Art. 3 - EFFICACIA E GESTIONE DEL PIANO
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale è
subordinata al conseguimento di concessione o autorizzazione a norma del titolo VI della L.R.
56/77, e successive modificazioni e integrazioni, e deve essere compatibile con le Norme e le
Prescrizioni cartografiche del presente P.R.G.
Valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 19/99 riguardanti le variazioni essenziali al progetto
approvato per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 47/85.
A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica e edilizia sono da intendersi l'uso di arce e di
edifici (esclusi i mutamenti relativi ad immobili non superiori a 700 me., ritenuti compatibili con le
Norme di Attuazione del Piano Regolatore), la utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione
delle caratteristiche dei luoghi, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.
In particolare, fatte salve comunque ulteriori disposizioni di legge che entrino in vigore:
1 ) sono soggette a concessione le seguenti opere:
a) nuova costruzione,
ampliamento e sopraelevazione di edifici;
b) ristrutturazione
di edifici;
e) variazioni della destinazione d'uso di immobili, (salvo quelle relative ad edifici inferiori a 700 me. e compatibili con le prescrizioni di Piano Regolatore, a norma 1° comma art. 48 L.R. 56/77); costituisce variazione di destinazione d'uso soggetta a rilascio di concessione edilizia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/99, anche senza opere edilizie, il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie:
- residenziale
produttiva, industriale, artigianale
commerciale
turistico-ricettive
- direzionali
agricole
d) costruzione,
modificazione, collocamento e rimozione di fontane, monumenti, tombe, chioschi,
edicole, stazioni di servizio, recinzioni ed altri manufatti;
e) discariche;
f)
sistemazione di aree aperte al pubblico per la
realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi
ed altre attrezzature all'aperto;
g) apertura di
strade, costruzione di manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi
pedonali e
carrabili,
ed esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo, di punto e
di rete;
h) costruzione di vani nel sottosuolo;
i) collocamento, modificazione di apparecchiature e di impianti, salvo quelli necessari alla manutenzione straordinaria degli edifici o alla normale conduzione dei fondi agricoli;
1) costruzioni prefabbricate anche a carattere provvisorio per uso
abitativo;
m) costruzioni temporanee e campeggi.
n) recupero dei sottotetti a fini residenziali secondo i disposti della Legge n° 21 del 6.08.1998 e Circolare del Presidente Giunta Regionale del 25.01.1999 n° 1.
2) Sono soRgetti ad autorizzazione tutti gli interventi di cui al
1° comma dell'art. 56 della L.R.
56/77 e successive
modificazioni
3)
Non
sono soggette a concessione né ad autorizzazione le seguenti opere:
a) le opere necessarie per la normale
conduzione dei fondi agricoli, non comprese nell'elenco delle
opere soggette a concessione;
b) le opere di manutenzione ordinaria degli
edifici;
e) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal sindaco, fatto salvo ogni successivo adempimento necessario;
d) la costruzione di baracche nell'area di
cantiere nel corso di costruzione degli edifici;
e) l'esercizio delle attività estrattive,
fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore.
4) Sono soggetti alla denuncia di inizio attività,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge
24.12.1993 n°
537 e successive modifiche e integrazioni:
a)
opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo;
b)
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti consistenti in rampe o
ascensori,
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
e) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d)
aree destinate ad attività sportive senza creazione di
volumetria;
e) opere interne
delle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma o
dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, limitatamente
agli
immobili
compresi nel Centro Storico e non modifichino la destinazione d'uso;
f)
revisione o installazione di impianti tecnologici al
servizio di edifici o di attrezzature
esistenti
e realizzazione di volumi tecnici;
g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo
del lotto su cui insiste il fabbricato, nelle zone di
P.R.G. in cui tale intervento è consentito;
h) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino le destinazioni d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; tali interventi potranno essere subordinati a denuncia di inizio attività esclusivamente alle seguenti condizioni: l'intervento sia ammesso dalle presenti Norme di attuazione
- gli immobili interessati non siano soggetti ai disposti delle leggi n°l 089/39, n°1497/39, n° 394/91, n° 431/85, n° 183/89
non siano individuati dal P.R.G. come di valore ambientale