In riferimento alle
caratteristiche storiche, architettoniche, ambientali, nonché urbanistiche e
insediative degli abitati e delle aree sui quali è ammessa la realizzazione
delle previsioni del presente P.R.G., il presente Piano suddivide le varie aree
con caratteristiche analoghe.
Per ogni area le
presenti Norme indicano i tipi di intervento ammessi ai sensi del successivo
articolo 17 delle presenti N.T.A. con riferimento anche all'articolo 13 della
Legge Urbanistica Regionale e successive modificazioni.
Le definizioni sono ricondotte agli interventi
edilizi previsti dal D.P.R. 380/01 in quanto norma più recente e di rango
sovraordinato. Per quanto non in contrasto con le disposizioni nazionali, gli
interventi di cui agli artt. successivi per l’attuazione del PRGC sono
precisati facendo uso della Circolare della Regione Piemonte n. 5 del 27 aprile
1984.
Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere
strettamente igienico-edilizio, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di
settore e di competenza dell'ASL, valgono le prescrizioni contenute nella
presente normativa debitamente integrata dal Regolamento Edilizio approvato e
ogni altro Regolamento vigente.
Gli edifici e/o aree riconosciuti dal P.R.G.C. come
beni culturali-ambientali sono soggetti alle ulteriori specificazioni di cui
alla Parte III delle presenti Norme, le quali possono limitare puntualmente i
tipi di intervento generalmente ammessi sulla zona urbanistica in cui
l’immobile segnalato ricade.
Su tutto il territorio comunale gli interventi di
sola demolizione edilizia ove ammessi, che abbiano carattere autonomo in quanto
non realizzati congiuntamente ad altri interventi previsti alla presente Parte
Seconda, sono soggetti secondo la legislazione nazionale vigente a
“Comunicazioni/Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, purché non
riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 o quelli
individuati dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.
Le modificazioni, parziali o totali, ai singoli tipi
di intervento consentiti sul patrimonio edilizio esistente non costituiscono
variante al P.R.G.C. ai sensi del punto f) comma 12 art. 17 L.R. 56/77, sempre
che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non
riguardino edifici o aree per le quali il P.R.G.C. abbia espressamente escluso
tale possibilità e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra
capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.
Ove non diversamente previsto o escluso dalle
disposizioni normative delle singole zone urbanistiche o di particolari aree
urbanistiche ovvero per la presenza di specifici vincoli imposti a parti del
territorio da leggi o norme generali o di settore, sugli edifici esistenti o
parti di essi, sono sempre ammessi, anche se presenti attività in contrasto con
quelle previste, gli interventi di:
§
manutenzione
ordinaria e straordinaria;
§
restauro
e risanamento conservativo,
secondo le definizioni più avanti specificate e con
le precisazioni, le deroghe o le limitazioni eventualmente previste per tali
interventi in ogni singola zona o area urbanistica.