confine è la minima distanza, misurata su di un piano di

proiezione orizzontale, intercorrente tra il confine stesso e la massima proiezione delle superfici

edificate fuori terra comprensiva di cornicioni, logge e balconi se aggettanti più di 1 metro dalla

parete.

Tale distanza non dovrà mai essere inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio stesso con un

minimo di m. 5.

Nel caso di bassi fabbricati tale valore è ridotto a m. 3. E' consentita la costruzione a confine, sia

d'edifici sia di bassi fabbricati o fabbricati seminterrati o interrati, previo assenso scritto dal privato

confinante.

Le disposizioni di cui sopra sono da applicarsi anche in caso di confine costituito da delimitazione

di zona (aree RR, R, RM, ecc.).

In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, o soggetti a Piano di Recupero, o di interventi

da assoggettarsi ad allineamento predeterminato si potrà costruire a confine.

Si potrà, comunque, costruire a confine in presenza di altro edificio preesistente a confine.

8) Distanza tra fabbricati

La distanza tra due fabbricati è la distanza minima misurabile tra due rispettive pareti o spigoli dei

due edifici.

Per i limiti di distanza tra i fabbricati si richiamano le norme di cui all'ari 9 del D.M. 2.4.1968 n.

1444.

Tali distanze valgono anche fra edifici insistenti su di uno stesso lotto.

Non si potranno aprire vedute su altre proprietà in edifici esistenti se a distanza dai fabbricati

confinanti inferiore a m. 10,00.

9) Tipi di interveoto edilizio

Per le definizioni degli interventi edilizi riportate nelle presenti norme si richiamano i disposti di cui all'ari 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Circolare 5/SG/ URB del 27.04.1984.

 

 

 

AREE RESIDENZIALI: Dati normativi

 

Area o lotto

Superfici e fondiaria

Indice di copertura

Indice di cubatura

Volume residenziale edificabilc

Altezza max edifìci

Altezza max bassi fabbricati

Modalità intervento

Cessione area

 

(mq.)

(mq./mq.)

mc./mq.)

(me.)

(m.)

(m.)

(m.)

mq

1

2

3

4

5 = 2*4

7

8

9

10

1

825

0,30

0,50

413

7,00

3,00

C.S.

2

960

0,20

0,50

490

7,00

3,00

C.S.

3

2172

0,20

0,50

1086

7,00

3,00

C.S.

4

1028

0,20

0,50

514

7,00

3,00

C.S.

5

8540

0,20

0,50

4270

7,00

3,00

C.S.

6(1)

770

0,20

0,50

385

7,00

3,00

I            C.S.

7

528

0,30

0,50

264

7,00

3,00

C.S.

8PE

3120

0,20

0,50

1560

7,00

3,00

P.E.

10

1300

0,30

0,50

650(2)

7,00

3,00

P.E.

11

615

0,20

/

780(3)

7,00

4,00

CS.

 

12

3769

0,30

0,30

1131

7,00

4,00

P.E.(4)

204

13

980

0,20

0,50

490

7,00

3,00

C.S.

14

900

0,30

450

7,00

4,00

C.S. (5)

15

3910

0,30

0,50

1955

7,00

3,00

P.E.

352

TOT.

29417

/

/

14438

/

/

/

556

 

C.S. RR R RM

21200 32400 17860 2212

/ 0,33 0,20 0,40

/ [ / i

/ [ /

/ [ / [ / [ /

/ [ /

/ [ /

/ 4,00 3,00 4,50

C.S. C.S C.S. C.S.

 

TOT.

73672

/

/

/

/

/

/

 

(1)                Volumetria per l'ultimazione della struttura esistente

(2)                Volumetria derivante dalla demolizione di fabbricato residenziale e di porticato agricolo = me. 905 di cui me.
335 destinati a fabbricato residenziale e me. 570 destinati a porticato agricolo.

(3)                Volumetria aggiuntiva per completamento struttura esistente

(4)                Obbligo di cessione di terreno per l'allargamento della SP per Cinzano;

Obbligo di realizzazione delle eventuali opere di sostegno conseguenti alla realizzazione dell'allargamento stradale a carico dei privati;

Obbligo di realizzazione, all'interno dell'area di idonea area di svolta e manovra, anche in parziale difformità da quanto indicato sulla cartografia di Piano, all'interno dell'area privata.

(5)           Volumetrìa assegnata; dovrà essere realizzato un unico accesso dalla strada comunale vecchia

N.B.    TUTTI   GLI    INTERVENTI    DOVRANNO    RISPETTARE    LE    INDICAZIONI GEOLOGICHE RIPORTATE IN CALCE ALLE PRESENTI NORME.

VOLUMETRIA MASSIMA RECUPERABILE AD USO RESIDENZIALE me. 7.800