Alt. 7 - "AREE RR TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE A
PREVALENTE TIPOLOGIA RURALE". (A.2. di cui all'ari. 5)
A. Destinazione d'uso
Sono escluse le destinazioni d'uso che seguono:
-
grandi depositi e magazzini di merci all'ingrosso;
-
grandi strutture distributive quali supermercati, ecc.;
-
industrie;
-
laboratori per l'artigianato produttivo o di servizio,
se con lavorazioni che producano immissioni
anche solo
moleste, e/o con numero di addetti superiore a 5;
-
allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande
scala (vedi art. 13);
-
destinazioni agricole fatto salvo i casi di cui al comma
seguente;
-
ogni altra attività che risulti in contrasto con il
carattere residenziale-agricolo dell'area.
E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di P.R.G. e/o ascendenti e discendenti, o anche nel caso di alienazione a terzi, purché imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto delle norme igienico
- sanitarie vigenti.
Le strutture agricole e le aree di pertinenza assumeranno la destinazione residenziale, o altre
destinazioni d'uso non escluse dall'area al venir meno delle condizioni che ne consentono la
permanenza.
Tutte le costruzioni con destinazioni escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività
relative trasferite in apposite aree.
B. Tipi di intervento
Sono consentiti interventi di:
1) mutamento di
destinazione d'uso purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area;
2) manutenzione
ordinaria e straordinaria;
3) ristrutturazione
edilizia di tipo B di cui alla Circ. 5/SG/URB del 27.4.84. Nell'ambito di tali
interventi sono ammesse
modificazioni delle quote
di imposta delle
coperture per il
raggiungimento
delle altezze minime di legge per i vani abitabili, con un innalzamento massimo
di m.
1,00;
4) demolizione di
edifici e manufatti purché non aventi valore storico-artistico o documentario,
o
ambientale
e non inclusi in sequenze aventi valore ambientale;
5) ricostruzione o nuova
costruzione di bassi fabbricati, secondo i parametri di cui alle schede
allegate
alle presenti N. d'A. e con destinazione d'uso non esclusa dall'area,
escludendo ogni
destinazione
comportante capacità insediativa residenziale aggiuntiva. Per basso fabbricato
si
intende
una costruzione aperta o chiusa, che si elevi per un'altezza non superiore a m.
4 dal piano
di
campagna alla linea di gronda, con tetto a falde e copertura in manto di coppi
in colore
naturale.
In caso tali bassi fabbricati siano da adibirsi ad autorimessa o locali per impianti tecnologici a servizio della residenza si può derogare al rapporto di copertura stabilito per l'area in oggetto fino ad un valore massimo di 1/2 della superficie fondiaria;
6) ampliamento una tantum delle abitazioni per adeguamento igienico-sanitario o funzionale non eccedente il 20% della superficie utile esistente e con un massimo di mq. 30 che nel caso dei sottocitati edifici a tipologia rurale potrà essere ammesso solo in assenza di analoghe possibilità di recupero di preesistenze agricole, recuperabili a fini residenziali.
Tn caso tale ampliamento avvenga in edifici a tipologia rurale esso dovrà prioritariamente rientrare in quanto stabilito al successivo 3° comma.
Per gli edifici riconosciuti come aventi valore storico-artistico o documentario (individuati sulla
tav. di progetto e sulle planimetrie relative allo stato di fatto) valgono le norme di cui all'art. 6 sub.
B) 3° comma punto 1); per gli edifici aventi valore ambientale (individuati sulla tav. 08) valgono le
norme di cui all'art. 6 sub. B) 3° comma punto 2).
Per gli edifici o manufatti di valore storico-artistico o documentario e per gli edifici o manufatti
inclusi in ambiti di valore ambientale individuati sulle tavole di PRG, le concessioni edilizie
relative o gli strumenti esecutivi devono essere sottoposti al preventivo e vincolante parere della
Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali di cui
all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. o della Sezione Provinciale, per quanto di rispettiva
competenza.
Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è ammesso il recupero alla residenza e ad altre
destinazioni non escluse dall'area delle parti chiuse o aperte coperte dalla falda del tetto del corpo
principale dell'edificio (in genere stalle o fienili), purché tale recupero soddisfi le seguenti due
condizioni:
1) Nel caso in cui la
parte aperta sia costituita da un porticato o loggia ad archi tradizionali, la
chiusura
per il recupero dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e
strutturali
(conservazione
integrale di eventuali volte), e comunque ad una profondità dal filo esterno di
fabbricazione
non inferiore a mt. 0,50.
2) Le volumetrie
complessive oggetto dei cambiamenti di destinazione d'uso a fini residenziali
devono
rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.
Nel caso le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso non riguardino solo l'organico ampliamento delle annesse e preesistenti parti residenziali, ma determinino nuove unità immobiliari, gli elaborati grafici relativi alla concessione edilizia dovranno essere estesi all'intero corpo di fabbrica e preventivamente sottoposti alla predisposizione e approvazione di SUE.
11 mutamento di destinazione d'uso, di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo è
consentito in tutti gli edifici.
In caso tale mutamento comporti l'utilizzo a fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad
altro uso o inutilizzati, la volumetria interessata dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N.
d'A.
Per gli edifìci la cui destinazione sia esclusa dall'area sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
C. Modalità d'intervento
Gli interventi di cui al sub. B) 1° comma punti 1) 3) 5) 6) e 4° comma sono ammessi a concessione singola, eccetto gli interventi relativi a mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 3 2° comma punto 1) sub. C).
Gli interventi di cui al sub. B) punto 4), nonché gli interventi di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, sono ammessi ad autorizzazione.
D. Materiali da utilizzare
Tutti gli interventi di cui al sub. B) dovranno essere effettuati con l'impiego dei seguenti materiali:
-
intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci,
colori terrosi;
-
eventuale zoccolatura ad elementi regolarmente squadrati
di h. max mt. 1;
-
serramenti esterni in legno con coloritura coprente,
persiane o ante in legno;
-
manti di copertura in coppi o tegole portoghesi colore
naturale con pendenza non superiore a gradi
27. Si
intende esclusa la realizzazione di tetti piani e coperture a terrazza.
Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, legno o metallo a semplice disegno. In particolare è fatto obbligo di restaurare i soffitti in gesso.