Art. 8 - AREE R. - AREE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE
A PREVALENTE TIPOLOGIA RESIDENZIALE (A.3. di cui all'art. 5).
A. Destinazioni d'uso
Sono escluse le destinazioni d'uso che seguono:
-
destinazioni agricole;
-
depositi e magazzini merci;
-
strutture distributive quali supermercati, ecc.;
-
industrie;
-
laboratori per l'artigianato produttivo e/o di servizio;
-
allevamenti di animali di qualsiasi genere;
-
ogni altra attività che risulti in contrasto con il
carattere residenziale dell'area.
Tutte le costruzioni con destinazioni escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività trasferite in apposite aree.
B. Tipi d'intervento
Sono ammessi i seguenti interventi:
1) mutamento di
destinazione d'uso, purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area;
2) manutenzione
ordinaria e straordinaria;
3) ristrutturazione
edilizia di tipo B di cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84.
Nell'ambito di tali interventi sono ammesse modificazioni delle quote di imposta delle coperture per il raggiungimento delle altezze minime di legge per i vani abitabili, con un innalzamento massimo di m. 1,00;
4) demolizione di
manufatti e bassi fabbricati;
5) ricostruzione o
nuova edificazione di bassi fabbricati, secondo i parametri di cui alle schede
allegate
alle presenti N. d'A. e con destinazione esclusivamente a servizio della
residenza, con
esclusione
di ogni destinazione comportante C.I.R. aggiuntiva.
Per basso fabbricato si intende una costruzione aperta o chiusa, che si elevi per un'altezza non superiore a mt. 3 dal piano di campagna alla linea di gronda.
In caso tali fabbricati siano da adibirsi ad autorimessa o locali per impianti tecnologici a servizio della residenza, si potrà derogare al rapporto di copertura stabilito per l'area in oggetto fino ad un valore massimo di 1/3 della superficie fondiaria.
6) ampliamento una tantum delle abitazioni per
adeguamento igienico-sanitario o funzionale non
eccedente il 20% della superficie
utile esistente e <x>n un massimo dì mq. 30, non cumulabile comunque
ad eventuali possibilità di recupero
di parti ex agricole aggregate al fabbricato residenziale.
Per gli edifici con destinazione d'uso esclusa dall'area sono ammessi solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il mutamento di destinazione d'uso di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo è
consentito in tutti gli edifici.
In caso tale mutamento comporti l'utilizzo a fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad
altro uso o inutilizzati, la volumetria interessata dovrà rientrare nei limiti delle presenti N. d'A.
C. Modalità di intervento
Gli interventi di cui al sub. B) punti 1) 3) 5) e 6) sono ammessi a concessione singola, eccetto gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 3 2° comma punto 1) sub. C).
Gli interventi di cui al sub. B) punto 4) e gli interventi di manutenzione straordinaria, sono ammessi ad autorizzazione.
D. Materiali da utilizzare
Tutti gli interventi di cui al sub. B) dovranno essere effettuati con l'impiego dei seguenti materiali:
- Intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci, colori terrosi.
Sono ammesse le murature in mattoni faccia vista o in cemento a vista ed i rivestimenti in paramano; pareti esterne in acciaio, vetro, alluminio e similari;
-
Zoccolatura in pietra ad elementi regolarmente squadrati
o in graniglia fine;
-
Serramenti o persiane in legno, serramenti in lega
leggera e in ferro laccato, avvolgibili in legno e
plastica;
-
Manti di copertura in cotto o in cemento colore bruno
con pendenza non superiore a gradi 27. Si
intende
esclusa la realizzazione di tetti piani e coperture a terrazza.
Non sono ammesse tipologie specificamente proprie di altri contesti ambientali o eclettiche o edifici in "stile".
Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, legno o metallo con semplice disegno.