Articolo 14.        Piani Esecutivi Convenzionati

Per la porzione di territorio in cui il P.R.G. subordina il rilascio del titolo abilitativo  all'approvazione di Piani Esecutivi Convenzionati, i privati, singoli o in consorzio, propongono un Piano Convenzionato, a condizione che i proprietari di immobili e di aree rappresentino, in base all’imponibile catastale, almeno i due terzi del valore degli immobili interessati, così come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 18/1996.

Detto Piano dovrà comprendere, oltre alla previsione di realizzazione delle opere di primaria urbanizzazione, le aree per servizi infrastrutturali da dismettere previste dal Piano Regolatore Generale.

I Piani Esecutivi Convenzionati dovranno comunque garantire l'equilibrio tra abitanti insediati e aree per infrastrutturazioni secondarie, in ragione di 25 mq di servizi/abitante.

Ove detti servizi non siano già cartograficamente previsti dal Piano Regolatore, saranno reperiti, fino al soddisfacimento dello standard sopra indicato, all'interno dei Piani Esecutivi stessi.