Art. 4 -            ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale viene attuato:

1)      Con intervento diretto mediante semplice conseguimento della concessione o dell'autorizzazione
o con denuncia di inizio attività.

2)      Con  strumenti  urbanistici  esecutivi  la cui  approvazione  è  preliminare  al  rilascio  della
concessione.

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono quelli indicati al 3° comma dell'ari. 32 della L.R. 56/77 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Anche in sede di formazione del Programma di Attuazione o COH Specifiche Deliberazioni Consiliari, pOSSOnO CSSCre

delimitate porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, senza che ciò

costituisca variante al P.R.G. (L.R. 56/77, art. 32 2° comma).

Non costituisce Variante al P.R.G. tutto quanto contenuto all'art. 17   6° comma della L.R.

n°56/77 e s.m.i., previa attuazione delle procedure di cui al comma dello stesso articolo.

Ai sensi del'art. 36 della citata Legge Regionale, il Comune non è soggetto all'obbligo di

redazione del Programma Pluriennale di Attuazione.