Sono ammessi gli
interventi fisicamente descritti dal precedente articolo 20.
E' ammessa inoltre la
variazione di destinazione d'uso di parti o dell'intero immobile, nell'ambito
delle destinazioni d'uso elencate dal articolo 29 purché la nuova destinazione d'uso sia
compatibile dal punto di vista del decoro con l'immobile in oggetto e sia tale
da non generare pregiudizio dal punto di vista statico o della conservazione
dell'immobile stesso e che la suddetta destinazione sia prevista all’interno
delle singole schede di zona.