Articolo 12.        Piani di Recupero

Nel periodo di vigore del Piano Regolatore Generale,  la Giunta Comunale approva, all'interno delle zone di cui al precedente articolo, i Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente.

I Piani di Recupero sono adottati ed approvati con le forme e le modalità previste dalla vigente legislazione; essi possono essere proposti:

1)      dai proprietari singoli o in consorzio a condizione che i proprietari di immobili e di aree rappresentino, in base all’imponibile catastale, almeno i due terzi del valore degli immobili interessati, così come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 18/1996;

2)      dal Comune nel caso in cui esso intenda intervenire avvalendosi dell’Agenzia Territoriale per la Casa o di altri concessionari ovvero con interventi diretti mediante convenzionamento con i privati nei casi in cui intenda risanare edifici di uso pubblico.