Articolo 19.        Manutenzione straordinaria (b)

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria (art. 13, 3° comma, lettera b), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 380/01) le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici o integrare servizi igienico sanitari e impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di interi edifici e non comportino modifiche della destinazione d'uso in atto e più precisamente:

-         per quanto riguarda le finiture esterne rifacimento e nuova formazione di intonaci, rivestimenti, tinteggi; sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazioni e rifacimenti totali delle coperture a condizione che rimangano immutati sagome, tipo di strutture e tipo di manto di copertura, nel rispetto di regolamenti specifici se approvati e vincolanti;

-         per quanto riguarda gli elementi strutturali consolidamenti, rinnovamenti e sostituzioni di parti di elementi strutturali degradati, rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, ove degradate, mantenendo immutati posizionamento e caratteri originari e senza modificazione dei prospetti;

-         per quanto riguarda le tramezzature e aperture interne realizzazione o eliminazione di aperture interne e di tramezzature, purché non venga modificato il numero e l'assetto delle unità immobiliari.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva e terziaria sono ammesse le modificazioni distributive necessarie per l'installazione degl'impianti necessari al rispetto delle normative sulla igienicità, sicurezza e tutela dagli inquinamenti e le opere murarie ad esse connesse.

Tali interventi non devono comunque introdurre modifiche o alterazioni sostanziali all'impianto tipologico ed alle strutture originarie degli edifici che configurino un organismo in tutto o in parte diverso da quello esistente.