NORME TECNICHE DI CUI ALLA RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

8. CONCLUSIONI

Secondo la Circolare del 18.5.1990 n°11 PRE e la normativa vigente in materia, lo studio geologico geomorfologico è di esclusiva competenza della figura professionale del Geologo, mentre la relazione geotecnica può essere redatta anche dal progettista competente in materia.

Per le cave si ritiene opportuno comunque prevedere in sede di attivazione un'analisi della loro compatibilità geomorfologica.

Per una corretta gestione del territorio, tutte le infrastrutture, (strade ecc.) non debbono costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque, né costituire un aumento significativo del rischio del contesto con cui interagiscono.

L'effetto delle impermeabilizzazioni deve essere sempre valutato indipendentemente dalle classi di pericolosità della zona, ciò al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque.

Nelle porzioni di territorio in zone classificate IIIa, i cambi di destinazione d'uso, tutti gli interventi ammessi, e in particolare le seguenti realizzazioni:

A)     ampliamenti ed inserimenti di nuovi elementi, contemplati anche dal restauro, dal risanamento e dalla ristrutturazione;

B)  tutti gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto fluviale;

C)    i manufatti per il funzionamento dei servizi di interesse generale;

D)    gli interventi a destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero le opere in aree a verde privato,

possono essere realizzati solo se le opere non aumentano il rischio del contesto con cui interagiscono e sono compatibili con il Piano di Protezione Civile, principalmente in ordine alla pubblica e privata incolumità.

Ciò può essere documentato e certificato da apposita relazione redatta da competenti professionisti.

Nelle zone inserite in classe IIIa non è ammessa la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) e gli interventi sono limitati alla ristrutturazione di tipo A escludendo quella di tipo B; quest'ultima è ammessa se finalizzata agli adeguamenti degli edifici esistenti per il rispetto della legislazione in vigore, anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze degli usi e delle attività in atto.

Interventi in aree comprese in Classe IIIb: le nuove opere e le nuove costruzioni sono ammesse dopo la verifica della realizzazione e dell'efficienza degli interventi previsti nel cronoprogramma.

Per le porzioni di territorio classificate Classe IIIc, in sede attuativa saranno previsti tempi e meccanismi per evitare l'ulteriore utilizzo urbanistico anche del patrimonio esistente.

La fascia di rispetto di 10 metri da applicarsi per tutti i corsi d'acqua minori rappresenta il limite inferiore di inedificabilità, in sede attuativa sarà compito del soggetto richiedente l'intervento dimostrare che tale salvaguardia sia esaustiva della sicurezza idrogeologica del contesto.

Pertanto:

1.                  Le concessioni e le autorizzazioni riguardanti trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle aree soggette al vincolo di tutela idrogeologica o a quello paesistico di cui alla L. 1497/39 (ora T.U. 490/99) e al D.M. 1.8.1985, ivi compreso il vincolo di cui alla legge 431/1985, devono essere accompagnate dallo specifico provvedimento autorizzativo previsto dalla legislazione inerente ai vincoli anzidetti.

2.                  Ferme restando le disposizioni di legge, nonché quelle più restrittive delle presenti norme, nelle parti del territorio agricolo che il Piano regolatore generale assoggetta a specifica tutela paesistica, anche derivante dalla natura boschiva dell'area e dai relativi divieti di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m.i., non è consentita alcuna nuova edificazione, eccezion fatta per le strutture tecniche destinate all'esercizio dell'agricoltura nell'ambito di un'azienda agricola esistente in loco. E' consentito il recupero dei fabbricati e manufatti esistenti, mediante interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (esclusa la sostituzione), nonché l'ampliamento degli stessi, con interventi di cui all'art. 14 delle presenti Norme.

3.                  L'Allegato Tecnico "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (TAV. 5), individua e delimita cartograficamente le aree del territorio comunale ai fini delle verifica della ammissibilità degli interventi previsti dal P.R.G. secondo la seguente classificazione:

Classe II — porzioni di territorio nelle quali, considerate le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, gli interventi sono subordinati alle eventuali condizioni edificatorie conseguenti alle indagini prescritte dal D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito dei singolo lotto edificatorio o di un intorno significativo circostante:

Ø  Classe IIa: aree a morfologia collinare

Ø  Classe IIb: aree inondabili per eventi di piena catastrofici (acque a bassa energia e altezza)

Classe III - porzioni di territorio in cui gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivante quest'ultimo dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da pregiudicarne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela dei patrimonio esistente.

Ø  Classe IIIa - porzioni di territorio inedificate, che presentano caratteristiche geomorfologiche o evidenze di dissesto che le rendono inidonee a nuovi insediamenti

Ø  Classe IIIb - porzioni di territorio urbanizzate o di espansione nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico o privato convenzionato a tutela del patrimonio urbanistico esistente

Non si ritiene di indicare terreni in Classe I.

Per le suddette classi devono valere le seguenti nonne:

Classe II

Per le aree appartenenti a questa Classe la realizzazione di interventi di sostituzione, ricostruzione e nuova edificazione è subordinata ad uno studio geomorfologico e geotecnico di fattibili condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/1988 e successive circolari esplicative, comprendente:

-          rilievo geomorfologico di dettaglio;

-   indagine geognosia finalizzata alla definizione delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e del substrato coinvolto (punto G.2.2 del D.M. 11.3.1988);

-             analisi di stabilità del versante in situazione naturale e del complesso versante-intervento, condotta secondo le metodologie ritenute idonee alle problematiche emerse (punto G.2.3 del D.M 11.3.1988);

-             verifica di compatibilità ed analisi degli interventi previsti (punto G.2.4 del D.M 11.3. 1988).

Gli interventi di particolare impatto sull'assetto geomorfologico, comportanti la realizzazione di insiemi di manufatti, dovranno essere valutati, in via preliminare, da una verifica di fattibilità delle opere su grandi aree secondo quanto previsto al punto H del D.M. 11/03/1988 e successive circolari esplicative.

Per gli interventi di cui all'art. 56 comma 1 della L.R, 56/77 e s.m.i., lo studio di cui al primo paragrafo del presente comma può essere ridotto sulla base di esigenze di accertamento geomorfologico e geotecnico dichiarate necessarie e sufficienti da tecnico abilitato mediante asseverazione ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

Classe IIb:

La realizzazione di interventi di sostituzione, ricostruzione e nuova edificazione nelle aree della presente Classe deve prevedere misure atte a minimizzare le conseguenze di un possibile evento alluvionale, quali la limitazione nel numero dei piani interrati e il divieto di realizzare impianti tecnologici (es. riscaldamento e condizionamento) nei locali interrati e/o adottare soluzioni tecniche alternative di cui sia accertata l'idoneità.

La fattibilità degli interventi dovrà essere verificata da una relazione geologico tecnica asseverata da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento; sarà necessario eseguire:

- rilievo geomorfologico di dettaglio

- indagine geognostica finalizzata alla definizione delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni ed alla presenza di acque sotterranee;

- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

Classe IIIa:

All'interno delle aree appartenenti a questa Classe è vietato realizzare nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione; sono ammessi unicamente gli interventi di sistemazione idrogeologica e riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente per rimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti.

Per le abitazioni isolate sono ammesse esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per le aree ricadenti all'interno della perimetrazione dei dissesti (Classe IIIa dis.) si esclude la possibilità di realizzare nuove costruzioni (anche edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale).

Subordinatamente ad uno studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio, compresa la valutazione dell'effetto delle impermeabilizzazioni al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque, nonché ad eventuali conseguenti prescrizioni di interventi atti alla loro mitigazione, è consentita la realizzazione di:

-   opere di urbanizzazione

- risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione, ricostruzione, ampliamenti funzionali di edifici preesistenti.

Sono altresì ammessi:

·         restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

·         Casella di testo: t;, T. tcambi di destinazione d'uso e modesti ampliamenti, nonché piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni ed insediamenti produttivi esistenti che non comportino un significativo aumento del rischio;

·         trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

·         opere di demolizione e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico nel rispetto del D.M 11/03/1988;

·         opere infrastrutturali primarie ed impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi Statali, regionali o di altri Enti Territoriali;

·         interventi finalizzati alla destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero nonché le opere consentite nelle aree a verde privato

·         nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per l'attività agricola e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Gli edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola.

La fattibilità degli interventi, che comunque non dovranno aumentare il rischio del contesto in cui interagiscono, dovrà essere verificata e accertata da uno studio geomorfologico, idrogeologico comprensivo di indagini geotecniche ai sensi della normativa vigente (D.M. 11.03.1988); la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici mirati alla riduzione e mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità esistenti.

A tal fine dovrà comunque essere valutato l'effetto delle impermeabilizzazioni al fine di non provocare negative variazioni del tempi di corrivazione delle acque.

Classe Illb

Nelle aree appartenenti a tale Classe sono consentiti interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico o privato convenzionato a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto, che non escludono l'eventuale necessità di accorgimenti tecnici specifici per i singoli interventi, potranno essere realizzati unicamente gli interventi ammessi per la Classe IIIa.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità senza pregiudicare i contesti circostanti.

Le norme rimangono quelle previste per la Classe IIIa fino all'avvenuta realizzazione e verifica della funzionalità delle opere di riassetto territoriale,

Tali interventi potranno consistere, in accordo con quanto previsto dal P.A.I., in misure non strutturali e strutturali (di tipo estensivo ed intensivo) riferite a problematiche geomorfologiche di versante.

L'Amministrazione Comunale in sede attuativa, dovrà redarre in dettaglio e adottare il cronoprogramma degli interventi per garantire la minimizzazione del rischio; da definirsi a seconda dei casi anche per lotti funzionali alla difesa delle singole aree.

Questi interventi necessiteranno nel tempo di controllo, manutenzione o di ulteriore opere di miglioramento qualora l'evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la realizzazione.

Gli interventi potranno essere realizzati anche da privati, purché l'approvazione del progetto e il collaudo siano competenza dell'Amministrazione Comunale.

Per gli interventi permessi dovrà essere osservato:

 

il divieto di costruzione do ricostruzione di locali interrati,

la realizzazione degli impianti tecnologici (es:riscaldamento e condizionamento) e dei quadri di comando elettrico al primo piano fuori terra o ai piani superiori e/o soluzioni tecniche alternative di cui sia accertata l’idoneità;

il divieto di localizzare la residenza al primo piano fuori terra, ancorché rialzato per gli interventi di nuovo impianto.

La fattibilità degli interventi di cui sopra dovrà essere verificata e accertata da uno studio geomorfologico, idrogeologico comprensivo di indagini geotecniche ai sensi della normativa vigente (D.M. 11.03.1988); la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici mirati alla riduzione e mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità esistenti.

A tal fine dovrà comunque essere valutato l'effetto delle impermeabilizzazioni al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque.

4. Per gli interventi di cui all'art. 56 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. la relazione geologico-geotecnica può essere ridotta sulla base di esigenze di accertamento geomorfologico e idrogeologico dichiarate necessarie e sufficienti da tecnico abilitato mediante asseverazione ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

Gli interventi ritenuti compatibili a seguito delle verifiche sopra citate, dovranno essere corredati da progetto esecutivo contenente:

a)                    verifica delle opere di fondazione previste (punto C del D.M. 11.3. 1988);

b)                    verifica di eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico (punto D del D.M 11.3.1988);

c)                     verifica dei fronti di scavo temporanei e permanenti (punto G.3 del D.M. 11.3.1988);

d) progetto delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali, delle reti di drenaggio e di smaltimento delle acque raccolte (punto D.4 del D.M. 11.3.1988) nell'ottica della compensazione del carico idraulico anche con la creazione di aree permeabili anche per parcheggi.

5.                     Nelle porzioni di territorio appartenenti alla Classe II e Classe III per aree limitrofe ai corsi d'acqua minori (stagionali o perenni), per i quali non è stata evidenziata cartograficamente una fascia di rispetto fluviale, dovrà essere rispettata una fascia minima dell'ampiezza. di 10 metri dalle sponde del corso d'acqua.

Tale fascia di rispetto attribuita ai corsi d'acqua è assimilabile normativamente a quella prevista dal R.D. n°523/1904, e vale per quei corsi evidenziati graficamente sulla carta di sintesi.

Lungo tutto il corso d'acqua sono vietate l'occlusione anche parziale mediante riporti e la copertura mediante tubi o scatolari; le opere di attraversamento dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo tale da non ridurre la larghezza dell'alveo.

La stessa fascia di rispetto dovrà essere applicata anche ai tratti di corsi d'acqua compresi nei concentrici ed intubati, al fine di non aggravare la situazione esistente con nuovi insediamenti, in previsione di possibili modifiche idrauliche.

6.                  Per i settori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D. 3267 del 30/12/1923 sarà necessario attenersi alle prescrizioni imposte dalla L. R. n°45 del 9/8/1989 e successive modifiche ed integrazioni.