Art. 3 -            EFFICACIA E GESTIONE DEL PIANO

Ogni   attività  comportante  trasformazione   urbanistica  e  edilizia  del  territorio   comunale  è

subordinata al conseguimento di concessione o autorizzazione a norma del titolo VI della L.R.

56/77, e successive modificazioni e integrazioni, e deve essere compatibile con le Norme e le

Prescrizioni cartografiche del presente P.R.G.

Valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 19/99 riguardanti le variazioni essenziali al progetto

approvato per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 47/85.

A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica e edilizia sono da intendersi l'uso di arce e di

edifici (esclusi i mutamenti relativi ad immobili non superiori a 700 me., ritenuti compatibili con le

Norme di Attuazione del Piano Regolatore), la utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione

delle caratteristiche dei luoghi, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

In particolare, fatte salve comunque ulteriori disposizioni di legge che entrino in vigore:

1 ) sono soggette a concessione le seguenti opere:

a)       nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici;

b)  ristrutturazione di edifici;

e) variazioni della destinazione d'uso di immobili, (salvo quelle relative ad edifici inferiori a 700 me. e compatibili con le prescrizioni di Piano Regolatore, a norma 1° comma art. 48 L.R. 56/77); costituisce variazione di destinazione d'uso soggetta a rilascio di concessione edilizia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/99, anche senza opere edilizie, il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie:

-     residenziale

produttiva, industriale, artigianale

commerciale

turistico-ricettive

-     direzionali
agricole

d)      costruzione, modificazione, collocamento e rimozione di fontane, monumenti, tombe, chioschi,
edicole, stazioni di servizio, recinzioni ed altri manufatti;

e)   discariche;

f)         sistemazione di aree aperte al pubblico per la realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi
ed altre attrezzature all'aperto;

g)       apertura di strade, costruzione di manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi pedonali e
carrabili, ed esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo, di punto e di rete;

h) costruzione di vani nel sottosuolo;

i) collocamento, modificazione di apparecchiature e di  impianti, salvo quelli necessari alla manutenzione straordinaria degli edifici o alla normale conduzione dei fondi agricoli;

1)  costruzioni prefabbricate anche a carattere provvisorio per uso abitativo;
m) costruzioni temporanee e campeggi.

n) recupero dei sottotetti a fini residenziali secondo i disposti della Legge 21 del 6.08.1998 e Circolare del Presidente Giunta Regionale del 25.01.1999 1.

2)   Sono soRgetti ad autorizzazione tutti gli interventi di cui al 1° comma dell'art. 56 della L.R.
56/77 e successive modificazioni

3)   Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le seguenti opere:

 

a)    le opere necessarie per la normale conduzione dei fondi agricoli, non comprese nell'elenco delle
opere soggette a concessione;

b)    le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;

e) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal sindaco, fatto salvo ogni successivo adempimento necessario;

d)   la costruzione di baracche nell'area di cantiere nel corso di costruzione degli edifici;

e)    l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore.

4)  Sono soggetti alla denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge
24.12.1993 537 e successive modifiche e integrazioni:

a)           opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b)           eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e)   recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d)           aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e)     opere interne delle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma o
dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, limitatamente agli
immobili compresi nel Centro Storico e non modifichino la destinazione d'uso;

f)              revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici;

g)     parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato, nelle zone di
P.R.G. in cui tale intervento è consentito;

h) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino le destinazioni d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; tali interventi potranno essere subordinati a denuncia di inizio attività esclusivamente alle seguenti condizioni: l'intervento sia ammesso dalle presenti Norme di attuazione

-    gli immobili interessati non siano soggetti ai disposti delle leggi n°l 089/39, n°1497/39, 394/91, 431/85, 183/89

 

non siano individuati dal P.R.G. come di valore ambientale