Costituiscono
interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 13, 3° comma, lettera
c), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera c) del D.P.R. 380/01) senza
variazione di destinazione d'uso gli interventi rivolti a conservare
l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso ne mantengono la destinazione d'uso in atto.
Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Trattasi quindi di opere che comportano il mantenimento dei caratteri
dell'edificio e della volumetria originaria senza alterazioni
planovolumetriche, sia di sagoma che di prospetti esterni, salvo quelle
necessarie per rimuovere le superfetazioni.
Detti interventi sono
più precisamente definibili come in appresso:
-
per
quanto riguarda le finiture esterne il loro ripristino, sostituzione ed
integrazione con l'impiego di materiali e tecniche congruenti volte alla
valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia degli elementi
di pregio, con l'esclusione di ogni impoverimento dell'apparato decorativo;
-
per
quanto riguarda gli elementi strutturali, loro ripristino e consolidamento
statico; ove esso non sia possibile per lo stato di degrado sono ammesse
sostituzioni e ricostruzioni, limitatamente alle parti degradate.
E' ammesso il
rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali, ove degradate o crollate,
purché ne sia mantenuto l'originale posizionamento e vengano impiegate tecniche
e materiali congruenti con i caratteri dell'edificio.
Sono ammesse modeste
integrazioni di elementi strutturali, ove indispensabili alla stabilità del
fabbricato, purché realizzate con materiali e tecniche compatibili con i
caratteri dell'edificio.
Non sono comunque
ammesse alterazioni planovolumetriche, realizzazione di nuovi orizzontamenti e
modifiche delle quote d'imposta di scale, orizzontamenti, coperture.
Per quanto riguarda la
distribuzione interna sono ammessi interventi di modificazione dell'assetto
distributivo che si limitino alla realizzazione o al tamponamento di varchi per
porte e passaggi, alla realizzazione di parti di muri divisori, fermo restando
l'obiettivo prioritario di ripristinare e valorizzare gli ambienti interni, con
particolare riguardo a quelli caratterizzati dalla presenza di elementi
architettonici di pregio (volte, soffitti, pavimenti, decorazioni, pitture).
Sono ammesse le
aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino
l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti
comuni.
E' prescritto il
ripristino di tutte le finiture, o in caso di impossibilità, il loro
rinnovamento o sostituzione con materiali e tecniche, congruenti con i
caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di
pregio.
Non è comunque ammesso
l'impoverimento dell'apparato decorativo.
Per quanto riguarda gli
impianti e gli apparecchi igienico sanitari è consentita la realizzazione ed
integrazione dei medesimi, con eventuale installazione delle necessarie reti; i
volumi tecnici dovranno, di norma, essere ricavati all'interno del volume
dell'edificio senza alterarne l'impianto strutturale e distributivo. Detti
volumi potranno essere realizzati all'esterno dell'edificio solo in caso di
destinazioni produttive o terziarie purché non generino incremento di superfici
utili destinate alle relative attività.
Detti interventi saranno ammissibili in quanto
coerenti e non in contrasto con prescrizioni di attenzione ai manufatti o agli
organismi edilizi disposti dall’Abaco del centro storico (Allegato 'A’, lettere
A e B alle NTA) e dalle disposizioni degli art. 42 bis, 42 ter.