Art. 9 -            AREE RM. AREE TOTALMENTE O PARZIALMENTE

EDIFICATE A DESTINAZIONE MISTA

(A.4. di cui all'ari 5) A.        Destinazione d'uso Sono escluse le destinazioni che seguono:

-  destinazioni agricole;

-  industrie;

-  allevamenti di animali di qualsiasi genere;

-  attività che producano immissioni anche solo moleste;

-  laboratori per l'artigianato produttivo e/o di servizio con più di 10 addetti;

-  ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale, terziario e artigianale
dell'area;

-  ipermercati e centri direzionali.

Le attività commerciali  di  distribuzione  sono  consentite nei limiti  ammessi  dal Piano  di adeguamento e di sviluppo della rete distributiva formato ai sensi della L. 426/77.

 

Tutte le costruzioni con destinazione escluse dovranno essere gradualmente trasformate e le attività relative trasferite in apposite aree.

B.        Tipi di intervento

Sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

1)      mutamento di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazione non esclusa dall'area;

2)  manutenzione ordinaria e straordinaria;

3)  ristrutturazione edilizia di tipo B di cui alla Gire. 5/SG/URB del 27.4.84.

Nell'ambito di tali interventi sono ammesse modificazioni delle quote di imposta delle coperture per il raggiungimento delle altezze minime di legge per i vani abitabili; con un innalzamento massimo di m. 1,00;

4)  demolizione di edifici, manufatti e bassi fabbricati;

5)      ricostruzione o nuova edificazione di bassi fabbricati, secondo i parametri di cui alle schede
allegate alle presenti N. d'A. e con destinazione non esclusa dall'area, con esclusione di ogni
destinazione comportante C.I.R. aggiuntiva.

Per basso fabbricato si intende una costruzione aperta o chiusa, che si elevi per un'altezza non superiore a mt. 4,50 dal piano di campagna alla linea di gronda.

In caso tali bassi fabbricati siano da adibirsi ad autorimessa o locali per impianti tecnologici a servizio della residenza si potrà derogare al rapporto di copertura stabilito per l'area in oggetto, se inferiore, fino ad un massimo di 1/2 della superficie fondiaria.

6) ampliamento una tantum delle abitazioni per adeguamento igienico-sanitario o funzionale non
eccedente il 20% della superficie utile esistente, con un massimo <a mq. 30. In caso tale ampliamento
avvenga in edifici a tipologia rurale esso dovrà prioritariamente rientrare in quanto stabilito al
successivo 3° comma.

Per gli edifici riconosciuti come aventi valore artistico-storico o documentario individuati sulle tavole di progetto e sulle planimetrie relative allo stato di fatto valgono le norme di cui all'ari 6 sub. B) 2° comma punto 1); per gli edifici aventi valore ambientale (individuati sulle tav. 08) valgono le norme di cui all'art. 6 sub. B) 2° comma punto 2).

Per gli edifici o manufatti di valore storico-artistico o documentario e per gli edifici o manufatti inclusi in ambiti di valore ambientale individuati sulle tavole di PRG, le concessioni edilizie relative o gli strumenti esecutivi devono essere sottoposti al preventivo e vincolante parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. o della Sezione Provinciale, per quanto di rispettiva competenza.

Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è ammesso il recupero alla residenza e/o ad altra destinazione non esclusa dall'area delle parti chiuse o aperte coperte dalle falde del tetto del corpo principale dell'edificio (in genere stalle e fienili), purché tale recupero soddisfi le seguenti due condizioni:

1)      Nel caso in cui la parte aperta sia costituita da porticato o loggia ad archi tradizionali, la chiusura
per il recupero dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali (conservazione
integrale di eventuali volte), e comunque ad una profondità dal filo esterno di fabbricazione non
inferiore a mt. 0,50.

2)      Le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali
devono rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N. d'A.

Nel caso le volumetrie complessive oggetto di cambiamento di destinazione d'uso non riguardino solo l'organico ampliamento delle annesse e preesistenti parti residenziali, ma determinino nuove unità immobiliari, gli elaborati grafici relativi alla concessione edilizia dovranno essere estesi all'intero corpo di fabbrica e preventivamente sottoposti alla predisposizione e approvazione di SUE.

Il mutamento di destinazione d'uso di cui al sub. B) 1° comma punto 1) del presente articolo, è

consentito in tutti gli edifici.

In caso tale mutamento comporti l'utilizzo ai fini residenziali di volumi destinati in precedenza ad

altro uso o inutilizzati, la volumetria interessata dovrà rientrare nei limiti stabiliti dalle presenti N.

d'A.

C.       Modalità d'intervento

D

Gli interventi di cui al sub. B 1° comma punti 1) 3) 5) e 6) e 4° comma sono ammessi a concessione

singola eccetto gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui all'ari 3, 2° comma punto 1

sub. C).

Gli interventi di cui al sub. B) 1° comma punto 4) e gli interventi di manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo sono ammessi ad autorizzazione.

Nel caso di interventi di nuova edificazione o recupero per attività produttive è condizione al

rilascio della concessione e relativa agibilità la specificazione e l'esecuzione, rispettivamente delle

opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, solidi, liquidi, gassosi, in riferimento

all'intero impianto ai sensi della legislazione vigente.

Nel caso di interventi a carattere commerciale è condizione al rilascio della concessione il

reperimento delle aree a servizio pubblico secondo i disposti di cui all'art. 21, punto 3, della L.R.

56/77.

D.       Materiali da utilizzare

Materiali da utilizzare per gli interventi sugli edifici, di altezza superiore a mt. 4,50 ad uso residenziale o ad esso assimilabile:

- intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci, colori terrosi.

Pareti esterne in vetro, acciaio, alluminio, cemento faccia vista e similari;

-   eventuale zoccolatura ad elementi squadrati di altezza max m. 1 ;

-   serramenti a persiana in legno, serramenti in lega leggera e in ferro laccato, avvolgibili in legno o
plastica;

-   manti di copertura in coppi, tegole portoghesi o tegole in cemento colore bruno con pendenza non
superiore a gradi 27.

Materiali da utilizzare per gli interventi sui bassi fabbricati di altezza non superiore a mt. 4,50.

- Intonaci esterni a calce o intonaci plastici lisci. Pareti esterne in vetro, acciaio, alluminio,
cemento faccia vista, e similari.

Le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura, legno, metallo, con semplice disegno.