Art. 4 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale viene attuato:
1) Con intervento
diretto mediante semplice conseguimento della concessione o dell'autorizzazione
o con denuncia di inizio attività.
2) Con strumenti
urbanistici esecutivi la cui
approvazione è preliminare
al rilascio della
concessione.
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono quelli indicati al 3° comma dell'ari. 32 della L.R. 56/77 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Anche in sede di formazione del Programma di Attuazione o COH Specifiche Deliberazioni Consiliari, pOSSOnO CSSCre
delimitate porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, senza che ciò
costituisca variante al P.R.G. (L.R. 56/77, art. 32 2° comma).
Non costituisce Variante al P.R.G. tutto quanto contenuto all'art. 17 6° comma della L.R.
n°56/77 e s.m.i., previa attuazione delle procedure di cui al 7° comma dello stesso articolo.
Ai sensi del'art. 36 della citata Legge Regionale, il Comune non è soggetto all'obbligo di
redazione del Programma Pluriennale di Attuazione.