I principali tipi di
trasformazione edilizia ammessi dal presente P.R.G. sono i seguenti:
§
Manutenzione
Ordinaria (a)
§
Manutenzione
Straordinaria (b)
§
Restauro
e Risanamento Conservativo senza variazione di destinazione d’uso (c1)
§
Restauro
e risanamento conservativo con variazione di destinazione d’uso (c2)
§
Ristrutturazione
edilizia (d1 - d2 - e1)
§
Nuova costruzione per sostituzione edilizia
con demolizione ( e2)
§
Ampliamento e sopraelevazione (f1 - f2 )
§
Completamento
tramite nuova costruzione (f3)
§
Nuovo
impianto (g)
§
Ristrutturazione
Urbanistica (h)
Gli interventi elencati
sopra dalla lettera a) alla lettera g) si intendono in successione graduale
d’importanza essendo sempre consentiti anche se non specificamente indicati
nelle singole schede d’intervento quelli di grado minore rispetto a quelli
tipici dell’area interessata.
Gli interventi di cui
alla lettera h) potranno essere effettuati solo nelle aree in cui vengono
specificamente previsti dalle schede d’intervento.
Il Consiglio Comunale
con deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.
e i. potrà decidere modificazioni parziali o totali degli interventi previsti
per le varie aree purché dette variazioni non comportino alterazioni nel rapporto
tra capacità insediativa e servizi; le presenti norme specificano negli
articoli che seguono i contenuti dei vari tipi d’intervento con riferimento
anche al contenuto della circolare del Presidente della Giunta Regionale
5/SG7URB del 27/4/1984.
Chiunque abbia titolo
alla richiesta dei titoli abilitativi previsti dalle leggi vigenti per
interventi edilizi sul territorio comunale dovrà presentare all’Autorità
comunale idonea istanza completa degli atti previsti all’art. 7, comma 2 del
Regolamento Edilizio vigente al momento della richiesta.