Gli interventi di
qualunque tipo, negli ambiti indicati, dovranno in primo luogo realizzare il
restauro conservativo delle preesistenze di interesse storico, artistico o
ambientale emergenti dalla lettura, filologicamente guidata, delle
preesistenze, con ripristino delle parti degradate, alterate o manomesse,
evitando ogni intervento falsificante o puramente imitativo, all'infuori di
rigorose regole di continuità stilistica ed architettonica.
All'uopo i progetti di
recupero saranno sempre corredati, oltre che da un'esauriente documentazione
dello stato di fatto (rilievi accurati in scala almeno 1:100 con particolari
costruttivi in scala adeguata, fotografie esterne e interne, ) da una
documentazione storico-filologica sulle vicende precedenti dei luoghi e degli
immobili interessati e sugli elementi vincolanti, ai sensi del D.Lgs. 42/2004
(ex Legge 1.6.1939, n° 1089 e della Legge 29.6.1939, n° 1497).
Oltre alle suddette
cautele, gli altri interventi eventualmente ammessi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni
particolari:
a)
le
facciate degli edifici dovranno accordarsi, per la dimensione, i materiali, le
proporzioni, i colori, la modulazione delle aperture e di ogni altro elemento
di scansione, agli edifici circostanti, di interesse storico-artistico ed
ambientale.
Sono in particolare esclusi
rivestimenti lignei, resino-plastici, ceramici, in klinker, in pietra e
zoccolature in pietra alte più di 80 cm. da terra.
Le
superfici esterne dovranno essere trattate in modo quanto più possibile
semplice ed uniforme, preferibilmente con intonaco semplicemente frattazzato
senza sovrapposizione di pastina e tinteggiature con colori tradizionali alla
piemontese, ottenuti a base di pigmenti terrosi incorporati nell'intonaco.
b)
le
coperture saranno sempre a falde (con esclusione di mansarde e tetti piani
superiori a 10 mq.) con pendenza massima del 50%, in coppi canali alla
piemontese. I cornicioni dovranno, per aggetto, sagome e spessore, accordarsi a
quelli degli edifici preesistenti validi circostanti (pantalere con orditura a
vista, ecc., con esclusione di ogni contraffazione stilistica), il canale di
gronda sarà in lamiera, di sagoma tradizionale, aggettante ed in vista rispetto
al cornicione.
c)
sporti
a pareti perimetrali chiuse con qualsivoglia materiale e rientranze rispetto al
filo di facciata sono rigorosamente esclusi.
I balconi rivolti verso spazi
pubblici di profondità inferiore a mt. 10,00 dovranno essere contenuti in una
sporgenza massima pari a 1/12 della suddetta profondità; i balconi non potranno
comunque essere realizzati verso spazi liberi di profondità inferiore a mt.
7,50; in ogni caso avranno sporgenza massima di mt. 1,00 e larghezza massima di
mt. 2,00 (eccetto che in soluzione a ballatoio verso spazi interni), saranno
realizzati in lastra di pietra o in soletta in c.a. in vista (spessore massimo
cm. 10) e saranno dotati di ringhiere in ferro a semplici bacchette diritte di
ferro quadro portate da due correnti di piattina di ferro, senza alcuna
lavorazione decorativa.
Eventuali interventi
con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti punti a), b) e c)
potranno essere ammessi previo parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio.
1. Nelle zone urbanistiche E, EI, EU ed AF oltre che gli obiettivi prioritari richiamati dalla Legge Regionale n° 56/1977 all'articolo 25, 1° comma, la presente Variante Generale di adeguamento del P.R.G. intende perseguire la salvaguardia dei residui equilibrati rapporti instaurati con l'ambiente naturale della tradizione tipologica-edilizia locale e l'arresto di ogni loro ulteriore deterioramento ad opera di trasformazioni artificiali contaminanti e di incontrollati interventi alteranti gli assetti preesistenti sotto il profilo tipologico-compositivo.
Nelle aree
collinari le soluzioni progettuali dovranno rispettare il naturale profilo del
suolo evitando che si producano dislivelli superiori a 1,5 metri di altezza,
fatti salvi i casi di specifici interventi di difesa idrogeologica o di recupero
ambientale.
Nel caso di interventi interessanti aree di versante i corpi di fabbrica dovranno essere disposti con l’asse principale seguendo le curve di livello.
L’eventuale impatto visuale delle opere costruite dovrà essere minimizzato con l’uso di schermature vegetali, arboree ed arbustive.
2. I progetti di intervento di recupero, di completamento e di nuova edificazione dovranno essere corredati da esauriente documentazione sullo stato di fatto dei luoghi, consistente in rilievi topografici plano-altimetrici a curve di livello e da fotografie riprese da tutti i punti di vista, dai quali possa essere percepito l'intorno unitario ambientale del sito interessato.
3. Inoltre dovranno essere rispettate nel territorio extraurbano, sia negli interventi di recupero che in quelli di nuova costruzione di edifici residenziali, le seguenti caratteristiche tipologiche:
1)
Impianto
tipologico
Le nuove costruzioni residenziali e gli ampliamenti dovranno
mantenere l’impianto tipologico caratteristico dell'edificazione rurale tradizionale
con i seguenti requisiti:
- edificazione
su due piani fuori terra (tre piani nel caso di recupero di fabbricati
esistenti) con esclusione di piani rialzati, facciate continue senza aggetti a
sbalzo, tetto a due falde o a due falde con padiglioni di testata;
- gli interventi di recupero e
ristrutturazione dovranno mantenere l'assetto planovolumetrico originale
valorizzandone gli eventuali elementi significativi quali le arcate di portico
tamponate, la ripetizione modulare dei varchi di finestratura, la continuità
delle linee di colmo e di gronda.
2)
Facciate
Le facciate dovranno avere un disegno geometrico semplice
con prevalenza dei pieni rispetto alle aperture che dovranno avere forma
rettangolare posta verticalmente.
Le superfici esterne delle facciate dovranno essere
realizzate in intonaco semplicemente frattazzato e tinteggiato con colori previsti dal Piano del colore, ovvero in
mattoni pieni a vista, ovvero, nelle aree in cui vi siano preesistenze simili,
in pietra naturale a conci, dello stesso tipo di quella tradizionalmente
utilizzata.
Le eventuali zoccolature saranno ammesse a condizione che non
superino le altezze di 60cm e dovranno essere realizzate:
-
con
lastre regolari in pietra naturale;
-
in
rilevato ad intonaco decorato;
non sono ammessi ulteriori cambiamenti dei materiali di
rivestimento o di decoro delle facciate.
Non è ammesso l’uso di piastrellature di qualsiasi tipo (materiale ceramico, klinker, gres o similari) e di materiali plastici.
Nel caso di ampliamenti, ristrutturazioni e completamenti
dovranno essere utilizzati gli stessi materiali di finitura delle facciate che
caratterizzano l'impianto originale, mantenendo o ricostruendo o estendendo
alle parti ampliate eventuali fregi, motivi decorativi, particolari modalità di
uso dei materiali proprie dell'impianto originale.
I serramenti esterni saranno in legno biaccato o smaltato
con varchi aventi sagome e proporzioni tipiche delle vecchie edificazioni
rurali; le protezioni esterne delle finestre e porte finestre saranno realizzate
con persiane alla piemontese biaccate o smaltate.
3)
Coperture
Le coperture saranno sempre a falde con esclusione di tetti
piani e linee di falda spezzate, con pendenza massima del 50%, coperte con
coppi. È ammessa l’apertura di abbaini con le limitazioni di cui all’art. 50
delle presenti NTA.
Gli elementi di aggetto del tetto dal filo di fabbrica
verranno realizzati con cornici sagomate ovvero con cornicioni inclinati,
ovvero con pantalere con orditura a vista.
In caso di rifacimento delle coperture dovranno essere
mantenuti o ripristinati o ricostruiti gli elementi decorativi costituiti da
cornicioni, camini, muri tagliafuoco.
Gronde e discese saranno in lamiera, di sagoma tradizionale
posizionate a vista esternamente al bordo del tetto e ai muri.
4)
Aggetti
e sporti
Aggetti e sporti a pareti perimetrali chiuse sono rigorosamente esclusi, i balconi dovranno essere realizzati con la sporgenza massima di mt. 1,00, con lastre di pietra o assito in legno ovvero in via subalterna con lastre in c.a. dello spessore massimo di 12 cm. e, comunque, con sostegni a mensola realizzati in pietra, cemento sagomato o ferro; le ringhiere saranno in ferro pieno a quadretti piattine o tondi di semplice disegno. Le presenti norme potranno essere derogate solo per mantenere o riprodurre eventuali elementi costruttivi o decorativi preesistenti e caratterizzanti la tipologia dell'edificio.
4. Nel caso di progetti di intervento di recupero, di completamento e di nuova edificazione di fabbricati funzionali allo svolgimento delle attività agricole dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
-
i
fabbricati dovranno avere pianta rettangolare o quadrangolare con copertura
piana o a due falde;
-
nel
caso di recupero di fabbricati esistenti le aperture dovranno mantenere le
caratteristiche originarie in relazione a materiali e dimensioni, è ammessa la
sostituzione dei serramenti originari anche con materiali difformi
dall’originale qualora gli stessi siano di materiali metallici con materiali
lignei o materiali metallici rivestiti in legno o dipinti con i colori ammessi
dal Piano del Colore. In caso di mantenimento dei serramenti originari, gli
stessi, qualora realizzati con materiali metallici devono essere rivestiti in
legno o dipinti con i colori ammessi dal Piano del Colore. Non è ammessa la
realizzazione di balconi, né scale esterne o altri corpi aggettanti;
-
E’
consentito l’utilizzo di materiali di copertura diversi dal coppo purché siano
di colore e materiale compatibili con i materiali tradizionali tipici della
zona e non abbiano superficie riflettente.
-
Si
dovranno rispettare le prescrizioni del Piano del Colore previste per le “Zone
esterne”.
5. Le recinzioni dovranno avere altezza totale non superiore a 2,50 metri, e dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, art. 52.
6. La progettazione degli edifici dovrà essere comprensiva della progettazione degli spazi verdi, ed in particolare si richiede la specificazione di quanto segue:
a)
il
tipo di trattamento delle superfici (a prato, con vegetazione, parzialmente
impermeabilizzato, etc);
b)
le
specie vegetali utilizzate specificando colori, persistenza del fogliame,
caratteri dimensionali, evitando l’utilizzo di specie vegetali alloctone e la
formazione di diaframmi troppo netti e troppo alti in specie sempreverdi.
Le aree d’interesse naturalistico (vedi Tavola U2) comprendono le aree boscate, le fasce ripariali, le incisioni calanchive e non relative al reticolo idrografico, le macchie e le fasce arboree ed arbustive diffuse nel territorio agricolo. Ai fini della loro conservazione, in tutte le aree agricole valgono le seguenti indicazioni:
a)
sono
ammessi gli usi e le attività naturalistiche (conservazione e gestione
naturalistica, osservazione scientifica), nonché le attività del tempo libero
(sportive e ricreative);
b)
sono
ammesse le conversioni colturali esclusivamente per trasformare altre colture
in colture legnose di specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;
c)
sono
ammessi gli interventi di sistemazione ambientale atti a ridurre il livello di
rischio idrogeologico;
Ai fini della conservazione dei caratteri del paesaggio agrario valgono le seguenti indicazioni:
d)
è
vietata l’estirpazione non giustificata delle macchie arboree, degli alberi
isolati, delle siepi e di altri elementi vegetali che costituiscono la trama
della struttura agricola ed ambientale;
e)
i
vigneti di nuovo impianto dovranno essere impiantati preferibilmente
perpendicolarmente alle linee di massima pendenza con palificazioni in legno;
f)
le
sistemazioni dei terreni delle zone acclivi devono essere realizzate con
sistemi tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti) o mediante l’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica o con muretti a secco in pietra locale;
g)
le
colture agricole devono distare almeno 4 metri dal ciglio delle sponde fluviali
e del reticolo idrografico minore. Nelle zone prossime ai rii minori e nelle
zone con massima pendenza la conduzione dei fondi dovrà privilegiare la
crescita delle specie arbustive e favorire lo sviluppo del ceduo;
h)
è vietata
la modifica dei tracciati viari esistenti che prevedano l’eliminazione di
elementi arborei ed arbustivi di rilievo.
1.
Le aree
urbanizzate ricadenti all’interno della Core
Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante sono le seguenti:
a.
zone A:
A1, A2, A3;
b.
zone
AF: AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8 (parte), AF14 (parte), AF15;
c.
zone B:
BR12 (parte), BR16;
d. zone D:
DR1/p, DR2/p, DR2/ta, DR/6/1/p, DR7/p (parte);
e. zone
VP: VP4, VP5;
f.
zone S: S1, S2, S4, S5, S21, S33 (parte), S35
(parte),S64, S161, S170.
2.
Gli
interventi ammessi dalle presenti NTA e dalle specifiche schede di zona per le
zone A (A1, A2, A3) sono altresì sottoposti alle prescrizioni contenute alla
lettera A “Interventi nel Centro Storico e nelle altre aree di interesse
storico ambientale e genericamente nelle aree di tipo A” del presente Allegato
A alle NTA.
3.
Analogamente,
gli interventi ammessi dalle presenti NTA e dalle specifiche schede di zona per
le zone AF (AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8 (parte), AF14 (parte), AF15)
sono altresì sottoposti alle prescrizioni contenute alla lettera B “Interventi
nel territorio extraurbano” del presente Allegato A alle NTA.
4. Per gli interventi ammessi all’interno delle zone B e DR di cui alle precedenti lettere c. e d. si applicano le specifiche di seguito elencate:
a) Percepibilità
da e verso i principali punti di vista o percorsi:
Gli interventi ammessi devono mirare alla valorizzazione delle visuali lungo assi prospettici o da punti di vista significativi. Pertanto, all’atto della richiesta del titolo abilitativo dovrà essere effettuata una verifica progettuale mediante foto-inserimento in modo da valutare l’eventuale interferenza sull’assetto complessivo del contesto urbano limitrofo e sui principali punti di vista o percorsi interessati dalla vista degli edifici in progetto.
b) Progettazione
delle pertinenze, degli accessi e del verde
Qualora gli interventi prevedano l’eventuale frazionamento della proprietà, la progettazione dovrà garantire l’unità degli spazi comuni e della coerente funzionalità con la struttura edilizia.
La progettazione delle aree esterne dovrà avvenire contestualmente al progetto edilizio e dovrà prevedere la progettazione degli spazi destinati a verde, definendo puntualmente il trattamento delle superfici (a prato, con vegetazione, parzialmente pavimentate) e delle specie vegetali da impiantare.
Le eventuali alberature, i filari e le sistemazioni a giardino presenti nelle aree, dovranno essere conservati. E’ ammessa l’eliminazione dei soggetti vegetali instabili e/o presentanti patologie a rischio per gli altri individui.
Le specie arboreo-arbustive da utilizzare dovranno fare riferimento alle preesistenze del contesto di appartenenza ed alla vegetazione potenziale dell’area.
Le alberature dovranno sempre essere piantate su piena terra.
Le parti pavimentate di impianto storico ancora in buono stato dovranno essere conservate ed integrate nelle parti mancanti e/o deteriorate.
Le nuove aree pavimentate dovranno essere attuate mediante l’utilizzo di materiali permeabili e semipermeabili, in modo da favorire il drenaggio naturale. Non è ammesso l’uso di manti bituminosi e platee di cemento, fatte salve le sole aree di servizio e di movimentazione dei mezzi nelle parti destinate ad uso produttivo.
c) Recinzioni
ed accessi
Le recinzioni dovranno essere a giorno, eventualmente completate con il verde. Non sono ammesse soluzioni chiuse o costruite, fatte salve le recinzioni già esistenti che dovranno essere conservate e completate in coerenza con l’esistente.
Non è consentita la modifica degli accessi originari che dovranno essere conservati sia nel numero sia nelle loro caratteristiche tipologiche e dimensionali.
d) Edifici e
fabbricati
Gli interventi consentiti non devono produrre l’alterazione e l’impoverimento dei materiali delle facciate, dell’apparato decorativo, delle finiture, dei manti e delle strutture di copertura.
Per le zone DR1/p, DR2/ta e DRp/6/1 si ammettono coperture piane purché risultino integrate in un sistema più articolato di coperture.
Gli ampliamenti/ricostruzioni parziali degli edifici dovranno essere realizzati nel rispetto della struttura dell’impianto storico (ricostruito mediante approfondimenti dell’indagine storica) in stretta coerenza fisica, funzionale e volumetrica con gli edifici esistenti.
Non sono ammesse sopraelevazioni significative e incoerenti con l’esistente.
Gli elementi architettonici e di decoro della facciata devono essere conservati e/o ripristinati ove siano stati alterati nel tempo, con particolare attenzione per le parti in pietra ed in mattone pieno.
Non è ammessa la demolizione di strutture orizzontali voltate e dei corpi scala originari, che dovranno essere adeguatamente evidenziati nelle tavole di rilievo da allegare alla documentazione per la richiesta del titolo abilitativo.
e) Coperture
Le coperture dovranno essere esclusivamente a doppia falda o a doppia falda con teste di padiglione.
Sono ammesse coperture a falda unica solamente per porzioni o maniche con dimensioni inferiori o uguali a 6m.
Le pendenze delle falde dovranno adeguarsi a quelle degli edifici principali presenti sull’area.
Sono da mantenere i cornicioni originali e le pantalere in legno.
Il canale di gronda sarà in lamiera, di sagoma tradizionale, aggettante ed in vista rispetto al cornicione.
Gli abbaini sono possibili ove coerentemente inseriti rispetto alle partiture di facciata, di dimensioni uguali e contenute, con sagome a doppia falda, falda singola, a botte.
f) Serramenti
I serramenti dovranno essere in legno con persiane del tipo alla piemontese o con scuri interni od esterni ad ante o a scorrere. Serramenti diversi dai precedenti sono ammessi solo se riconducibili all’impianto originario dell’edificio.
Si dovranno conservare le partiture dei serramenti originari ed i serramenti originali stessi ove possibile.
Il colore dei serramenti sarà definito dal Piano del Colore.
g)
Aree vincolate
In riferimento alle aree sottoposte ai vincoli di cui all’art. 24 L.R. 56/77 e di cui al D. Lgs. 42/04 si rimanda all’art. 42/bis delle presenti NTA per la realizzazione di qualsiasi intervento.
5.
Gli
interventi ammessi dalle presenti NTA e dalle specifiche schede di zona per le
zone VP (VP4 e VP5) riguardano esclusivamente l’allestimento delle aree a verde
attrezzato o meno; la realizzazione di parcheggi privati e la realizzazione di
infrastrutture per il gioco lo sport ed il tempo libero che non comportino la
realizzazione di edifici accessori eccedenti i 12 mq; si ritiene pertanto che
all’interno delle suddette aree si rispettino i parametri di cui all’art. 34/ter
e alle specifiche schede normative.
6. Gli interventi ammessi dalle presenti NTA per le zone S (S1, S2, S4, S5, S21, S33 (parte), S35 (parte),S64, S161, S170) sono normati ai sensi dell’art. 38 delle presenti NTA.