Articolo 18.        Manutenzione ordinaria (a)

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria (art. 13, 3° comma, lettera a), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 380/01) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio e più precisamente:

-        per quanto riguarda le finiture esterne degli edifici la pulitura di facciate, la riparazione e sostituzione parziale di infissi, i ripristini parziali e le riprese di tinteggiature intonaci e rivestimenti, la riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli, la riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura;

-        per quanto riguarda le finiture interne e gli impianti interni la riparazione e sostituzione di tinteggi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi elementi decorativi impianti e apparecchiature, purché vengano mantenuti i caratteri originari;

-        per quanto riguarda gli impianti tecnologici e le relative strutture la riparazione, sostituzione parziale e adeguamento degl'impianti e delle relative reti e installazione di nuovi impianti ove non comportino alterazioni alle opere murarie, creazione di nuove aperture o realizzazione di volumi tecnici.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva o terziaria sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie sempreché non generino aumento di superfici utili o modifiche dei locali.