Gli Strumenti
Urbanistici Esecutivi del P.R.G. sono:
1) Piani particolareggiati di cui alla Legge
statale n° 1150/1942, articoli 13 e seguenti, e alla Legge Regionale n°
56/1977, articoli 38, 39, 40 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Piani di zona per l'edilizia economica e
popolare, di cui alla Legge statale n° 167/1962 e alla Legge Regionale n°
56/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
3) Piani esecutivi di iniziativa privata
convenzionata di carattere obbligatorio o di libera iniziativa, di cui agli
articoli 43 e 44 della Legge Regionale n° 56/1977;
4) Piani di recupero del patrimonio edilizio
esistente, di cui agli articoli 28 e 30 della Legge 17/8/1978, n° 457 e 41/bis
della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
5) Piani per aree di insediamenti produttivi di
cui alla Legge n° 865/1971 e all'articolo 42 della Legge Regionale n° 56/1977 e
successive modificazioni ed integrazioni;
6) Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di
cui all'articolo 47 della Legge Regionale n° 56/1977, successivamente
modificata ed integrata.
La delimitazione delle aree
soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi è definita dal Piano Regolatore. Le
aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo possono essere delimitate anche
con specifiche deliberazioni consiliari senza che queste delimitazioni
costituiscano variante al P.R.G. Per la formazione dei P.E.E.P. e dei piani
particolareggiati ci si richiama ai disposti delle Leggi n° 1150/1942 e
successive modificazioni, n° 167/1962 e successive modificazioni, della Legge
Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni.
Qualora i SUE siano in
possesso dei contenuti tecnici (rif. art. 22-23 DPR 380/2001) per l’attuazione
attraverso DIA, gli stessi possono essere direttamente attuati attraverso
Denuncia di Inizio Attività.