Alt. 7 -             "AREE RR TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE A

PREVALENTE TIPOLOGIA RURALE". (A.2. di cui all'ari. 5)

A.       Destinazione d'uso

Sono escluse le destinazioni d'uso che seguono:

-  grandi depositi e magazzini di merci all'ingrosso;

-  grandi strutture distributive quali supermercati, ecc.;

-  industrie;

-  laboratori per l'artigianato produttivo o di servizio, se con lavorazioni che producano immissioni
anche solo moleste, e/o con numero di addetti superiore a 5;

-  allevamenti di animali di qualsiasi genere su grande scala (vedi art. 13);

-  destinazioni agricole fatto salvo i casi di cui al comma seguente;

-  ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale-agricolo dell'area.

E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di P.R.G. e/o ascendenti e discendenti, o anche nel caso di alienazione a terzi, purché imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto delle norme igienico

- sanitarie vigenti.

Le strutture agricole e le aree di pertinenza assumeranno la destinazione residenziale, o altre

destinazioni d'uso non escluse dall'area al venir meno delle condizioni che ne consentono la

permanenza.

Tutte le costruzioni con destinazioni escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività

relative trasferite in apposite aree.

B.        Tipi di intervento

Sono consentiti interventi di:

1)      mutamento di destinazione d'uso purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area;

2)  manutenzione ordinaria e straordinaria;

3)      ristrutturazione edilizia di tipo B di cui alla Circ. 5/SG/URB del 27.4.84. Nell'ambito di tali
interventi   sono  ammesse  modificazioni  delle  quote  di   imposta  delle  coperture  per  il
raggiungimento delle altezze minime di legge per i vani abitabili, con un innalzamento massimo
di m. 1,00;

4)  demolizione di edifici e manufatti purché non aventi valore storico-artistico o documentario, o
ambientale e non inclusi in sequenze aventi valore ambientale;

5)      ricostruzione o nuova costruzione di bassi fabbricati, secondo i parametri di cui alle schede
allegate alle presenti N. d'A. e con destinazione d'uso non esclusa dall'area, escludendo ogni
destinazione comportante capacità insediativa residenziale aggiuntiva. Per basso fabbricato si
intende una costruzione aperta o chiusa, che si elevi per un'altezza non superiore a m. 4 dal piano
di campagna alla linea di gronda, con tetto a falde e copertura in manto di coppi in colore
naturale.

In caso tali bassi fabbricati siano da adibirsi ad autorimessa o locali per impianti tecnologici a servizio della residenza si può derogare al rapporto di copertura stabilito per l'area in oggetto fino ad un valore massimo di 1/2 della superficie fondiaria;

6) ampliamento una tantum delle abitazioni per adeguamento igienico-sanitario o funzionale non eccedente il 20% della superficie utile esistente e con un massimo di mq. 30 che nel caso dei sottocitati edifici a tipologia rurale potrà essere ammesso solo in assenza di analoghe possibilità di recupero di preesistenze agricole, recuperabili a fini residenziali.

Tn caso tale ampliamento avvenga in edifici a tipologia rurale esso dovrà prioritariamente rientrare in quanto stabilito al successivo 3° comma.

Per gli edifici riconosciuti come aventi valore storico-artistico o documentario (individuati sulla

tav. di progetto e sulle planimetrie relative allo stato di fatto) valgono le norme di cui all'art. 6 sub.

B) 3° comma punto 1); per gli edifici aventi valore ambientale (individuati sulla tav. 08) valgono le

norme di cui all'art. 6 sub. B) 3° comma punto 2).

Per gli edifici o manufatti di valore storico-artistico o documentario e per gli edifici o manufatti

inclusi in ambiti di valore ambientale individuati sulle tavole di PRG, le concessioni edilizie

relative o gli strumenti esecutivi devono essere sottoposti al preventivo e vincolante parere della

Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali di cui

all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. o della Sezione Provinciale, per quanto di rispettiva

competenza.

Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è ammesso il recupero alla residenza e ad altre

destinazioni non escluse dall'area delle parti chiuse o aperte coperte dalla falda del tetto del corpo

principale dell'edificio (in genere stalle o fienili), purché tale recupero soddisfi le seguenti due

condizioni:

1)      Nel caso in cui la parte aperta sia costituita da un porticato o loggia ad archi tradizionali, la
chiusura per il recupero dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali
(conservazione integrale di eventuali volte), e comunque ad una profondità dal filo esterno di
fabbricazione non inferiore a mt. 0,50.

2)      Le volumetrie complessive oggetto dei cambiamenti di destinazione d'uso a fini residenziali
devono rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.

Nel caso le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso non riguardino solo l'organico ampliamento delle annesse e preesistenti parti residenziali, ma determinino nuove unità immobiliari, gli elaborati grafici relativi alla concessione edilizia dovranno essere estesi all'intero corpo di fabbrica e preventivamente sottoposti alla predisposizione e approvazione di SUE.

11 mutamento di destinazione d'uso, di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo è

consentito in tutti gli edifici.

In caso tale mutamento comporti l'utilizzo a fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad

altro uso o inutilizzati, la volumetria interessata dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N.

d'A.

Per gli edifìci la cui destinazione sia esclusa dall'area sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

C.        Modalità d'intervento

Gli interventi di cui al sub. B) 1° comma punti 1) 3) 5) 6) e 4° comma sono ammessi a concessione singola, eccetto gli interventi relativi a mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 3 2° comma punto 1) sub. C).

Gli interventi di cui al sub. B) punto 4), nonché gli interventi di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, sono ammessi ad autorizzazione.

D.        Materiali da utilizzare

Tutti gli interventi di cui al sub. B) dovranno essere effettuati con l'impiego dei seguenti materiali:

-  intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci, colori terrosi;

-  eventuale zoccolatura ad elementi regolarmente squadrati di h. max mt. 1;

-  serramenti esterni in legno con coloritura coprente, persiane o ante in legno;

-  manti di copertura in coppi o tegole portoghesi colore naturale con pendenza non superiore a gradi
27. Si intende esclusa la realizzazione di tetti piani e coperture a terrazza.

Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, legno o metallo a semplice disegno. In particolare è fatto obbligo di restaurare i soffitti in gesso.