Articolo 17.        Tipi di intervento edilizio

I principali tipi di trasformazione edilizia ammessi dal presente P.R.G. sono i seguenti:

§                Manutenzione Ordinaria (a)

§                Manutenzione Straordinaria (b)

§                Restauro e Risanamento Conservativo senza variazione di destinazione d’uso (c1)

§                Restauro e risanamento conservativo con variazione di destinazione d’uso (c2)

§                Ristrutturazione edilizia (d1 - d2 - e1)

§                 Nuova costruzione per sostituzione edilizia con demolizione ( e2)

§                 Ampliamento e sopraelevazione (f1 - f2 )

§                Completamento tramite nuova costruzione (f3)

§                Nuovo impianto (g)

§                Ristrutturazione Urbanistica (h)

 

Gli interventi elencati sopra dalla lettera a) alla lettera g) si intendono in successione graduale d’importanza essendo sempre consentiti anche se non specificamente indicati nelle singole schede d’intervento quelli di grado minore rispetto a quelli tipici dell’area interessata.

Gli interventi di cui alla lettera h) potranno essere effettuati solo nelle aree in cui vengono specificamente previsti dalle schede d’intervento.

Il Consiglio Comunale con deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m. e i. potrà decidere modificazioni parziali o totali degli interventi previsti per le varie aree purché dette variazioni non comportino alterazioni nel rapporto tra capacità insediativa e servizi; le presenti norme specificano negli articoli che seguono i contenuti dei vari tipi d’intervento con riferimento anche al contenuto della circolare del Presidente della Giunta Regionale 5/SG7URB del 27/4/1984.

Chiunque abbia titolo alla richiesta dei titoli abilitativi previsti dalle leggi vigenti per interventi edilizi sul territorio comunale dovrà presentare all’Autorità comunale idonea istanza completa degli atti previsti all’art. 7, comma 2 del Regolamento Edilizio vigente al momento della richiesta.