Articolo 21.        Restauro e risanamento conservativo con variazione di destinazione d’uso (c2)

Sono ammessi gli interventi fisicamente descritti dal precedente articolo 20.

E' ammessa inoltre la variazione di destinazione d'uso di parti o dell'intero immobile, nell'ambito delle destinazioni d'uso elencate dal  articolo  29 purché la nuova destinazione d'uso sia compatibile dal punto di vista del decoro con l'immobile in oggetto e sia tale da non generare pregiudizio dal punto di vista statico o della conservazione dell'immobile stesso e che la suddetta destinazione sia prevista all’interno delle singole schede di zona.