Articolo 10.        Strumenti urbanistici esecutivi - elencazione

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi del P.R.G. sono:

1)      Piani particolareggiati di cui alla Legge statale n° 1150/1942, articoli 13 e seguenti, e alla Legge Regionale n° 56/1977, articoli 38, 39, 40 e successive modifiche ed integrazioni;

2)      Piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla Legge statale n° 167/1962 e alla Legge Regionale n° 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

3)      Piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di carattere obbligatorio o di libera iniziativa, di cui agli articoli 43 e 44 della Legge Regionale n° 56/1977;

4)      Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui agli articoli 28 e 30 della Legge 17/8/1978, n° 457 e 41/bis della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

5)      Piani per aree di insediamenti produttivi di cui alla Legge n° 865/1971 e all'articolo 42 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;

6)      Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di cui all'articolo 47 della Legge Regionale n° 56/1977, successivamente modificata ed integrata.

La delimitazione delle aree soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi è definita dal Piano Regolatore. Le aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo possono essere delimitate anche con specifiche deliberazioni consiliari senza che queste delimitazioni costituiscano variante al P.R.G. Per la formazione dei P.E.E.P. e dei piani particolareggiati ci si richiama ai disposti delle Leggi n° 1150/1942 e successive modificazioni, n° 167/1962 e successive modificazioni, della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni.

Qualora i SUE siano in possesso dei contenuti tecnici (rif. art. 22-23 DPR 380/2001) per l’attuazione attraverso DIA, gli stessi possono essere direttamente attuati attraverso Denuncia di Inizio Attività.