NORME
TECNICHE DI CUI ALLA RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA
8. CONCLUSIONI
Secondo la Circolare del 18.5.1990 n°11 PRE e la
normativa vigente in materia, lo studio geologico geomorfologico è di esclusiva competenza della
figura professionale del Geologo,
mentre la relazione geotecnica può essere redatta anche dal progettista
competente in materia.
Per
le cave si ritiene opportuno comunque prevedere in sede di attivazione
un'analisi della loro
compatibilità geomorfologica.
Per una corretta
gestione del territorio, tutte le infrastrutture, (strade ecc.) non debbono costituire significativo ostacolo al
deflusso delle acque, né costituire un aumento significativo del rischio
del contesto con cui interagiscono.
L'effetto
delle impermeabilizzazioni deve essere sempre valutato indipendentemente dalle classi di
pericolosità della zona, ciò al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione
delle acque.
Nelle
porzioni di territorio in zone classificate IIIa, i
cambi di destinazione d'uso, tutti
gli interventi ammessi, e in particolare le seguenti realizzazioni:
A)
ampliamenti
ed inserimenti di nuovi elementi, contemplati anche dal restauro, dal
risanamento e dalla ristrutturazione;
B) tutti gli interventi ammessi nelle fasce
di rispetto fluviale;
C)
i
manufatti per il funzionamento dei servizi di interesse generale;
D)
gli interventi a destinazione sportiva e per l'impiego del
tempo libero le opere in
aree a verde privato,
possono essere realizzati solo se le
opere non aumentano il rischio del contesto con cui interagiscono e
sono compatibili con il Piano di Protezione Civile, principalmente in ordine alla pubblica e privata incolumità.
Ciò può essere
documentato e certificato da apposita relazione redatta da competenti
professionisti.
Nelle zone
inserite in classe IIIa non è ammessa la sostituzione
edilizia (demolizione e ricostruzione) e gli interventi sono limitati alla
ristrutturazione di tipo A escludendo quella di tipo B; quest'ultima è ammessa
se finalizzata agli adeguamenti degli edifici esistenti per il rispetto della legislazione in vigore, anche in
materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze degli usi e delle
attività in atto.
Interventi in aree comprese in Classe IIIb: le nuove opere e le nuove costruzioni sono ammesse dopo
la verifica della realizzazione e dell'efficienza degli interventi previsti nel cronoprogramma.
Per le porzioni
di territorio classificate Classe IIIc, in sede
attuativa saranno previsti tempi e meccanismi per evitare l'ulteriore utilizzo
urbanistico anche del patrimonio esistente.
La fascia di rispetto di 10 metri da applicarsi per tutti
i corsi d'acqua minori rappresenta il limite inferiore
di inedificabilità, in sede attuativa sarà compito
del soggetto richiedente l'intervento
dimostrare che tale salvaguardia sia esaustiva della sicurezza idrogeologica
del contesto.
Pertanto:
1.
Le concessioni e le
autorizzazioni riguardanti trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle aree soggette al vincolo di tutela
idrogeologica o a quello paesistico di cui alla L. 1497/39 (ora T.U.
490/99) e al D.M. 1.8.1985, ivi compreso il vincolo di cui alla legge 431/1985, devono essere accompagnate dallo
specifico provvedimento autorizzativo previsto
dalla legislazione inerente ai vincoli anzidetti.
2.
Ferme restando le disposizioni di legge, nonché quelle più
restrittive delle presenti norme, nelle parti del territorio agricolo che
il Piano regolatore generale assoggetta a specifica tutela paesistica, anche
derivante dalla natura boschiva dell'area e dai relativi divieti di cui
alla lettera a) del comma 5 dell'art. 30 della L.R.
56/77 e s.m.i., non è consentita alcuna nuova
edificazione, eccezion fatta per le strutture tecniche destinate all'esercizio
dell'agricoltura nell'ambito di un'azienda agricola esistente in loco. E' consentito
il
recupero dei fabbricati e manufatti esistenti, mediante interventi di
manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (esclusa
la sostituzione), nonché
l'ampliamento degli stessi, con interventi di cui all'art. 14 delle presenti
Norme.
3.
L'Allegato
Tecnico "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"
(TAV. 5), individua e delimita cartograficamente le aree del territorio comunale ai fini
delle verifica della ammissibilità
degli interventi previsti dal P.R.G. secondo la seguente classificazione:
Classe II — porzioni di territorio nelle
quali, considerate le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, gli
interventi sono subordinati alle eventuali condizioni edificatorie conseguenti alle
indagini prescritte dal D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo esclusivamente nell'ambito dei singolo lotto edificatorio o di un
intorno significativo circostante:
Ø Classe IIa:
aree a morfologia
collinare
Ø Classe IIb: aree inondabili per eventi di piena catastrofici
(acque a bassa energia e altezza)
Classe III - porzioni di territorio in cui gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio, derivante quest'ultimo dall'urbanizzazione
dell'area, sono tali da pregiudicarne l'utilizzo
qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la
previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela dei
patrimonio esistente.
Ø Classe IIIa - porzioni di territorio inedificate,
che presentano caratteristiche geomorfologiche o evidenze di dissesto che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti
Ø Classe IIIb - porzioni di territorio urbanizzate o di espansione
nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali
da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere
pubblico o privato convenzionato a tutela del patrimonio urbanistico esistente
Non si ritiene di
indicare terreni in Classe I.
Per
le suddette classi devono valere le seguenti nonne:
Classe II
Per le aree
appartenenti a questa Classe la realizzazione di interventi di sostituzione,
ricostruzione e nuova edificazione
è subordinata ad uno studio geomorfologico e geotecnico di fattibili condotto
secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/1988
e successive circolari esplicative, comprendente:
-
rilievo geomorfologico di dettaglio;
-
indagine geognosia finalizzata alla definizione
delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei
terreni e del substrato coinvolto (punto G.2.2 del D.M. 11.3.1988);
-
analisi di stabilità del versante in situazione naturale e del complesso
versante-intervento, condotta secondo le metodologie ritenute idonee alle
problematiche emerse (punto G.2.3 del D.M 11.3.1988);
-
verifica di compatibilità ed analisi degli interventi
previsti (punto G.2.4 del D.M 11.3. 1988).
Gli interventi di particolare impatto
sull'assetto geomorfologico, comportanti la realizzazione di insiemi di
manufatti, dovranno essere valutati, in via
preliminare, da una verifica di fattibilità delle opere su grandi aree secondo
quanto previsto al punto H del D.M. 11/03/1988 e successive circolari
esplicative.
Per gli interventi di cui all'art. 56
comma 1 della L.R, 56/77 e s.m.i.,
lo studio di cui al primo paragrafo del presente comma può essere ridotto sulla base di esigenze di accertamento
geomorfologico e geotecnico dichiarate necessarie e sufficienti da tecnico abilitato mediante asseverazione ai sensi
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.
Classe IIb:
La realizzazione di interventi di
sostituzione, ricostruzione e nuova edificazione nelle aree della presente
Classe deve prevedere misure atte a minimizzare le conseguenze di un possibile
evento alluvionale, quali la limitazione nel numero dei piani interrati e il
divieto di realizzare impianti tecnologici (es. riscaldamento e
condizionamento) nei locali interrati e/o adottare soluzioni tecniche
alternative di cui sia accertata l'idoneità.
La fattibilità degli interventi dovrà
essere verificata da una relazione geologico tecnica asseverata da realizzarsi
a cura del soggetto attuatore dell'intervento; sarà necessario eseguire:
- rilievo geomorfologico di dettaglio
-
indagine geognostica
finalizzata alla definizione delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche
dei terreni ed alla presenza di acque sotterranee;
-
schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
Classe IIIa:
All'interno delle aree appartenenti a
questa Classe è vietato realizzare nuove costruzioni ed opere di
urbanizzazione; sono ammessi unicamente gli interventi di sistemazione
idrogeologica e riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
esistente per rimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti.
Per le abitazioni isolate sono
ammesse esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per le aree ricadenti all'interno
della perimetrazione dei dissesti (Classe IIIa dis.) si esclude la
possibilità di realizzare nuove costruzioni (anche edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla
conduzione aziendale).
Subordinatamente ad uno studio di compatibilità
geomorfologica comprensivo di indagini geologiche
e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di
rischio, compresa la valutazione dell'effetto delle impermeabilizzazioni
al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione
delle acque, nonché ad eventuali conseguenti prescrizioni
di interventi atti alla loro mitigazione, è consentita la realizzazione di:
-
opere di urbanizzazione
- risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
sostituzione, ricostruzione, ampliamenti funzionali di edifici preesistenti.
Sono altresì ammessi:
·
restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia;
·
cambi di destinazione d'uso e modesti ampliamenti, nonché piccole
pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni ed
insediamenti produttivi esistenti che non
comportino un significativo aumento del rischio;
·
trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde
acquifere;
·
opere di demolizione e i reinterri
non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi
idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico nel rispetto del D.M 11/03/1988;
·
opere infrastrutturali primarie
ed impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale
di competenza degli Organi Statali, regionali o di altri Enti Territoriali;
·
interventi
finalizzati alla destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero nonché
le opere consentite nelle aree a verde privato
·
nuove costruzioni che riguardino in senso stretto
edifici per l'attività agricola e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Gli
edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito
dell'azienda agricola.
La fattibilità degli interventi, che
comunque non dovranno aumentare il rischio del contesto in cui interagiscono, dovrà essere verificata e accertata da uno
studio geomorfologico, idrogeologico comprensivo di indagini geotecniche
ai sensi della normativa vigente (D.M. 11.03.1988);
la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici mirati alla
riduzione e mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità esistenti.
A tal fine dovrà comunque essere valutato l'effetto delle
impermeabilizzazioni al fine di non provocare negative
variazioni del tempi di corrivazione delle acque.
Classe Illb
Nelle aree appartenenti a tale Classe sono consentiti
interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico o privato
convenzionato a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
In assenza di tali interventi di
riassetto, che non escludono l'eventuale necessità di accorgimenti tecnici specifici per i singoli interventi, potranno essere
realizzati unicamente gli interventi ammessi per la Classe IIIa.
Nuove opere o
nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi
di messa in sicurezza, per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità senza pregiudicare i
contesti circostanti.
Le norme rimangono quelle previste per la Classe IIIa fino all'avvenuta realizzazione e verifica della funzionalità delle
opere di riassetto territoriale,
Tali interventi
potranno consistere, in accordo con quanto previsto dal P.A.I.,
in misure non
strutturali e strutturali (di tipo estensivo ed intensivo) riferite a
problematiche geomorfologiche di versante.
L'Amministrazione
Comunale in sede attuativa, dovrà redarre in
dettaglio e adottare il cronoprogramma degli interventi per garantire la
minimizzazione del rischio; da definirsi a seconda dei casi anche per lotti
funzionali alla difesa delle singole aree.
Questi
interventi necessiteranno nel tempo di controllo, manutenzione o di ulteriore
opere di miglioramento
qualora l'evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la realizzazione.
Gli
interventi potranno essere realizzati anche da privati, purché l'approvazione
del progetto e il
collaudo siano competenza dell'Amministrazione Comunale.
Per gli interventi
permessi dovrà essere osservato:
il divieto di costruzione do
ricostruzione di locali interrati,
la realizzazione degli impianti
tecnologici (es:riscaldamento e condizionamento) e
dei quadri di comando elettrico al primo piano fuori terra o ai piani superiori
e/o soluzioni tecniche alternative di cui sia accertata l’idoneità;
il divieto di localizzare la
residenza al primo piano fuori terra, ancorché rialzato per gli interventi di
nuovo impianto.
La fattibilità
degli interventi di cui sopra dovrà essere verificata e accertata da uno studio geomorfologico, idrogeologico
comprensivo di indagini geotecniche ai sensi della normativa vigente (D.M. 11.03.1988); la progettazione dovrà prevedere
accorgimenti tecnici mirati alla riduzione e mitigazione del rischio e
dei fattori di pericolosità esistenti.
A tal fine
dovrà comunque essere valutato l'effetto delle impermeabilizzazioni al fine di non
provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione
delle acque.
4. Per gli interventi di cui all'art. 56 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. la relazione geologico-geotecnica può essere ridotta sulla base di esigenze di
accertamento geomorfologico e idrogeologico dichiarate necessarie e sufficienti
da tecnico abilitato mediante asseverazione ai sensi degli artt. 359 e
481 del Codice Penale
Gli interventi ritenuti compatibili a seguito delle
verifiche sopra citate, dovranno essere corredati da progetto esecutivo contenente:
a)
verifica
delle opere di fondazione previste (punto C del D.M. 11.3. 1988);
b)
verifica di eventuali opere di sostegno e della loro
compatibilità con l'assetto
geomorfologico (punto D del D.M 11.3.1988);
c)
verifica dei fronti di scavo temporanei e permanenti (punto G.3 del D.M.
11.3.1988);
d) progetto
delle eventuali opere di regimazione delle acque
superficiali, delle reti di drenaggio e di smaltimento delle acque raccolte (punto D.4 del
D.M. 11.3.1988) nell'ottica della compensazione del carico idraulico anche con
la creazione di aree permeabili anche per parcheggi.
5.
Nelle
porzioni di territorio appartenenti alla Classe II e Classe III per aree
limitrofe ai corsi d'acqua minori (stagionali o perenni), per i quali non è
stata evidenziata cartograficamente una fascia di
rispetto fluviale, dovrà essere rispettata una fascia minima dell'ampiezza. di
10 metri dalle sponde del corso d'acqua.
Tale fascia
di rispetto attribuita ai corsi d'acqua è assimilabile normativamente a quella prevista dal R.D. n°523/1904, e vale per quei corsi
evidenziati graficamente sulla carta di sintesi.
Lungo tutto il corso d'acqua sono vietate l'occlusione
anche parziale mediante riporti e la copertura mediante
tubi o scatolari; le opere di attraversamento dovranno essere realizzate
mediante ponti a piena sezione in modo tale da non ridurre la larghezza
dell'alveo.
La stessa fascia di rispetto dovrà essere applicata anche
ai tratti di corsi d'acqua compresi nei
concentrici ed intubati, al fine di non aggravare la situazione esistente con nuovi
insediamenti, in previsione di possibili modifiche idrauliche.
6.
Per
i settori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 sarà necessario attenersi alle
prescrizioni imposte dalla L. R. n°45 del 9/8/1989 e successive modifiche ed
integrazioni.