Costituiscono
interventi di manutenzione ordinaria (art. 13, 3° comma, lettera a), L.R. 56/77
e art. 3, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 380/01) le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché
non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o
all'organismo edilizio e più precisamente:
- per
quanto riguarda le finiture esterne degli edifici la pulitura di facciate, la
riparazione e sostituzione parziale di infissi, i ripristini parziali e le
riprese di tinteggiature intonaci e rivestimenti, la riparazione e sostituzione
di grondaie, pluviali e comignoli, la riparazione, coibentazione e sostituzione
parziale del manto di copertura;
- per
quanto riguarda le finiture interne e gli impianti interni la riparazione e
sostituzione di tinteggi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, pavimenti,
infissi elementi decorativi impianti e apparecchiature, purché vengano
mantenuti i caratteri originari;
- per
quanto riguarda gli impianti tecnologici e le relative strutture la
riparazione, sostituzione parziale e adeguamento degl'impianti e delle relative
reti e installazione di nuovi impianti ove non comportino alterazioni alle
opere murarie, creazione di nuove aperture o realizzazione di volumi tecnici.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione
produttiva o terziaria sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale
di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere
edilizie sempreché non generino aumento di superfici utili o modifiche dei
locali.