Nel periodo di vigore
del Piano Regolatore Generale, la
Giunta Comunale approva, all'interno delle zone di cui al precedente articolo,
i Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente.
I Piani di Recupero
sono adottati ed approvati con le forme e le modalità previste dalla vigente
legislazione; essi possono essere proposti:
1) dai
proprietari singoli o in consorzio a condizione che i proprietari di immobili e
di aree rappresentino, in base all’imponibile catastale, almeno i due terzi del
valore degli immobili interessati, così come previsto dall’art. 5 della L.R. n.
18/1996;
2) dal
Comune nel caso in cui esso intenda intervenire avvalendosi dell’Agenzia
Territoriale per la Casa o di altri concessionari ovvero con interventi diretti
mediante convenzionamento con i privati nei casi in cui intenda risanare
edifici di uso pubblico.