Articolo 11.        Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

Il P.R.G. individua le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla ricostruzione del patrimonio stesso.

L'individuazione di cui sopra può altresì essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale successiva all’approvazione del Piano senza che essa ne costituisca variante.