Art. 6- "AREACS" CENTRO STORICO
(A.1 di cui all'art 5)
A. Destinazioni d'uso
Sono escluse le destinazioni d'uso che seguono:
-
grandi depositi e magazzini di merci all'ingrosso
-
grandi strutture distributive quali supermercati, ecc.
-
industrie
-
laboratori per l'artigianato produttivo e/o di servizio,
se con lavorazioni che producono
immissioni
anche solo moleste, e/o con numero di addetti superiori a 5
-
allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande
scala (v. art. 13)
-
destinazioni agricole, fatto salvo i casi di cui al
comma seguente
-
ogni altra attività che risulti in contrasto con il
carattere residenziale - agricolo dell'area.
E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti nell'area fino a quando permanga il conduttore, presente alla data di adozione da parte del Consorzio del Progetto Preliminare di P.R.G., e/o ascendenti e discendenti, o anche nel caso di alienazione dell'azienda agricola a terzi, purché imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto delle nonne igienico-sanitarie vigenti.
Al venir meno delle condizioni che ne consentono la permanenza le strutture agricole e le aree di pertinenza assumeranno la destinazione residenziale o altre destinazioni non escluse dall'area. Tutte le costruzioni con destinazione d'uso escluse dall'area dovranno essere gradualmente trasformate e le attività relative trasferite in apposite aree.
B. Tipi di intervento
Sono consentiti, con le specificazioni di cui al comma seguente, gli interventi di:
1) mutamento di
destinazione d'uso, purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area;
2) manutenzione
ordinaria e straordinaria;
3) restauro
conservativo;
4) risanamento
conservativo;
5) ristrutturazione
edilizia di tipo A di cui alla Gire, 5/SG/URB del 27.4.84.
Sulla cartografia di piano (tav. 09) sono espressamente indicati edificio per edificio gli interventi
consentiti.
Tali interventi sono i seguenti:
1) Per edifici o manufatti riconosciuti come di intrinseco valore storico-artistico o documentario:
(2)
- manutenzione
ordinaria e straordinaria
- restauro conservativo
2) Per
edifici e manufatti riconosciuti come privi di valore storico-artistico o
documentario, ma
inclusi in ambiti di valore ambientale, o
comunque riconosciuti meritevoli di conservazione:
-
manutenzione ordinaria e straordinaria
-
risanamento conservativo
3) Per
edifici riconosciuti privi di valore storico-artistico o documentario ed
esclusi da specifici
ambiti di
valore ambientale, o comunque
riconosciuti come passibili di trasformazioni
architettoniche e strutturali:
- manutenzione ordinaria e straordinaria
-
ristrutturazione edilizia di tipo A
(2) tra i manufatti riconosciuti di intrinseco valore storico artistico e documentario sono da comprendersi anche i piloni votivi.
4) Per edifici di nuova costruzione o che abbiano già subito sostanziali ristrutturazioni, esclusi da
specifici ambiti di valore ambientale:
- manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sono altresì consentiti sugli edifici di cui al precedente punto 4) interventi di ristrutturazione edilizia, purché tali interventi comportino la sostituzione di materiali risultanti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo al punto D.
Per gli edifici o manufatti di valore storico-artistico o documentario e per gli edifici o manufatti inclusi in ambiti di valore ambientale individuati sulle tavole di PRO, le concessioni edilizie relative o gli strumenti esecutivi devono essere sottoposti al preventivo e vincolante parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. o della Sezione Provinciale, per quanto di rispettiva competenza.
Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è di norma ammesso il recupero alla residenza o ad altra destinazione non esclusa dall'area delle parti chiuse o aperte coperte dalle falde del tetto del corpo principale dell'edificio (in genere stalle e fienili), purché tale recupero soddisfi le seguenti due condizioni:
1) Nel caso in cui la
parte sia costituita da porticato o loggia ad archi tradizionali, la chiusura
per il
recupero
dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali
(conservazione
integrale
di eventuali volte), e comunque ad una profondità dal filo esterno di
fabbricazione non
inferiore a m. 0,50.
2) Le volumetrie
complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso a fini residenziali
devono
rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.
Nel caso le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso non riguardino solo l'organico ampliamento delle annesse e preesistenti parti residenziali, ma determinino nuove unità immobiliari, gli elaborati grafici relativi alla concessione edilizia dovranno essere estesi all'intero corpo di fabbrica e preventivamente sottoposti alla predisposizione e approvazione di SUE.
Il mutamento di destinazione d'uso di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo è
consentito in tutti gli edifici.
In caso tale mutamento comporti l'utilizzo residenziale di volumi destinati in precedenza ad altro
uso, o inutilizzati, la volumetria interessata dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.
Per gli edifici con destinazione d'uso in contrasto con quanto previsto dalle presenti N. d'A. sono
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Non è consentito:
- alcun intervento per la costruzione di nuovi edifici o manufatti;
-
la demolizione di edifici o manufatti, salvo i casi
espressamente indicati sulla Cartografia di Piano
(Tav.
09) e fatte salve le esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità;
-
l'impoverimento dell'apparato decorativo degli edifici e
dei manufatti in genere.
C. Modalità d'intervento
Gli interventi di cui al sub. B) punti 1) e 5) sono ammessi a concessione singola, eccetto gli interventi concernenti mutamenti di destinazione d'uso di cui all'ari. 3 2° comma punto 1) sub. C). Gli interventi di cui al sub. B) punti 3) e 4) e gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione.
D. Materiali da utilizzare
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati con i seguenti materiali:
-
intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci,
colori terrosi;
-
eventuale zoccolatura a elementi regolarmente squadrati
di h. max 1 m.;
-
serramenti esterni in legno a coloritura coprente,
persiane o ante in legno;
- manti di copertura in coppi colore naturale con
pendenza, non superiore a gradi 27.
Si intende esclusa la realizzazione di tetti piani e coperture a terrazza..
Inoltre gli interventi dovranno essere effettuati con caratteristiche ed elementi estetico-architettonici congruenti con quelli storicamente realizzatisi atti comunque a salvaguardare e migliorare l'ambiente sotto il profilo edilizio ed urbanistico, con l'eliminazione delle parti in contrasto e delle superfetazioni.
Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, legno o metallo ed avere un semplice disegno. In particolare è fatto obbligo di restaurare i soffitti in gesso.