Costituiscono interventi
di manutenzione straordinaria (art. 13, 3° comma, lettera b), L.R. 56/77 e art.
3, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 380/01) le opere e modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici o integrare
servizi igienico sanitari e impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari o di interi edifici e non
comportino modifiche della destinazione d'uso in atto e più precisamente:
-
per
quanto riguarda le finiture esterne rifacimento e nuova formazione di intonaci,
rivestimenti, tinteggi; sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazioni e
rifacimenti totali delle coperture a condizione che rimangano immutati sagome,
tipo di strutture e tipo di manto di copertura, nel rispetto di regolamenti
specifici se approvati e vincolanti;
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per
quanto riguarda gli elementi strutturali consolidamenti, rinnovamenti e
sostituzioni di parti di elementi strutturali degradati, rifacimento di parti
limitate di tamponamenti esterni, ove degradate, mantenendo immutati
posizionamento e caratteri originari e senza modificazione dei prospetti;
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per
quanto riguarda le tramezzature e aperture interne realizzazione o eliminazione
di aperture interne e di tramezzature, purché non venga modificato il numero e
l'assetto delle unità immobiliari.
Per quanto riguarda gli
edifici a destinazione produttiva e terziaria sono ammesse le modificazioni
distributive necessarie per l'installazione degl'impianti necessari al rispetto
delle normative sulla igienicità, sicurezza e tutela dagli inquinamenti e le
opere murarie ad esse connesse.
Tali interventi non devono comunque introdurre
modifiche o alterazioni sostanziali all'impianto tipologico ed alle strutture
originarie degli edifici che configurino un organismo in tutto o in parte diverso
da quello esistente.