Art. 3 bis                     DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO

Nelle varie aree del territorio Comunale previste dal Piano Regolatore sono ammessi i seguenti tipi di intervento specificati per le diverse aree di Piano ai rispettivi articoli delle presenti Norme.

A) - MANUTENZIONE ORDINARIA

"Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle fìniture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture dell'organismo edilizio".(L.R.56/77, art.13)

Gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 9 lettera e) della legge del 28.1.1977 0  n.10  non  sono  soggetti  a  concessione,  tuttavia  e'   fatto  obbligo  di  dare preventiva comunicazione al Comune chiedendo benestare in sede tecnica, per le tinteggiature esterne. E' ammessa la realizzazione di servizi igienico-sanitari e relativi disimpegni, lievi modifiche distributive purché strettamente connesse all'istallazione dei servizi. Sono inoltre ammesse modifiche intere alle singole unità  immobiliari purché non venga  modificato  l'assetto distributivo e che l'unità immobiliare non venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costruttivi degli edifici.

a) Finiture esterne

(Intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazione, manto di copertura).

Opere ammesse: riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché' ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.

b) Elementi strutturali

(Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei

materiali esistenti.

e) Finiture interne

(Tinteggiatura,   intonaci   e   rivestimenti,   contro   soffitti,   pavimenti,   infissi,   elementi

architettonici e decorativi).

Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari

(scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.

d)       Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.

e) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

Impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi.

Riparazione, sostituzione, parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione dei volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale degli impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.

Non sono considerati gli interventi di riparazione e di sostituzione, nonché di installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo - quali macchinari e apparecchiature -in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio. Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima è comunque subordinata al rilascio dei provvedimenti di assenso richiesti per tipo di intervento configurato.

B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

"Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso". (L.R.56/77 art.13).

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

a) Finiture esterne

(Intonaci,    rivestimenti,    tinteggiatura,    infissi,    elementi    architettonici    e    decorativi,

pavimentazioni, manto di copertura).

Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura, restaurando inferriate, cornici, affreschi, lapidi, portali, inscrizioni, muri in pietra o mattoni a vista e con mantenimento delle coperture in coppi esistenti.

b) Elementi strutturali

(Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Consolidamento,   rinnovamento  e  sostituzione  di  parti   limitate  di   elementi   strutturali

degradati. £' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora

siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i materiali originali.

Sostituzione totale o parziale delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza che

ciò comporti variazioni delle quote delle strutture stesse e vengano eseguiti con gli stessi

materiali.

e) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne.

Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne

siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei

prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.

d)        Tramezzi e aperture interne

Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché

non venga modificato l'assetto distributivo della unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Sono   ammesse   limitate   modificazioni   distributive   purché   strettamente   connesse   alla

realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi

disimpegni.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e

commerciale, sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli

impianti di cui al punto g) e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al

rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza

degli edifìci e delle lavorazioni.

e) Finiture interne

(Tinteggiature, intonaci e rivestimenti, contro soffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni conservando i materiali originali. Qualora ciò non sia possibile l'alterazione dei caratteri originali delle finiture è ammessa purché siano impiegati materiali e tecniche congruenti.

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

(Impianti  elettrici,  di  riscaldamento  e  condizionamento,  del  gas,  idrici,  di  scarico,  di

sollevamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere

realizzati   all'interno   dell'edificio   e   non   devono   comportare   alterazioni   dell'impianto

strutturale e distributivo dello stesso.

In particolare deve essere assicurato il mantenimento dei caratteri compositivi dei prospetti -

escludendo, ad esempio, l'alterazione di facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico -

e devono essere previste opportune cautele per l'esecuzione di interventi nei collegamenti

orizzontali e verticali e nelle parti comuni degli edifici (scale, androni, logge, portici, ecc.).

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e

commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli

impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e

sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento

delle superfici utili di calpestio, né aumento delle destinazioni d'uso.

I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché

non   configurino   incremento   della   superficie   utile   destinata   all'attività   produttiva   o

commerciale.

Non rientra nella manutenzione straordinaria e non è quindi consentito in quest'ambito tutto

ciò che comporti modifiche delle forme e delle posizioni di aperture esterne, posizione e

dimensione delle scale e rampe, tipo e pendenza delle coperture.

C)   RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

"Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità'

mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e

strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle

esigenze di uso, l'eliminazione degli elementi estranei dello organismo edilizio".( L.R. n.56/77,

art.13).

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono volti principalmente alla

conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli

elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile

con i caratteri degli organismi edilizi.

Questi interventi non riguardano soltanto gli edifici che, a norma dell'art.24, 4° comma letta),

della L.R. n.56/77 sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, ma tutti gli edifici per i quali si prevedono possibilità di modificazioni dell'organismo edilizio o delle destinazioni d'uso, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali.

CI RESTAURO CONSERVATIVO

II restauro conservativo è finalizzato alla conservazione dei caratteri tipologici, strutturali,

formali e ornamentali dell'opera e all'inclinazione delle aggiunte e superfetazioni che ne

snaturano   il  significato   artistico   e  di   testimonianza   storica,   alla   modificazione   della

destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione - ammessa dalle presenti Norme -

sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Tali interventi devono essere eseguiti con l'impegno di materiali originali e di tecniche

specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del

restauro.

Devono essere assoggettati ad interventi di restauro anche i manufatti individuati dal Piano

Regolatore   Generale   ai   sensi   dell'articolo   24,   come   beni   culturali   e   ambientali   da

salvaguardare per il loro valore storico-artistico, ambientale

Sugli elaborati di rilievo, le cui caratteristiche che saranno definite nel Regolamento Edilizio,

dovranno essere scrupolosamente indicate le destinazioni d'uso originarie e quelle in atto in

ciascun singolo locale.

Gli interventi sono limitati alle opere che, pur non alterando la conformazione tipologica e

tradizionale dell'edificio in oggetto, possono mutare alcuni elementi volumetrici e strutturali.

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici.

a)       Finiture esterne

(Intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infìssi, elementi architettonici e decorativi,

pavimentazioni, manto di copertura).

Restauro e ripristino di tutte le finiture.

Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con

l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei

caratteri dell'edificio.

Non e' comunque ammesso l'impoverimento dello apparato decorativo. Particolare attenzione

deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpati e alla rimozione delle

superfetazioni storicamente non significative.

b)       Elementi strutturali

(Fondazioni strutture portanti verticali e orizzontali, scale, rampe e tetto).

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a

causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle

parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E'

ammesso il rifacimento di    parti limitate di muri perimetrali portanti,    qualora siano

degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né

alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta

e di colmo delle coperture.

Ricostruzioni di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.

Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni

dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.)

e) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni.

Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di

parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano

mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture

originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte.

d)       Tramezzi e aperture interne

Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

e)       Finiture interne

(Tinteggiature, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici

e decorativi).

Restauro e ripristino di tutte le finiture.

Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con

l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei

caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni.

Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.

f)        Impianti ed apparecchi igienico-sanitari.

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).

g)        Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

(Impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di

sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di

rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione di impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri

distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere

realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare

riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.

C 2 RISANAMENTO CONSERVATIVO

E' finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.

Questo tipo di intervento è previsto anche per edifici di interesse storico-artistico, individuati sulla planimetria del Piano Regolatore Generale "Centro Storico", qualora il loro stato di conservazione, i caratteri tipologici ovvero la esigenza d'uso rendano necessarie modificazioni e integrazioni all'organismo edilizio;

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

a) Finiture esterne

(Intonaci,    rivestimenti,    tinteggiatura,    infissi,    elementi    architettonici    e    decorativi,

pavimentazioni, manto di copertura).

Riprìstino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e

tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di

elementi di pregio (inferiate, cornici, portali, lapidi, iscrizioni, affreschi, murature e coperture

in cotto).

Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla eliminazione di elementi aggiunti deturpanti e

alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative.

b) Elementi strutturali

(Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio

E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative ali'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto g), né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

e) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne

Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono

consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di

tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il

posizionamento.

d)        Tramezzi e aperture interne

Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni con particolare attenzione per quelli caratterizzati della presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi.

Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e di uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

e) Finiture interne

(Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

(Impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento e condizionamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.

In particolare deve essere assicurato il mantenimento dei caratteri compositivi dei prospetti -escludendo, ad esempio, l'alterazione di facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico -e devono essere previste opportune cautele per la esecuzione di interventi nei collegamenti orizzontali e verticali e nelle parti comuni degli edifici (scale, androni, logge, portici, ecc.). Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

"Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

(L.R.56/77, Art.13)

DI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A

Interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi La ristrutturazione di tipo A è consentita, di norma, quando si deve assicurare, per ragioni ambientali o strutturali, il mantenimento dello impianto originario dell'edificio e qualora si escludano trasformazioni urbanistiche di rilievo.

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici.

a) Finiture esterne

(Intonaci,    rivestimenti,    tinteggiatura,    infissi,    elementi    architettonici    e    decorativi,

pavimentazioni, manto di copertura).

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi

di pregio (inferriate, cornici, portali, iscrizioni, lapidi, affreschi, murature e coperture in

coppi).

b) Elementi strutturali

(Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Consolidamento,   sostituzione   ed   integrazione   degli   elementi   strutturali   con   tecniche

appropriate. £' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora

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siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, salvo che per raggiungere le altezze minime previste dalle norme, nonché delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni. Deve essere assicurata la valorizzazione dello impianto strutturale originario, se di pregio.

e) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni.

Conservazione e valorizzazione dei prospetti.

Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel

rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti (forma e dimensionamento generale delle

aperture).

d)        Tramezzi e aperture interne

Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o di uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.

e) Finiture interne

(Tinteggiature, intonaci e rivestimenti, contro soffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio, (volte in mattoni e solai in legno o mattoni)

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

(Impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli


impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio.

I volumi  tecnici  relativi  possono essere  realizzati all'esterno  dell'edificio,  purché non

-   » configurino   un   incremento   della   superficie   utile   destinata   all'attività   produttiva   o

commerciale.

D2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B

Ammette anche variazioni di superficie utile e recupero di volumi.

La ristrutturazione di tipo B è consentita qualora non sia necessario conservare l'impianto

originario dell'edificio ovvero sia consentito l'incremento delle superfici  utili ovvero il

riutilizzo di volumi esistenti destinati ad usi diversi.

Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici di

interesse storico-artistico indicati dall'art.24,4° comma, lettera a) L.R. 56/77.

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici.

a) Finiture esterne

(Intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

b) Elementi strutturali

(Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Consolidamento,   sostituzione   ed   integrazione   degli   elementi   strutturali   con   tecniche

appropriate.

E'  ammesso  il  rifacimento dei muri perimetrali portanti purché ne sia  mantenuto  il

posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale.

Sono ammessi aumenti fino a 100 cm. delle quote di imposta e di colmo delle coperture per

volumi tecnici e  rettifiche  di  gronde  e  colmi  per  ottenere maggiore  regolarità  negli

allineamenti o per il raggiungimento delle altezze minime previste dalla legge.

E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di

organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici

utili.

Per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati.

e) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni.

Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o

l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti.

d)        Tramezzi e aperture interne.

Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.

e) Finiture interne

(Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio (volte in pietra e solai in legno), o loro sostituzione con elementi del medesimo materiale.

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

g)        Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

(Impianti  elettrici,  di  riscaldamento  e condizionamento,  del  gas,  idrici,  di  scarico,  di

sollevamento, antincendio; reti ed impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di

rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere

realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento

della superficie utile di calpestio.

Con le seguenti precisazioni:

1)     non sia superato il rapporto di copertura preesistente al netto delle sovrastrutture
aggiunte successivamente all'edificio originario (tettoie, baracche);

2)  non siano superate le altezze massime degli edifici circostanti e l'assetto planovolumetrico
dell'insieme architettonico esistente;

3)  siano mantenute, anche se con modifiche delle aperture, le facciate esterne preesistenti, in
particolare quelle in pietra.

Qualora per motivi statici si rendesse necessaria la demolizione e la ricostruzione di un intero corpo di fabbrica, tale demolizione dovrà essere adeguatamente motivata e sarà concessa solo previo parere favorevole della Commissione Edilizia;

4)     siano mantenuti i materiali e gli elementi costruttivi originali e quelli nuovi si inseriscano
con   uniformità   nell'ambiente   architettonico   preesistente.   Sono   ammessi   unicamente
rivestimenti esterni in intonaco rustico oppure in pietra locale o in legno; non è ammessa
l'intonacatura delle pareti in pietra a vista esistenti.

5)  è ammessa la chiusura, esclusivamente con vetrate o simili, di porticati, logge o altro,
purché facenti parte dei fabbricato originale, e purché non costituiscano basso fabbricato;

6)     parcheggi e autorimesse = 1 mq. ogni 20 me. di volume complessivo, resi disponibili con atto
di vincolo, anche al di fuori della proprietà, purché nell'ambito dello stesso Centro abitato.

7)     nuova edificazione con i parametri stabiliti dai rispettivi articoli delle presenti Norme.

8)     interventi di demolizione con ricostruzione del volume preesistente secondo i parametri
definiti per le varie aree dai rispettivi articoli delle presenti Norme.

9)     interventi di ampliamento ammessi nei casi descritti negli articoli seguenti qualora vi sia la
possibilità di un aumento di volumetria.

Gli ampliamenti dovranno essere inseriti organicamente nel volume esistente. In caso di sopraelevazione possono essere mantenuti gli allineamenti del volume sottostante mentre in caso di ampliamento planimetrico si devono rispettare le distanze dalle strade e dai confini come prescritte all'art. 37.

10) interventi di demolizione e ricostruzione di edifici crollati.

F) - NUOVA EDIFICAZIONE

Sono interventi di nuova edificazione sia quelli di nuova costruzione di edifici o manufatti sia

quelli di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti, ove ammessi.

Per questi interventi è necessario il rilascio di concessione edilizia, concessione edilizia

convenzionata,

G)       - AMPLIAMENTO

Per le abitazioni esistenti è ammesso un aumento massimo del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale purché il volume esistente non superi 700 me., 25 mq. sono comunque concessi anche se eccedono tale percentuale. II Comune terrà un apposito registro su cui saranno annotati gli ampliamenti.

H) OPERE INTERNE

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con il Piano Regolatore, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità

immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie

caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato

aumento delle superfici utili l'eliminazione e lo spostamento di pareti interne o parti di esse.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario

dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista

abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di

sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai

sensi delle leggi 1° giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni ed

integrazioni.

Valgono i disposti della Circolare 5/SG/URB del 27.04.1984.

Ogni attività comportante trasformazione dovrà rispettare i dettami contenuti nelle Norme tecniche dello studio geologico, allegate in calce alle presenti NT A.