Art. 8 -            AREE R. - AREE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE

A PREVALENTE TIPOLOGIA RESIDENZIALE (A.3. di cui all'art. 5).

A.        Destinazioni d'uso

Sono escluse le destinazioni d'uso che seguono:

-  destinazioni agricole;

-  depositi e magazzini merci;

-  strutture distributive quali supermercati, ecc.;

-  industrie;

-  laboratori per l'artigianato produttivo e/o di servizio;

-  allevamenti di animali di qualsiasi genere;

-  ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale dell'area.

Tutte le costruzioni con destinazioni escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività trasferite in apposite aree.

B.         Tipi d'intervento

Sono ammessi i seguenti interventi:

1)      mutamento di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area;

2)      manutenzione ordinaria e straordinaria;

3)      ristrutturazione edilizia di tipo B di cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84.

Nell'ambito di tali interventi sono ammesse modificazioni delle quote di imposta delle coperture per il raggiungimento delle altezze minime di legge per i vani abitabili, con un innalzamento massimo di m. 1,00;

4)      demolizione di manufatti e bassi fabbricati;

5)      ricostruzione o nuova edificazione di bassi fabbricati, secondo i parametri di cui alle schede
allegate alle presenti N. d'A. e con destinazione esclusivamente a servizio della residenza, con
esclusione di ogni destinazione comportante C.I.R. aggiuntiva.

Per basso fabbricato si intende una costruzione aperta o chiusa, che si elevi per un'altezza non superiore a mt. 3 dal piano di campagna alla linea di gronda.

In caso tali fabbricati siano da adibirsi ad autorimessa o locali per impianti tecnologici a servizio della residenza, si potrà derogare al rapporto di copertura stabilito per l'area in oggetto fino ad un valore massimo di 1/3 della superficie fondiaria.

6)  ampliamento una tantum delle abitazioni per adeguamento igienico-sanitario o funzionale non
eccedente il 20% della superficie utile esistente e <x>n un massimo dì mq. 30, non cumulabile comunque
ad eventuali possibilità di recupero di parti ex agricole aggregate al fabbricato residenziale.

Per  gli  edifici  con  destinazione   d'uso  esclusa  dall'area  sono  ammessi  solo   interventi  di

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il mutamento di destinazione d'uso di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo è

consentito in tutti gli edifici.

In caso tale mutamento comporti l'utilizzo a fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad

altro uso o inutilizzati, la volumetria interessata dovrà rientrare nei limiti delle presenti N. d'A.

C.         Modalità di intervento

Gli interventi di cui al sub. B) punti 1) 3) 5) e 6) sono ammessi a concessione singola, eccetto gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 3 2° comma punto 1) sub. C).

Gli interventi di cui al sub. B) punto 4) e gli interventi di manutenzione straordinaria, sono ammessi ad autorizzazione.

D.        Materiali da utilizzare

Tutti gli interventi di cui al sub. B) dovranno essere effettuati con l'impiego dei seguenti materiali:

- Intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci, colori terrosi.

Sono ammesse le murature in mattoni faccia vista o in cemento a vista ed i rivestimenti in paramano; pareti esterne in acciaio, vetro, alluminio e similari;

-   Zoccolatura in pietra ad elementi regolarmente squadrati o in graniglia fine;

-   Serramenti o persiane in legno, serramenti in lega leggera e in ferro laccato, avvolgibili in legno e
plastica;

-   Manti di copertura in cotto o in cemento colore bruno con pendenza non superiore a gradi 27. Si
intende esclusa la realizzazione di tetti piani e coperture a terrazza.

Non sono ammesse tipologie specificamente proprie di altri contesti ambientali o eclettiche o edifici in "stile".

Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, legno o metallo con semplice disegno.