Articolo 16.        Classificazione degli interventi edilizi e riferimenti legislativi

In riferimento alle caratteristiche storiche, architettoniche, ambientali, nonché urbanistiche e insediative degli abitati e delle aree sui quali è ammessa la realizzazione delle previsioni del presente P.R.G., il presente Piano suddivide le varie aree con caratteristiche analoghe.

Per ogni area le presenti Norme indicano i tipi di intervento ammessi ai sensi del successivo articolo 17 delle presenti N.T.A. con riferimento anche all'articolo 13 della Legge Urbanistica Regionale e successive modificazioni.

Le definizioni sono ricondotte agli interventi edilizi previsti dal D.P.R. 380/01 in quanto norma più recente e di rango sovraordinato. Per quanto non in contrasto con le disposizioni nazionali, gli interventi di cui agli artt. successivi per l’attuazione del PRGC sono precisati facendo uso della Circolare della Regione Piemonte n. 5 del 27 aprile 1984.

Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere strettamente igienico-edilizio, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore e di competenza dell'ASL, valgono le prescrizioni contenute nella presente normativa debitamente integrata dal Regolamento Edilizio approvato e ogni altro Regolamento vigente.

Gli edifici e/o aree riconosciuti dal P.R.G.C. come beni culturali-ambientali sono soggetti alle ulteriori specificazioni di cui alla Parte III delle presenti Norme, le quali possono limitare puntualmente i tipi di intervento generalmente ammessi sulla zona urbanistica in cui l’immobile segnalato ricade.

Su tutto il territorio comunale gli interventi di sola demolizione edilizia ove ammessi, che abbiano carattere autonomo in quanto non realizzati congiuntamente ad altri interventi previsti alla presente Parte Seconda, sono soggetti secondo la legislazione nazionale vigente a “Comunicazioni/Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 o quelli individuati dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

Le modificazioni, parziali o totali, ai singoli tipi di intervento consentiti sul patrimonio edilizio esistente non costituiscono variante al P.R.G.C. ai sensi del punto f) comma 12 art. 17 L.R. 56/77, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il P.R.G.C. abbia espressamente escluso tale possibilità e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.

Ove non diversamente previsto o escluso dalle disposizioni normative delle singole zone urbanistiche o di particolari aree urbanistiche ovvero per la presenza di specifici vincoli imposti a parti del territorio da leggi o norme generali o di settore, sugli edifici esistenti o parti di essi, sono sempre ammessi, anche se presenti attività in contrasto con quelle previste, gli interventi di:

§                manutenzione ordinaria e straordinaria;

§                restauro e risanamento conservativo,

secondo le definizioni più avanti specificate e con le precisazioni, le deroghe o le limitazioni eventualmente previste per tali interventi in ogni singola zona o area urbanistica.