Art.
29. Fascia di deflusso della piena
(Fascia A)
1. Nella Fascia A il Piano persegue
l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso
della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di
equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile,
l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle
difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento
in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
a) le
attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto
morfologico idraulico, infrastrutturale, edilizio, falle salve le prescrizioni
dei successivi articoli;
b) la
realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
l'ampliamento degli stessi impianti esistenti nonché l'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.
Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3,
let. l);
c) la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue nonché
l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. L);
d) le
coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli
interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con
specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine
di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di
vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di
stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le
Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi
di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41
del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme
restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
e) la
realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
f) il
deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi
genere.
3. Sono per contro consentiti:
a) cambi
colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
b) gli
interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e
all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di
interferenza antropica;
c) le
occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo,
realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la
pubblica incolumità in caso di piena;
d) i
prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non
superiori a 150 m3 annui;
e) la
realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena,
per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi
individuati nell'ambito dei Piani di settore;
f) i
depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata
ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di
produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di
autorizzazione;
g) il
miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con
l'assetto della fascia;
h) il
deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche
non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero
ambientale comportanti il ritombamento di cave;
i) il
deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del
D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
l) l'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi
del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata
comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei
requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della
capacità residua, derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e
fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa,
previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza
devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del
sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;
m) l'adeguamento
degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative
vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4.Per esigenze di carattere idraulico
connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni
momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea
eventualmente presente nella Fascia A.
5.Gli interventi consentiti debbono
assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio
superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle
falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Art.
30. Fascia di esondazione (Fascia B)
1. Nella Fascia B il Piano persegue
l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica,
ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla
conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
a) gli
interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione
della capacità di invaso, salvo che questi prevedano un pari aumento delle
capacità d’invaso in area idraulicamente equivalente;
b) la
realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.
Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29,
comma 3, let. l);
c) in
presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente
verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano
compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre
agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
a) gli
interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni
altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se
compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione
della fascia;
b) gli
impianti di trattamento d'acque reflue qualora sia dimostrata l'impossibilità
della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e
messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a
parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del
successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38
bis;
c) la
realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità
dell'intervento con lo stato di. dissesto esistente;
d) I'
accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di
contenitori per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici,
ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive
modifiche e integrazioni;
e) il
completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il
raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come
individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi
sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per
gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto
previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono
assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio
superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle
falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Art.38.
Interventi per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico
1. Fatto salvo quanto previsto agli
artt.29 e 30, all’interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non
altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici
naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema
fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscono
significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la
capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità,
che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle
suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come
individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l’espressione di
parere rispetto la pianificazione di bacino.
2.L’Autorizzazione di bacino emana ed
aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni
tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alle
individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto
sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al
comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità dio bacino.
3.Le nuove opere di attraversamento,
stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere
progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la
verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di
bacino.
Art.
39. Interventi urbanistici e indirizzi
alla pianificazione urbanistica
1. I territori delle Fasce A e B
individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e
alle limitazioni che seguono che divengono contenuto vincolante
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa
del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
a) le
aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni,
cosi come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale
di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L.
17agosto1942, n. 1150;
b) alle
aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c),
si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
c) per
centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende
quello di cui all'art. 18 della L.22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che
al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità,
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo
aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo
perimetro.
2. All'interno dei centri edificati,
cosi come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme
degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri
edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione
comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale
competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo,
qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di
minimizzare tali condizioni di rischio.
3.Nei territori della Fascia A, sono
esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L.5 agosto 1978,
n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione
d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a
mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono
inoltre esclusivamente consentite:
a) opere
di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia,
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per
attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché
le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di
riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento
in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
b) interventi
di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici
con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente
allagabili1 con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione
che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino
significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle
aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento
in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
c) interventi
di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del
lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
d) opere
attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da
diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del
precedente art. 20.
5.La realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso
delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui ai precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto
specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le
previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2,
devono rispettare i seguenti indirizzi:
a) evitare
nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche
o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
b) favorire
l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale,
ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e
le aree comprese nella fascia;
c) favorire
nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela
naturalistico- ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale
delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra
la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente)
delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi
già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di
attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così
come convertito in L.4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto
ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in
vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le
disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n.
445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e
integrazioni.
9. Per le aree inserite all'interno
dei territori protetti nazionali o regionali1 definiti ai sensi della L.6
dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche
leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e
adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro
varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità
di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative
prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in
sicurezza dei territori.
La fattibilità degli interventi al
fine della tutela della pubblica e privata incolumità è condizionata (a livello
di singola concessione edilizia), all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica
comprensivi di indagini geologiche, geotecniche e studi idraulici a seconda del
caso), mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio
e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
In tale aree è fatto divieto di
realizzare locali interrati.